Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6080 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 04/03/2021), n.6080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11435-2015 proposto da:

E.N.P.A.I.A. – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E GLI

IMPIEGATI IN AGRICOLTURA, in persona del leale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

TRIONFALE 25, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PRATICO’,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.M., D.F.M., N.A., F.L.,

D.F.S., BR.EN., C.M., tutti domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCO BERTI,

MIRCO TROISI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 431/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 04/11/2014 R.G.N. 358/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso che ha concluso per

l’inammissibilità o in subordine rigetto;

udito l’Avvocato ALESSANDRO PARTICO’;

udito l’Avvocato MARA PARPAGLIONI, per delega Avvocato MIRCO TROISI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1 La Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 4 novembre 2014, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione svolta dalla Fondazione ENPAIA avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalle dipendenti della Cooperativa Agricola An., attuali intimate, per il pagamento del TFR.

2. Per la Corte territoriale la documentazione prodotta in giudizio, proveniente da enti pubblici e presupponente l’attività agricola della cooperativa, ne confermava la natura agricola; quanto all’attività svolta dalle lavoratrici, la costituzione del rapporto assicurativo ope legis privava di rilevanza l’eventuale errata iscrizione, previdenziale e contributiva, ad opera del datore di lavoro, soggetto terzo nella vicenda controversa; infine, le mansioni amministrative svolte erano emerse dal testimoniale acquisito alla causa e la qualifica impiegatizia dalle acquisizioni documentali, conseguentemente non risultavano decisivi, per escludere la detta qualifica, il pagamento ad ore, in luogo della retribuzione fissa, e la presenza di attrezzature o macchinari agricoli nella disponibilità della cooperativa, in considerazione delle ulteriori attività conferite, nel tempo, da soggetti pubblici alla società, quali cura e sviluppo del territorio montano.

3. Avverso tale sentenza ricorre la Fondazione ENPAIA, con ricorso affidato a undici motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resistono, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, B.M. ed altre sei litisconsorti, in epigrafe indicate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. In sintesi, con i primi due motivi, deducendo nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, si censura il mancato esame del motivo di gravame relativo alla dichiarazione del legale rappresentante dell’INAIL che aveva espressamente negato che la cooperativa svolgesse attività agricola.

5. Col terzo e quarto motivo si deduce l’omesso esame della relazione del commissario liquidatore inviata alla Procura della Repubblica, al fine di verificare l’effettivo esercizio dell’attività agricola da parte della cooperativa, e della prova testimoniale resa dal commissario liquidatore.

6. Col quinto mezzo si denuncia omesso esame delle fatture della cooperativa chieste al commissario liquidatore e da questi depositate.

7. Col sesto mezzo si denuncia nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè dalle fatture depositate e dai contratti sottoscritti dalla cooperativa non risultava lo svolgimento di attività agricola dal (OMISSIS).

8. Con il settimo e ottavo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 1, comma 2 e dell’art. 2135 c.c., si assume che la natura agricola dell’attività della cooperativa, svolgente invece servizi in favore di terzi, è stata erroneamente accertata alla stregua dell’art. 2135 c.c. anzichè alla stregua del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 1, comma 2, disposto normativo che consente all’imprenditore agricolo l’esercizio anche di attività turistica purchè di supporto e sviluppo dell’attività agricola.

9. Col nono mezzo si denuncia l’omesso esame della qualifica impiegatizia.

10. Col decimo motivo si denuncia nullità della sentenza per evidente perplessità e contraddittorietà nei dubbi palesati, nella sentenza impugnata, in ordine alla domanda proposta dai lavoratori.

11. Infine, con l’undicesimo motivo, denunciando violazione della L. n. 1655 del 1962, artt. 4 e 7 si assume che alla stregua del periodo finale del D.Lgs. n. 1655 del 1992, art. 7, comma 2 l’ENPAIA non versa tutto il TFR non corrisposto, ma solo quanto ancora dovuto e non versato, e che tanto si evince anche dal D.Lgs. n. 1655 cit., art. 4 che fa decorrere la prescrizione quinquennale dell’azione per riscuotere i contributi, dovuti all’ente dal datore di lavoro, dall’ultimo giorno dell’anno solare entro il quale doveva eseguirsi il versamento, con la conseguenza che, decorso il quinquennio, il TFR da corrispondere ai lavoratori dovrà essere decurtato dei versamenti mancanti.

