Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6082 del 09/03/2017
Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2017, (ud. 19/04/2016, dep.09/03/2017), n. 6082
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28899-2011 proposto da:
MINISTERO DIFESA C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– ricorrente –
contro
D.O., S.A.M.;
– intimata –
sul ricorso 1463-2012 proposto da:
MINISTERO DIFESA C.F. (OMISSIS), ricorrente che non ha presentato il
ricorso nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrente –
contro
D.O. C.F. (OMISSIS), S.A.M. C.F. (OMISSIS),
domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato
MARCO DAGRADI, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1032/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 20/12/2010 r.g.n. 1929/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/04/2016 dal Consigliere Dott. LEO GIUSEPPINA;
udito l’Avvocato MARCO DAGRADI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza depositata il 20/12/2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia – che aveva condannato il Ministero della difesa appaltante, in via solidale con l’appaltatore, datore di lavoro, al pagamento delle competenze di lavoro spettanti alle lavoratrici D.O. e S.A.M., oltre rivalutazione ed interessi – dichiarava non dovuta la rivalutazione sui crediti delle lavoratrici, confermando, nel resto, la sentenza di prime cure.
Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero della difesa articolando un motivo. La D. e la S. resistono con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta la riunione dei due procedimenti, instaurati tra le stesse parti, e qualificato come controricorso quello recante il n. RG 1463/2012. Con un unico motivo il Ministero della Difesa denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2, e art. 29, e della L. n. 30 del 2003, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e, rilevato che il citato art. 29 dispone che “…in caso di appalto di opere e servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”, deduce che tale norma non sia applicabile al caso di specie, in quanto essa si applica esclusivamente, per espressa previsione contenuta nel comma 1 “al contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’art. 1655 c.c.”; dalla qual cosa il Ministero deduce che da tale inequivocabile limitazione risulti ovvio che anche il secondo comma, facendo riferimento ai casi di appalto di opere o di servizi, non possa che fare riferimento agli stessi casi.
Il motivo è fondato.
Dalla lettera della norma, all’evidenza si evince che il legislatore ha inteso limitarne l’applicazione agli appalti tra i privati con la conseguenza che quelli affidati dalle pubbliche amministrazioni non vi possono rientrare, poichè gli stessi sono disciplinati interamente dal Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 163 del 2006).
E ciò trova altresì conferma nel fatto che la L. n. 30 del 2003, art. 6, sotto la rubrica “esclusioni” prevede che “le disposizioni degli artt. da 1 a 5 non si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente richiamate; pertanto le nuove discipline dettate da decreti di attuazione non si applicheranno al personale delle P.A. eccezion fatta per il caso in cui le discipline medesime non facciano espresso riferimento anche alle P.A.. Ed invero, un’applicazione dell’art. 29 anche alle P.A. si risolverebbe in concreto nel considerare quest’ultima una sorta di fideiussore ex lege del privato appaltatore senza una plausibile ragione e con il pericolo di dovere fronteggiare una serie di possibili sopravvenienze passive del tutto impreviste ed imprevedibili, con ovvie e pesanti ripercussioni anche in ordine alla copertura finanziaria e con lesione evidente dei principi costituzionali di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 della Carta costituzionale).
Non è dunque condivisibile la sussunzione operata dalla sentenza della Corte di merito che va, pertanto cassata con decisione nel merito di questa Corte ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto della domanda.
Avuto riguardo alla peculiarità della questione, le spese vanno compensate.
PQM
Riunisce i procedimenti, qualificato come controricorso quello recante il n. RG 1463/2012; accoglie il ricorso del Ministero della Difesa; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda e compensa le spese dell’intero procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017