Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6080 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/03/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 12/03/2010), n.6080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresentata e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 502/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 29/11/2005 R.G.N. 562/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. MAMMONE Giovanni;

udito l’Avvocato GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Spoleto C.M. chiedeva che fosse dichiarata la nullita’ del termine apposto al suo contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. Accolta la domanda e dichiarata l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato proponeva appello Poste Italiane.

La Corte d’appello di Perugia con sentenza 27.10 – 29.11.05 rigettava l’impugnazione. Era stato, infatti, stipulato un contratto per il periodo 2.11.99 – 29.2.00 per soddisfare esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione dell’azienda postale, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del ccnl 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97. Essendo tali assunzioni da ritenere ammesse solo fino alla data del 30.4.98, per quelle successive il termine era illegittimamente apposto, di modo che il termine apposto al contratto decorrente dal 2.11.99 era nullo.

Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per Cassazione. Non svolgeva attivita’ difensiva il C..

Ha depositato memoria la ricorrente Poste Italiane s.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Poste Italiane s.p.a. ha depositato una dichiarazione, debitamente sottoscritta dal proprio legale rappresentante e dal suo difensore, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 2, con la quale essa rinuncia al ricorso nei confronti del C. per intervenuta transazione in sede sindacale, di modo che il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

Non essendosi il dipendente difeso nel giudizio di legittimita’, nulla deve disporsi in punto di spese.

PQM

LA CORTE Dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

 

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