12. Il ricorso è da rigettare.

13. I primi due mezzi sono inammissibili per la contraddittoria deduzione, per profili diversi, di due mezzi tra loro inconciliabili sulla stessa censura – o la Corte di merito non ha esaminato un motivo di gravame devoluto o ha omesso l’esame di un fatto decisivo – e per di più in intrinseca contraddizione con la dedotta irrilevanza dell’iscrizione INAIL agli effetti della prova della natura amministrativa dell’attività.

14. Del pari inammissibile è il terzo motivo con il quale si pretende collocare, nel paradigma del novellato vizio di motivazione, la relazione del commissario liquidatore alla Procura della Repubblica, non attinente, all’evidenza, a fatti primari o secondari.

15. Vale al riguardo ricordare che le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 2014, hanno chiarito, quanto ai limiti della denuncia di omesso esame di una quaestio facti, che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

16. Inoltre, se con il termine punto (rilevante agli effetti della precedente formulazione del vizio di motivazione) era possibile individuare qualunque fatto, elemento, questione, situazione o circostanza in ordine alla quale la motivazione potesse essere viziata, il concetto di fatto, più specifico, dal punto di vista naturalistico e giuridico in ordine al quale assume rilievo il vizio di motivazione compendia i fatti principali, ossia i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto controverso come individuati dall’art. 2697 c.c., e giammai, dopo la riforma del vizio di motivazione, può considerarsi equivalente a questione o argomentazione, dovendo per fatto intendersi un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr., ex multis, Cass. n. 21152 del 2014).

17. Inoltre, le Sezioni unite della Corte (sentenza n. 8053 del 2014 cit. e altre numerose successive) hanno anche precisato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

18. Ne consegue che in sede di legittimità non è data ora (come del resto non era altrimenti data allora, vigente il testo precedente dell’art. 360 c.p.c., n. 5) la possibilità di censurare che la prova di un dato fatto sia stata tratta o negata dall’apprezzamento o dalla obliterazione di un determinato elemento istruttorio, atteso che una tale critica ha ad oggetto non già un fatto storico, ma la stessa attività di valutazione del corredo probatorio, che solo al giudice di merito compete.

19. Segue, per quanto appena detto, l’inammissibilità anche dei motivi quarto, quinto, sesto, perchè si risolvono nella richiesta di un inammissibile apprezzamento di merito e delle risultanze istruttorie.

20. Le censure svolte con il settimo e ottavo motivo non colgono nel segno perchè si assume un’attività, turistica, concorrente con l’attività agricola, all’uopo invocando la relativa disciplina che stabilisce una connessione tra attività in termini di supporto e sviluppo per l’attività agricola, senza che tuttavia emerga, in alcun modo, dalla motivazione della sentenza impugnata, una concorrente attività, insistentemente evocata, invece, nell’illustrazione del mezzo, come attività di servizi e, dunque, neanche turistica in senso stretto.

21. In ogni caso non si evince dal ricorso se trattasi di censura già introdotta nei gradi di merito.

22. Anche il nono mezzo risente, per quanto detto nei paragrafi che precedono, dell’inadeguata collocazione nel paradigma del novellato vizio di motivazione dell’omesso esame della qualifica impiegatizia, dunque di un’espressione qualificatoria, tanto più che l’argomentare della Corte di merito si dipana con una mera supposizione che l’attività della cooperativa si svolgesse solo con l’ausilio di dipendenti impiegati e non anche operai.

23. Il decimo motivo si palesa inammissibile perchè volto a censurare un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e, pertanto, non costituente ratio decidendi della medesima (v., fra le tante, Cass. n. 23635 del 2010 e i precedenti ivi richiamati).

24. L’undicesimo motivo, fondato sull’obbligo dell’ENPAIA di versare il TFR nei soli limiti dei contributi versati dal datore di lavoro, detratti i versamenti mancanti, non è fondato.

25. Partendo dall’origine dell’ente di previdenza che ne occupa, vale ricordare che l’attuale Fondazione, sorta in virtù dell’accordo collettivo stipulato il 4 settembre 1936 dalle Confederazioni degli Agricoltori e dei lavoratori agricoli, ottenne, con R.D. 14 luglio 1937, n. 1485, il riconoscimento giuridico come Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati agricoli e forestali, successivamente trasformata, con L. n. 1655 del 1962, in Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell’agricoltura, ente pubblico soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro.

26. L’iniziale assetto della Cassa, per cui le tutele assicurative e i mezzi di finanziamento trovavano la fonte nei contratti collettivi e nei regolamenti di attuazione adottati dal comitato direttivo della Cassa, con i quali venivano disciplinate le forme di previdenza, è stato ampliato con la citata L. del 1962 che ha recepito l’ordinamento previdenziale precedente, demandando la regolamentazione di ciascuna forma di previdenza ai regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente e definitivamente poi approvati dal competente Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

27. Con L. n. 833 del 1978, di riforma ed istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, l’Ente ha perso la gestione dell’assicurazione contro le malattie, così connotandosi come Ente gestore di previdenza.

