Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6082 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 12/03/2010), n.6082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI

DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato CHILOSI RICCARDO, che

lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– .ricorrente –

contro

CENTRO DI SANITA’ S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso

lo studio dell’avvocato MAGRINI SERGIO, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6481/2003 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/06/2006 R.G.N. 3625/02;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. MONACI Stefano;

udito l’Avvocato CHILOSI RICCARDO;

udito l’Avvocato MAGRINI SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso dell’otto marzo 2000 il rag. d.P.G. ha impugnato il licenziamento che gli era stato intimato dalla datrice di lavoro societa’ Centro di sanita’ s.r.l.;

Esponeva in narrativa di avere lavorato per la societa’ dal 1982 come tecnico di aiuto ai cardiologi della Casa di Cura nonche’ per periodi prolungati come tecnico odontotecnico e come addetto alla sala gessi, di essere stato declassato dal 20 agosto 1998 ad ausiliario, socio – sanitario con mansioni di servizio alla sala degenti, di essere i stato oggetto di iniziative persecutorie e di molteplici sanzioni disciplinari, ed infine di essere stato licenziato il 20 luglio 1999 per soppressione del posto unificato di elettrocardiografia e per rifiuto di ricoprire la posizione di ausiliario.

Chiedeva percio’ accertarsi la nullita’ e/o illegittimita’ del licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro con il risarcimento del danno. Costituitosi il contraddittorio ed effettuata l’istruttoria, il giudice di primo grado rigettava la domanda.

Questa decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Roma, che, con sentenza n. 6481/03, depositata in cancelleria l’otto giugno 2006, rigettava l’appello del D.P..

La Corte d’Appello riteneva che fosse legittimo il recesso da parte dell’azienda, che era stato intimato per soppressione del posto cui il prestatore era addetto, e per il rifiuto del medesimo di ricoprire le uniche mansioni disponibili in azienda, a suo dire oggettivamente dequalificanti.

Avverso la sentenza d’appello, Che non risulta notificata, il prestatore ha proposto ricorso per Cassazione, con due motivi di impugnazione, notificato, in termine, il 14 novembre 2006.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel primo motivo di impugnazione il D.P. deduce l’omessa motivazione sulla domanda di illegittimita’, per ritorsione, del recesso, l’erronea interpretazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 l’insufficienza della motivazione sulla carenza di giustificato motivo del licenziamento, l’omessa valutazione di elementi istruttori essenziali della controversia, e la mancata applicazione dell’art. 1175 c.c..

Mancherebbe qualsiasi analisi dei dati documentali, con conseguente assoluta insufficienza ed incongruita’ delle conclusioni raggiunte.

Il licenziamento non era avvenuto, come dichiarato, per ristrutturazione.

Al contrario, il D.P. era stato l’unico licenziato.

Il suo licenziamento era stato preceduto da una serie di atti e di pressioni (affidamento di mansioni dequalificanti, molteplici provvedimenti disciplinari, richieste di visita per verifica delle infermita’) posti in essere dall’azienda e, secondo l’interessato, adottati nei suoi confronti per l’attivita’ svolta come sindacalista.

Nel merito il ricorrente contesta il mancato esame da parte del giudice di merito di una serie di circostanze, e, in particolare, del fatto che le mansioni, da lui in precedenza svolte, di addetto agli elettrocardiogrammi, non era affatto venuta meno, ed anzi aveva avuto un incremento, tanto da imporre l’acquisto di dieci nuovi macchinari, e sostiene che, all’interno di una organizzazione complessa come quella della clinica, avrebbe potuto essere utilizzato in mansioni diverse, e non dequalificanti, anche perche’ in venti anni di lavoro aveva espletato in maniera continuativa un ampio ventaglio di mansioni.

2. Nel secondo motivo il D.P. lamenta l’erronea interpretazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 la carenza di motivazione, la mancata analisi delle concrete possibilita’ di repechage, e l’erroneo convincimento sull’assolvimento dell’onere probatorio da parte della societa’.

Gravava sul datore di lavoro l’onere della prova di dimostrare che non era possibile impiegarlo in altre mansioni adeguate (a differenza di quelle, dequalificanti, di ausiliario socio – sanitario che gli erano state offerte).

A questo fine avrebbe dovuto essere esaminato un quadro aziendale piu’ ampio, comprensivo di possibili collocazioni professionali diverse, anche perche’ la sua preparazione ne consentiva l’utilizzazione sia nel settore tecnico che in quello amministrativo.

A quest’ultimo proposito il D.P. sottolinea che poco tempo prima del licenziamento erano stati assunti due nuovi impiegati, e lamenta che l’azienda non aveva spiegato perche’ non gli aveva offerto un posto nel settore amministrativo, nonostante fosse in possesso del titolo di ragioniere, che lo abilitava a rivestire il ruolo di contabile.

3. Il ricorso non e’ fondato.

I due motivi di impugnazione si limitano, in realta’, a riproporre questioni di fatto, relative, in particolare, alla valutazione della situazione che ha condotto al licenziamento (nel primo motivo) e alla esistenza, o meno, di mansioni sostitutive di livello non inadeguato, (nel secondo motivo).

Proprio perche’ si tratta di questioni di fatto non sono suscettibili di un esame ulteriore in questa fase di legittimita’.

Ne’ sussiste il lamentato vizio di impugnazione, perche’, al contrario, quella della Corte d’Appello di Roma appare chiara e sufficiente, ancorche’ concisa.

4. L’impugnazione, percio’, non;puo’ che essere rigettata.

Le spese liquidate cosi’ come in dispositivo seguono la motivazione a carico del ricorrente.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 61,00, oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari oltre a spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA