Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6081 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/03/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 12/03/2010), n.6081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO

92, presso lo studio dell’avvocato SILVETTI CARLO, che la rappresenta

e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.;

– intimata –

e da:

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II, 326 presso lo studio degli avvocati

SCOGNAMIGLIO RENATO e SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, giusta delega a margine

del ricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO

92, presso lo studio dell’avvocato SILVETTI CARLO, che la rappresenta

e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e sul ricorso n. 25302/2008 proposto da:

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II, 326 presso lo studio degli avvocati

SCOGNAMIGLIO RENATO e SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5321/2 0 06 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/10/2007 R.G.N. 6101/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;

udito l’Avvocato SILVETTI CARLO;

udito l’Avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco, che ha concluso per: inammissibilita’ dei primi tre

motivi del ricorso principale, rigetto del quarto, inammissibilita’

del primo, secondo, quarto, quinto, rigetto del terzo, accoglimento

per quanto di ragione del sesto, assorbiti il settimo e l’ottavo

motivo del ricorso incidentale.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 19 ottobre 2007, riformando in parte la sentenza di primo grado, del tutto negativa per la lavoratrice ricorrente, ha dichiarato la nullita’ dei primi sei contratti di lavoro a termine stipulati tra F.P. e la RAI – Radio televisione italiana, ha dichiarato sussistente un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 26 gennaio 1995 al 10 gennaio 1997 e ha condannato la datrice di lavoro convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle retribuzioni per i periodi non lavorati nel detto arco temporale, compensando per tre quarti le spese dei due gradi del giudizio e ponendo a carico della Rai il quarto residuo.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione tanto la lavoratrice che la societa’ datrice di lavoro, concludendo entrambe per l’annullamento della decisione con ogni provvedimento consequenziale e con condanna della controparte al pagamento delle spese di legittimita’ e di merito.

Le parti hanno altresi’ depositato controricorso chiedendo il rigetto del ricorso avversario. La RAI nel suo controricorso ha proposto anche ricorso incidentale del medesimo contenuto del ricorso principale.

Il ricorso della F. e’ articolato in quattro motivi, che, considerato che la sentenza ha ritenuto illegittimi i primi sei contratti a termine stipulati tra le parti, censurano le determinazioni della Corte con riferimento alla decorrenza della trasformazione in contratto a tempo indeterminato ed alla limitazione temporale di tale trasformazione. La Corte, infatti, pur avendo dichiarato illegittimi i termini apposti a sei contratti, a cominciare da quello stipulato il (OMISSIS) (ha poi ritenuto che la trasformazione in contratto a tempo indeterminato sia avvenuta solo con il contratto stipulato il (OMISSIS). Inoltre ha ritenuto che il contratto a tempo indeterminato si sia estinto, per novazione, con la stipulazione di altro contratto a termine questa volta legittimo, in data 10 gennaio 1997.

Con il primo motivo si denunzia per “insufficienza” la motivazione a sostegno della determinazione di far decorrere la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato non dal primo contratto dichiarato illegittimo ma da un contratto successivo.

Tale motivazione, basata sul “lasso di tempo intercorso tra i primi contratti” e’ insufficiente, incoerente e porta ad una soluzione contraria alla legge.

Gli altri tre motivi si concentrano sul termine finale apposto dalla Corte, laddove ha ritenuto che “ogni domanda successiva al 10 gennaio 1997 deve essere respinta perche’ i contratti, a cominciare da quello del 22 dicembre 1998 sono legittimi”. Tale parte della decisione viene censurata per vizio di motivazione, per violazione di legge e perche’ per spiegare tale effetto estintivo fa riferimento all’istituto della novazione.

Anche questi motivi, che devono essere trattati congiuntamente, sono fondati, perche’, in presenza di una serie di contratti a termine illegittimi, la successiva stipulazione di un contratto legittimo non estingue il rapporto a tempo indeterminato venutosi a creare e tanto meno raggiunge questo effetto a causa del fatto che le parti avrebbero posto in essere una novazione contrattuale, istituto richiamato del tutto impropriamente, posto che non si e’ in presenza di nessuno degli elementi che lo connotano (ne’ una modifica dei soggetti, ne’ una modifica dell’oggetto o del titolo, ne’ l’animus novandi).

Pertanto il ricorso principale deve essere accolto.

Il ricorso della RAI e’ articolato in otto motivi.