28. Il D.Lgs. n. 509 del 1994 ha, quindi, incluso l’ENPAIA tra gli Enti previdenziali privatizzati; con regolamento di attuazione seguito a Delib. Consiglio di amministrazione in data 23 giugno 1995, approvato con D.I. 2 gennaio 1996, sono stati regolamentati finanziamenti e prestazioni della Fondazione ENPAIA.

29. E’ bene ricordare che il citato D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1 ha assoggettato a trasformazione in associazioni o in fondazioni di diritto privato molteplici enti pubblici gestori, regolando tale processo di privatizzazione con la previsione di apposita deliberazione dei competenti organi di ciascun ente, imponendo l’assenza di finanziamenti pubblici o altri sostegni pubblici di carattere finanziario.

30. Le sentenze della Corte costituzionale, 18 luglio 1997, n. 248 e 5 febbraio 1999, n. 15, hanno precisato che tale processo di trasformazione non ha dato luogo ad una privatizzazione sostanziale, essendo rimasto immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale svolta dagli enti privatizzati, “articolandosi sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi”.

31. Dal 1996 sono, poi, confluite nell’ENPAIA, in qualità di Gestioni separate, le Casse di previdenza obbligatoria dei Periti Agrari e degli Agrotecnici, istituite ai sensi del D.Lgs. n. 103 del 1996.

32. In tale cornice normativa, la cui evoluzione è al passo con le trasformazioni di analoghe Casse categorià previdenziali, l’obbligazione di pagamento del trattamento economico per la cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti e impiegati in agricoltura, ora TFR, in origine indennità di anzianità, è sempre stata a carico della Cassa, ora Ente previdenziale, così come l’obbligazione contributiva, per predisporne gli accontamenti e la provvista, è sempre stata a carico del datore di lavoro in via esclusiva, vale a dire senza onerare il lavoratore di alcun contributo a suo carico.

33. Le fonti normative sono, al riguardo, la citata Legge del 1962, art 2 che, nel disciplinare l’obbligazione contributiva ripartita, in misura percentuale, fra i datori di lavoro e i lavoratori, in riferimento alle prestazioni erogate dall’Ente, ha con chiarezza disposto che l’obbligazione per “il contributo per il fondo di accantonamento dell’indennità di anzianità è stabilito nella vigente misura dell’8 per cento della retribuzione ed è posto ad esclusivo carico dei datori di lavoro”.

34. Le prestazioni erogate dall’Ente risultano enucleate nella richiamata legge del 1961, art. 7 con disposizione che recita: “L’Ente corrisponde all’assicurato o ai suoi aventi causa le prestazioni dell’assicurazione contro le malattie e dell’assicurazione contro gli infortuni, in pure la parte del fondo di previdenza afferente ai rischi di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta anche nei casi in cui, al verificarsi degli eventi tutelati, il datore di lavoro risulti moroso in tutto o in parte nel versamento dei contributi dovuti. In particolare, qualora intervenga la risoluzione del rapporto d’impiego mentre il datore di lavoro risulti moroso nel versamento dei contributi dovuti, l’Ente liquida all’assicurato, o ai suoi aventi causa, gli importi accantonati alla data di risoluzione del rapporto medesimo, rispettivamente nel conto individuale del fondo di previdenza, e nel fondo di accantonamento dell’indennità di anzianità, maggiorati degli importi dei contributi dovuti e non ancora versati per gli stessi titoli dal datore di lavoro”.

35. Il cenno fatto dalla norma al datore di lavoro moroso, parzialmente o totalmente, copre ogni condotta inadempiente del soggetto obbligato e disvela l’intenzione del legislatore di coprire ogni evento protetto a prescindere dalla provvista contributiva e dal puntuale adempimento, da parte del datore di lavoro, dell’obbligazione contributiva, in particolare, poi, se il titolo risiede negli accantonamenti per trattamenti economici alla cessazione del rapporto di lavoro (si rinvia a Cass. n. 18571 del 2003, per l’affermazione del diritto dell’assicurato di ricevere le indennità previste dalla legge nella misura dovuta anche nel caso di omissioni contributive totali o parziali, in fattispecie relativa al versamento di minori contributi in riferimento alla qualifica del lavoratore).

