Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6084 del 09/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2017, (ud. 19/04/2016, dep.09/03/2017),  n. 6084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17568-2013 proposto da:

EDIL. SAR. TOM. S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, FORO

TRAIANO 1/A, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO ARTURO SATTA,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANNA ROMANO,

GIUSEPPE MARCO GALLUCCIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.I. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

COLUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO

DE GIORGIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonchè contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO,

giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1175/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 25/03/2013 r.g.n. 2173/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. LEO GIUSEPPINA;

udito l’Avvocato SATTA FILIPPO ARTURO;

udito l’Avvocato COLUCCI ANGELO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.I. spiegava ricorso dinanzi il Tribunale di Brindisi, nei confronti di EDIL.SAR.TOM. S.r.l., presso la quale aveva prestato la propria in due diversi periodi – uno dei quali senza formale assunzione – chiedendo che la società datrice di lavoro venisse condannata al pagamento di differenze retributive pari ad Euro 50.236,19, comprensivi di TFR, mai corrisposto, oltre accessori, nonchè alla regolarizzazione contributiva. Il Tribunale adito accoglieva la domanda limitatamente alle differenze retributive dovute con riferimento al periodo 1998/2002, condannando la società al pagamento delle stesse nella misura di Euro 9.641,55, alla corresponsione del TFR ed alla regolarizzazione contributiva dal 22/8/89 al 10/2/98. La L. impugnava la sentenza chiedendone la parziale riforma. La società datrice proponeva appello incidentale.

La Corte territoriale di Lecce, con sentenza depositata il 25/3/2013, rigettava l’appello incidentale e, in accoglimento di quello principale, condannava la Edil Sartom S.r.l. al pagamento in favore della lavoratrice, di Euro 34.618,00 a titolo di differenze retributive maturate dal 22/8/1989 al 9/2/1998, detratto quanto percepito dall’accordo transattivo e confermava, nel resto, la sentenza impugnata.

Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso articolato in due motivi illustrati da memoria depositata ai sensi dell’art. 378 del codice di rito.

La L. ha resistito con controricorso ed ha altresì depositato memoria.

L’INPS – che era convenuto dinanzi al primo giudice – in sede di gravame non ha svolto specifica attività difensiva ed in questa sede è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (evidentemente per mero errore materiale indicato come secondo) la società ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 2934 ss. c.c.; falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di prescrizione di crediti di lavoro; violazione degli artt. 417 e 437 c.p.c., lamentando che i giudici di secondo grado avrebbero ritenuto non validamente formulata una estesa eccezione di prescrizione del credito vantato dalla L. per non essere stata la medesima reiterata nelle conclusioni della memoria di costituzione di primo grado.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, dell’artt. 2909, 2935 e 2948 c.c., nonchè degli artt. 112 e 116 c.p.c. e si lamenta che la corte d’Appello, dopo avere erroneamente ritenuto irrituale l’eccezione di prescrizione sostiene che la sentenza del Tribunale di brindisi sul licenziamento non può essere invocata utilmente poichè l’accertamento della tutela reale si collega alla data del recesso e non può estendersi al periodo anteriore.

3. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, data la loro connessione, non sono da accogliere per le ragioni che seguono.

E’, innanzitutto, da osservare che i detti mezzi di impugnazione sono formulati senza il rispetto del principio in ragione del quale il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni di cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (ex plurimis, Cass. n. 14541 del 2014).

Inoltre, gli stessi prospettano più violazioni in modo perplesso.

Il primo motivo è inammissibile anche per difetto di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Corte, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità la violazione dell’art. 112 c.p.c., fattispecie riconducibile ad una ipotesi di error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, per la quale la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto processuale, il potere – dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali è condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento, da parte del ricorrente, dell’onere di indicare compiutamente, e non già per riassunto del loro contenuto, gli atti processuali dai quali emerga il vizio denunciato (Cass. n. 6361/2007; Cass. n. 21226/2010). E, nella fattispecie, attraverso la violazione di legge, si tenta di introdurre un profilo di error in procedendo in modo irrituale con la pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., tentando, peraltro, di pervenire ad un nuovo esame del merito che in questa sede non ha ingresso. Peraltro, quanto all’eccezione di prescrizione, la stessa, come rettamente messo in luce dalla Corte di merito, non è stata reiterata nelle conclusioni, come avrebbe dovuto essere.

Anche il secondo profilo, come innanzi osservato, oltre a presentare profili di inammissibilità per la prospettazione non chiara, è comunque infondato poichè la Corte d’Appello ha ben messo in luce che il giudice di prime cure ha fondato la propria decisione sulla valutazione del requisito dimensionale al momento del recesso e non con riguardo alle epoche precedenti – che rilevano ai fini del decidere – rispetto alle quali manca la prova dei presupposti per la c.d. tutela reale e quindi la decorrenza del termine prescrizionale in costanza di rapporto.

Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 – quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi. Nulla per le spese nei confronti dell’INPS.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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