Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6085 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 04/03/2020), n.6085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18551/2015 proposto da:

C.G., F.M., elettivamente domiciliati in

Roma, V. Teulada 52, presso lo studio dell’avvocato Angelo Scarpa,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Massimo Querci;

– ricorrenti –

contro

Società S.R. Srl;

– intimata –

avverso la sentenza n. 952/2014 della Corte d’appello di Firenze,

depositata il 04/06/2014;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Annamaria

Casadonte;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Querci Massimo per parte ricorrente che si è

riportato agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso tempestivamente notificato da F.M. e C.G. alla società S.R. s.r.l. (d’ora in poi solo S.) per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze che aveva parzialmente accolto l’appello incidentale proposto dalla società S..

2. Il contenzioso era insorto fra le parti nel 2005 a seguito della citazione con cui la società S. aveva convenuto in giudizio alcuni proprietari di fondi confinanti con il proprio, al fine di sentir accertare i confini al sensi dell’art. 951 c.c. e sentir pronunciare la condanna alla restituzione del possesso della superficie indebitamente utilizza dai confinanti.

3. Si costituivano i convenuti citati e mentre alcuni chiedevano di essere estromessi dal giudizio, i convenuti F. – C. contestavano la fondatezza della domanda attorea e deducevano che i confini di proprietà erano rimasti invariati dal 1976 e che anche ammettendo che i confini catastali non fossero coincidenti con quelli “di fatto” esistenti, la domanda attorea avrebbe dovuto essere rigettata in considerazione dell’avvenuta usucapione per possesso ultraventennale della porzione di terreno eventualmente risultata di altrui proprietà.

4. Il tribunale adito accoglieva la domanda di regolamento dei confini e dichiarava l’infondatezza dell’eccezione di intervenuto acquisto per usucapione della porzione di proprietà attrice occupata dai convenuti.

5. I convenuti F. – C. proponevano appello.

6. in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado la Corte d’appello di Firenze dichiarava la decadenza dei convenuti dalla domanda riconvenzionale e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla società S., li condannava alla restituzione della superficie indebitamente occupata come risultante dalla consulenza tecnica d’ufficio.

7. La cassazione della pronuncia d’appello è chiesta dai ricorrenti F. – C. sulla base di due motivi.

8. Non ha svolto attività difensiva l’intimata società S.R. s.r.l..

9. Con ordinanza interlocutoria del 21 maggio 2019 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza in relazione alla questione della individuazione del contenuto dell’eccezione riconvenzionale e della domanda riconvenzionale di usucapione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 166 e 167 c.p.c. per avere la corte fiorentina dichiarato la decadenza dei convenuti dalla domanda riconvenzionale qualificando l’eccezione riconvenzionale quale “domanda riconvenzionale” e dichiarandola tardiva per essere stata formulata nella comparsa di costituzione e risposta depositata al momento della costituzione avvenuta all’udienza del 15/6/2005.

1.1. In realtà, parte ricorrente evidenzia come la funzione della deduzione fosse quella di conseguire il rigetto della domanda attorea e non il conseguimento di una pronuncia a favore dei convenuti sull’intervenuto acquisto del diritto per usucapione della parte di confine in contestazione.

1.2. Tale caratteristica identifica il criterio distintivo fra eccezione riconvenzionale e domanda riconvenzionale. E’ assolutamente consolidato il principio che l’eccezione riconvenzionale si differenzia dalla domanda riconvenzionale in quanto, con essa, il convenuto oppone a quello dell’attore un proprio diritto al solo fine di far respingere la pretesa di controparte, mentre con la domanda riconvenzionale mira ad ottenere, attraverso la decisione, l’utilità pratica attinente al diritto fatto valere (cfr. Cass. 23341/2006; id. 9044/2010; id. 14852/2013).

1.3. Nel caso di specie le conclusioni assunte dai convenuti erano del seguente tenore” Voglia il Giudice del Tribunale di Arezzo Sezione distaccata di Montevarchi, ogni diversa domanda ed istanza respinta e disattesa, accertata l’intervenuta usucapione in favore dei convenuti F.M., C.G. e B.M. in ordine all’attuale oggettiva posizione del confine tra gli appezzamenti di terreno distinti al Cu del Comune di Loro Ciuffenna al Foglio (OMISSIS) particella n. (OMISSIS) e particella (OMISSIS), respingere integralmente la domanda attrice, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”. Risulta evidente che i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda attorea, che cioè avevano svolto un’eccezione riconvenzionale.

1.4. Inoltre, considerato il regime processuale applicabile ratione temporis e cioè quello previgente alla modifica dell’art. 167 c.p.c., comma 2, primo periodo, introdotta con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, lett. b-ter, conv. con mod. in L. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1 marzo 2006, la formulazione dell’eccezione contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata il giorno 11 giugno 2005 appare ammissibile perchè tempestiva.

1.5. A seguito dell’accoglimento del motivo, la pronuncia va cassata in relazione al motivo accolto.

2. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e riguardante la mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione della deduzione di parte convenuta quale domanda riconvenzionale.

2.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

3. Va pertanto disposto unitamente alla cassazione del provvedimento impugnato il rinvio alla Corte d’appello di Firenze, altra sezione, che esaminerà la questione alla luce dei principio richiamato e provvederà, inoltre, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Firenze altra sezione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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