I primi tre concernono il requisito della specificita’. Si denunzia la violazione della L. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. e, nella parte in cui si e’ seguita la giurisprudenza della Cassazione sul tema, il cui orientamento la societa’ ricorrente ritiene debba essere oggetto di rimeditazione (motivo n. 3). In ogni caso si denunzia la “carenza di motivazione su di un fatto controverso e decisivo costituito dalla sussistenza o meno degli elementi di fatto idonei a fondare il giudizio di specificita’ (motivo n. 1), nonche’ la “carenza o contraddittorieta’ della motivazione in ordine al fatto della corrispondenza dei programmi o spettacoli per i quali la ricorrente era stata assunta ad esigenze temporanee. Il primo ed il secondo motivo propongono in termini di vizio di motivazione questioni che in realta’ non attengono alla sufficienza e coerenza della motivazione, sul punto invero sussistenti, ma al merito della decisione. Quanto al terzo motivo, non vengono offerti elementi di riflessione idonei a modificare l’orientamento ormai consolidato in materia (cfr. tra le ultime, Sez. L, Sentenza n. 16690 del 19/06/2008 (Rv. 603659).

I motivi 4 e 5 concernono la parte della sentenza che ha giudicato in frode alla legge i contratti dichiarati nulli, come motivo aggiuntivo della loro illegittimita’. Si tratta pacificamente di una motivazione ulteriore e non necessaria nell’equilibrio della sentenza.

Con il sesto e settimo motivo si denunzia la violazione della L. 230 del 1962, art. 2 in relazione agli artt. 1218, 1219 e 1223 c.c., ed il connesso vizio di motivazione, della parte della sentenza che ha condannato la RAI al pagamento degli intervalli di non lavoro tra un contratto nullo e gli altri, in violazione delle norma e dell’orientamento giurisprudenziale per cui tale condanna deve fondarsi sul presupposto dell’offerta di prestazioni da parte del lavoratore.

I motivi sono fondati. Per le ragioni reiteratamente esposte nelle decisioni di questa Corte a seguito della trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro a termine la condanna al pagamento delle retribuzioni decorre dal momento della messa a disposizione da parte del lavoratore in favore del datore di lavoro delle energie lavorative. Sul punto pertanto la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di merito che dovra’ verificare se e quando cio’ e’ avvenuto e provvedere di conseguenza, tenendo conto dei seguenti principi:

1) e’ necessario che vi sia stato un atto di messa a disposizione delle energie lavorative;

2) tale atto deve essere rivolto al datore di lavoro o quanto meno anche al datore di lavoro;

3) non deve presentare requisiti di forma particolari, ma deve contenere, anche implicitamente, purche’ in modo inequivoco, la chiara indicazione della volonta’ del lavoratore di riprendere l’attivita’ lavorativa interrotta a causa di una scelta illegittima del datore di lavoro.

L’ultimo motivo denunzia la violazione della norma che ha introdotto il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4 bis prevedendo che il datore di lavoro in caso di violazione delle disposizione degli artt. 1, 2 e 4 del decreto e’ tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennita’ di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto. Norma che si sostiene sia applicabile anche alle violazioni della legge del 1962. In proposito deve ricordarsi che la norma invocata (D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 21, comma 1 bis (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133) e’ stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 214 del 2009 della Corte costituzionale.

In conclusione, il ricorso della F. e’ fondato in tutti i suoi quattro motivi. Il ricorso della RAI e’ fondato con riferimento al sesto e settimo motivo, mentre gli altri devono essere respinti.

La sentenza deve essere, di conseguenza, cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che giudichera’ applicando i seguenti principi: stante la accertata illegittimita’ dei primi sei contratti a termine intercorsi tra le parti la trasformazione in contratto a tempo indeterminato decorre dalla stipulazione del primo contratto a termine illegittimo e senza che rilevino eventuali successivi contratti a termine legittimamente stipulati tra le medesime parti.

Ai fini della condanna della RAI al pagamento in favore della lavoratrice delle retribuzioni non corrisposte bisognera’ verificare se e quando vi e’ stato un atto con il quale la lavoratrice ha manifestato al datore di lavoro la sua disponibilita’ a riprendere il lavoro, se tale atto e’ stato rivolto al datore di lavoro (o quanto meno anche al datore di lavoro) e se tale atto, che non deve presentare requisiti di forma particolari, contenga, anche implicitamente purche’ in modo inequivoco, la chiara indicazione della volonta’ di riprendere l’attivita’ lavorativa interrotta a causa di una scelta illegittima del datore di lavoro.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e i motivi 6 e 7 del ricorso incidentale. Rigetta gli altri motivi di quest’ultimo ricorso. Cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Roma anche per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

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