Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6083 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2017, (ud. 19/04/2016, dep.09/03/2017),  n. 6083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9143-2013 proposto da:

G.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE FABIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PEPPINO MARIANO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ENZO

MORRICO, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI, che la rappresentano

e difendono giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 457/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 19/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. LEO GIUSEPPINA;

udito l’Avvocato MARIANO PEPPINO;

udito l’Avvocato ROMEI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 19/4/2012, accogliendo il gravame proposto da Telecom Italia Sp.A., nei confronti di G.C., avverso la sentenza resa dal Tribunale della stessa sede il 30/7/2009, rigettava la domanda spiegata dal G. diretta ad ottenere l’assegnazione in via definitiva delle mansioni di coordinatore di settori complessi di 7^ livello o, in via subordinata, di settori operativi di 6^ livello, oltre alle differenze retributive ed agli accessori di legge, nonchè il pagamento dell’indennità di reperibilità con decorrenza dal 6/10/2000.

Per la cassazione della sentenza il G. propone ricorso articolato in tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 del codice di rito civile. Telecom Italia S.p.A. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 137 c.p.c., e conseguente nullità della sentenza e/o del procedimento di secondo grado ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, lamentando preliminarmente che il ricorso introduttivo del gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro è stato introdotto a seguito di notifica inesistente per violazione dell’art. 137 c.p.c., perchè effettuata da soggetto non legittimato in quanto non munito di procura e nell’interesse di un soggetto giuridico non parte nel giudizio (ANAS).

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’art. 2103 c.c. e del CCNL del 5/9/1996 per le imprese esercenti servizi di comunicazione e del CCNL del 28.6.2000 e conseguente violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale nell’interpretazione della disciplina collettiva, lamentando che la Corte di merito, con una motivazione superficiale abbia accolto l’appello proposto dalla Telecom affermando che non risulta condivisibile la valutazione delle mansioni in rapporto alle declaratorie contrattuali, compiuta dal giudice di primo grado.

3. Con il terzo motivo si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, la insufficienza della motivazione circa le risultanze istruttorie.

1.1 Il primo motivo di ricorso deve essere accolto.

Invero, essendo al riguardo incontestata la giurisprudenza di questa Corte al riguardo, va ribadito che la legittimazione a presentare l’istanza di notifica di un atto spetta, ai sensi dell’art. 137 c.p.c., alla parte o al suo difensore munito di procura, il quale è, come tale, abilitato a svolgere tutte le attività non riservate personalmente alla parte; per la qual cosa, la notifica di un atto eseguito ad istanza di chi non ha la rappresentanza della parte, non essendo in alcun modo riferibile a questa è inesistente come atto di tale soggetto e non è pertanto suscettibile di sanatoria (cfr., tra le molte, Cass. sez. lav., nn. 3784/90; 8129/87; Cass, Sez. 1^ civ., n. 3742/86). Orbene, nel caso di specie, dalla relata di notifica si evince che la notifica è stata effettuata a richiesta del Prof. Avv. Pessi, procuratore dell’ANAS S.p.A., mentre, nella fattispecie, l’ANAS S.p.A. non è parte nel giudizio che è stato promosso nei confronti di Telecom ed il Prof. Pessi non figura tra i quattro difensori nominati dalla Telecom nella procura speciale apposta a margine del ricorso in appello.

Ne discende che la Corte di Appello, anche d’ufficio, avrebbe dovuto rilevare la inesistenza giuridica dell’atto di appello con la conseguente impossibilità di proseguire il processo.

Da quanto esposto consegue che la sentenza va cassata senza rinvio perchè il processo non poteva essere proseguito essendosi formato giudicato interno. Restano assorbiti il secondo ed il terzo motivo.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio perchè il processo non poteva essere proseguito e condanna Telecom Italia S.p.A. al pagamento delle spese del secondo grado e del giudizio di legittimità, che liquida rispettivamente in Euro 3.500,00, di cui Euro 1.600,00 per onorari ed Euro 1.700,00 per diritti; ed Euro 3.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso i Roma, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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