Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6083 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/03/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 12/03/2010), n.6083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. PAULUCCI

DE’ CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato SANDULLI PIERO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI CARLO GIORGIO,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRATI

FISCALI 284, presso lo studio dell’avvocato SCARAMAZZA BARBARA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MATURO GIUSEPPE, giusta delega

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 535/2 005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 14/07/2005 R.G.N. 1138/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;

udito l’Avvocato SANDULLI PIERO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Corte di Appello di Pescara, D.L.D. impugnava la sentenza del Tribunale della stessa citta’, che aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere il pagamento di retribuzioni spettante gli con riferimento ad un rapporto di lavoro instaurato con C.V..

L’adita Corte territoriale rigettava il gravame, osservando che l’appellante non aveva assolto l’onere, su di lui incombente a norma dell’art. 99 c.p.c. di proporre una adeguata domanda giudiziale.

A sostegno di tale assunto evidenziava che, con l’appello, il D. L. si era limitato a chiedere di “accogliere la domanda attrice”, la quale, a sua volta, era cosi’ formulata: voglia il giudice “accertare e qualificare, in base alle norme vigenti il rapporto di lavoro effettivamente intercorso tra le parti… e per l’effetto stabilire il corrispettivo dovuto ex lege, se del caso anche ai sensi dell’art. 36 Cost., con ogni consequenziale provvedimento”.

Con tale formulazione, pertanto, l’appellante non solo non aveva provveduto a qualificare il rapporto sul quale fondava la sua pretesa, ma, anzi, volutamente ed espressamente, aveva omesso di prendere posizione in proposito; aveva, inoltre, fatto riferimento ad un contratto di associazione in partecipazione (art. 2549 c.c.), senza alcuna precisazione in ordine alla normativa, in concreto, applicabile e senza, peraltro, specificare, ove si fosse inquadrata l’attivita’ espletata nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, i parametri alla stregua dei quali potesse procedersi alla determinazione di un corrispettivo ai sensi degli invocati art. 36 Cost. e art. 432 c.p.c..

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il D.L. con due motivi. Resiste C.V. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso D.L.D., denunciando violazione degli artt. 99, 112 c.p.c. e del principio di necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nonche’ omessa pronuncia, sostiene che se il Giudice di merito avesse valutato la domanda in senso “sostanziale”, nel rispetto delle finalita’ perseguite dalla parte, sarebbe pervenuto a diversa conclusione, essendo presenti, nell’atto di appello, tutti gli elementi occorrenti per ravvisare nel rapporto lavorativo de quo gli estremi della subordinazione.

Peraltro, il Giudice di appello – si sostiene con il secondo motivo – incorrendo in omessa pronuncia ed omessa motivazione sulla mancata ammissione delle richieste prove, avrebbe erroneamente ritenuto che “meno che mai vengono proposti gli argomenti dai quali possa desumersi quale sia la qualificazione congrua, ed i mezzi di prova degli elementi che alla corretta qualificazione possano condurre”.

Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, e’ infondato. Va, preliminarmente, osservato che l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non e’ censurabile in sede di legittimita’ quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata, avuto riguardo all’intero contesto dell’atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale, tenuto conto, in tale operazione, della formulazione testuale dell’atto nonche’ del contenuto sostanziale della pretesa in relazione alle finalita’ che la parte intende perseguire, elemento rispetto al quale non assume valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima (ex plurimis, Cass. 9 settembre 2008 n. 22893; Cass. 26 giugno 2007 n. 14751).

Nel caso in esame, il Giudice di appello, dopo avere rimarcato che, ai sensi dell’art. 414 c.p.c. la domanda deve contenere la determinazione dell’oggetto (n. 3) e l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda, con le relative conclusioni (n. 4), ha osservato come, nella specie, non si rinvenissero neppure gli elementi di una domanda quale che fosse, in quanto l’appellante aveva volutamente omesso di esporre quale fosse il fondamento predicato come causa giustificativa della sua pretesa.

Ha tenuto, poi, a puntualizzare che, contrariamente a quanto sostenuto dal D.L. – e reiterato in questa sede come motivo di impugnazione – non si riscontrava, nel caso in oggetto, un vizio meramente formale, al quale si potesse ovviare attribuendo rilevanza alla sostanza della lite, poiche’ era la sostanza stessa che difettava, non essendo stati esposti elementi sufficienti perche’ la questione potesse essere affrontata e giudicata, e, prima ancora, potesse su di essa costituirsi un contraddittorio, tale da consentire alla controparte di resistere e contraddire. Ed anche con riferimento al contratto di associazione in partecipazione (art. 2549 c.c.), che lo stesso D.L. aveva richiamato come stipulato tra le parti, mancava ogni precisazione se dovesse applicarsi la normativa regolatrice di tale contratto o altra normativa, e, in ipotesi, quella relativa al contratto di lavoro subordinato, ovvero quella del contratto di lavoro autonomo.

Inoltre, neppure erano stati proposti gli argomenti dai quali potesse desumersi quale fosse la qualificazione congrua, ed i mezzi di prova degli elementi che alla corretta qualificazione potessero condurre.

Trattandosi di motivazione coerente ed adeguata e non riproducendosi, in questa sede, le circostanze oggetto della prova non ammessa dal Giudice di merito, il ricorso va rigettato.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui va prestata adesione, ove, con il ricorso per Cassazione, si deduca l’omessa o comunque viziata motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale, ovvero di una istanza di ammissione di un mezzo istruttorio, incombe l’onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima od il contenuto di tale istanza, poiche’, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito al giudice di legittimita’ sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non e’ possibile sopperire con indagini integrative. In particolare, poi, l’indicazione della risultanza che si assume non valutata, o non logicamente valutata, non puo’ consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni della parte, ma deve contenere in modo obiettivo tutti gli elementi rilevanti della medesima, con la conseguenza che, ove necessario per una adeguata valutazione, detta indicazione deve consistere in una integrale trascrizione della risultanza in questione (tra le tante, Cass. 12 settembre 2000 n. 12025).

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 10,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

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