Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6081 del 09/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.09/03/2017),  n. 6081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23390-2014 proposto da:

E.F., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALBERTO PATTARO;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1494/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 21/6/2013, la Corte d’appello di Venezia, nel contraddittorio tra E.F., Ev.Eb.Ma., K.K., A.E.P., la Nuova Tirrena s.p.a. e O.S.O., per quanto ancora rilevante in questa sede, ha rigettato l’appello proposto da E.F. avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado, nel liquidare il danno sofferto dall’appellante a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio, ha escluso la considerazione degli ulteriori postumi invalidanti asseritamente derivati, secondo la prospettazione dell’appellante, dal medesimo sinistro.

Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione E.F., sulla base di due motivi d’impugnazione.

2. Nessuno degli intimati ha svolto difese in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i motivi di doglianza proposti, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 111 Cost., e degli artt. 132, 112 e 342 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), oltre che per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente trascurato di dettare alcuna motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del nesso di causalità tra il sinistro stradale dedotto in giudizio e le alterazione elettrocardiografiche rilevate nel corso della consulenza tecnica disposta in primo grado, nonchè per aver omesso l’esame della sussistenza e dell’entità di dette alterazione elettrocardiografiche ripetutamente eseguite sulla sua persona.

2. I motivi di ricorso – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono manifestamente infondati.

Osserva il collegio come il giudice d’appello abbia adeguatamente motivato la ritenuta insussistenza del nesso di causalità tra il sinistro stradale dedotto in giudizio e le alterazioni elettrocardiografiche ripetutamente rilevate sulla sua persona.

Al riguardo, nel richiamare sinteticamente le argomentazioni dettate nella “esaustiva e approfondita” consulenza tecnica di primo grado (evidenziando l’insussistenza di elementi idonei a sostenerne l’eventuale erroneità), il giudice d’appello risulta aver adeguatamente assolto al dovere di giustificazione della decisione adottata sul punto, in conformità al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure, solo alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di motivazione. Tale vizio è però denunciabile, in sede di legittimità, solo attraverso una indicazione specifica delle censure non esaminate dal medesimo giudice (e non già tramite una critica diretta della consulenza stessa), censure che, a loro volta, devono essere integralmente trascritte nel ricorso per cassazione al fine di consentire, su di esse, la valutazione di decisività (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 18688 del 06/09/2007, Rv. 599400 – 01).

Nel caso di specie, avendo il ricorrente trascurato di articolare criticamente le censure genericamente rivolte alla valutazione del consulente tecnico di primo grado, dev’essere escluso che la corte territoriale avesse l’obbligo di approfondire la valutazione nel merito delle analisi tecniche compiute dall’ausiliario di primo grado, ben potendo limitarsi a condividerne le conclusioni, richiamando le argomentazioni sul punto dettate nell’elaborato acquisito agli atti del giudizio.

Del tutto priva di fondamento, infine, deve ritenersi la censura avanzata dal ricorrente in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la corte territoriale, nel richiamare i contenuti della consulenza tecnica d’ufficio, espressamente considerato tutte le circostanze di fatto ancora in questa sede richiamate dall’odierno ricorrente.

3. Al riscontro della manifesta infondatezza dei motivi d’impugnazione, segue il rigetto di ricorso.

Non vi è luogo all’adozione di alcun provvedimento in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo nessuno degli intimati svolto difese in questa sede.

PQM

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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