36. Anche le successive fonti regolatrici della prestazione che ne occupa, in esito alla privatizzazione dell’Ente, nel disciplinare finanziamento e prestazioni della Fondazione ENPAIA hanno ribadito e riaffermato che l’obbligazione contributiva per il fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto, stabilito nella misura del 6,50 per cento della retribuzione, è a totale carico dei datori di lavoro e che gli stessi potranno direttamente trattenere la quota di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, comma 16, in quanto dovuta per il lavoratore stesso (art. 2, comma 1 lett. b) regolamento di attuazione cit.).

37. Questa Corte, con specifico riferimento al contributo per il fondo di accantonamento per l’indennità di anzianità, con la sentenza n. 5307 del 1987 ha già posto in risalto che l’obbligo di pagamento ricade direttamente non sul datore di lavoro bensì sull’ENPAIA, in caso di morosità dei datori di lavoro nel versamento dei contributi; che l’ENPAIA liquida l’indennità di anzianità computandoveli, svolgendo un ruolo di garante per l’integrale pagamento che spetta al lavoratore, col diritto di rivalsa verso il datore di lavoro, desumendo argomenti a sostegno di tale interpretazione dalla sanzione della rivalutazione dei contributi non versati, riferita unicamente al credito senza alcun riferimento al soggetto obbligato.

38. Quell’impostazione merita di essere chiarita, in continuità con i principi generalmente affermati dalla giurisprudenza della Corte, e ulteriormente ribaditi in epoca più recente, in riferimento alla natura giuridica dei rapporti intercorrenti fra Casse previdenziali, datori di lavoro e lavoratori, configurata come delega (da parte del datore di lavoro) formata con l’iscrizione alla Cassa (v., in riferimento alla Cassa edile, Cass. n. 7050 del 2011 e i precedenti ivi richiamati; v., in seguito, Cass. n. 670 del 2018 e, da ultimo, Cass. n. 10782 del 2020).

39. Tale schema prevede che non potendo la Cassa delegata opporre ai lavoratori delegatari le eccezioni fondate sul rapporto di provvista che avrebbe potuto opporre al datore di lavoro delegante (giusta la previsione dell’art. 1271 c.c., comma 2), la medesima non può eccepire ai lavoratori l’inadempimento, nei suoi confronti, della parte datoriale, essendo legittimata a richiedere a quest’ultimo non solo il pagamento dei contributi, dei quali è titolare, ma anche il pagamento delle somme che il datore di lavoro avrebbe dovuto accantonare.

40. Considerato il meccanismo normativamente previsto nel rapporto tra imprenditore, ENPAIA e lavoratori in termini di delegazione di pagamento, il conseguente diritto dei lavoratori integra una delegazione (ex artt. 1269 c.c. e segg.) e l’ente non diventa obbligato nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse.

41. Non essendo tale obbligo configurabile senza un simmetrico diritto, ben può l’ENPAIA esigere dal datore di lavoro il pagamento delle somme dovute e tale complesso meccanismo che presiede al funzionamento dell’Ente si spiega da un lato con l’esigenza di assicurare la disponibilità di somme necessarie allo svolgimento delle attività previdenziali ed assistenziali assolte dall’ente e, dall’altro lato, con lo scopo di garantire ai lavoratori beneficiari l’effettività del pagamento delle prestazioni coerentemente con la funzione previdenziale svolta dall’Ente.

42. Risulta, per quanto appena detto, non incrinata l’impostazione fin qui illustrata dall’argomento, speso dall’Ente, con riferimento alla previsione del termine prescrizionale per l’azione di recupero per corroborare la tesi difensiva secondo cui decorso il quinquennio l’effetto estintivo del credito contributivo si riverberebbe sulla misura della prestazione da erogare.

43. Non solo non può ritenersi utile la disciplina dell’effetto estintivo dell’obbligazione per affermare o negare l’esistenza stessa dell’obbligazione ma l’azione di recupero dei contributi omessi, da esercitare nel termine di prescrizione quinquennale, è posta a presidio proprio della autonoma capacità di finanziamento dell’ente in funzione della erogazione delle prestazioni alle quali è tenuto e coerentemente con l’ormai pacificamente e legislativamente riconosciuta funzione previdenziale dell’ENPAIA.

44. In definitiva, l’inadempimento datoriale nel versamento degli accantonamenti non riduce la prestazione economica che l’Ente è tenuto ad erogare ai lavoratori, a titolo di trattamento di fine rapporto, nella misura integrale, ben potendo e dovendo l’ente previdenziale azionare, entro congruo tempo, nei confronti del datore di lavoro, il credito per gli accantonamenti non versati.

45. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

46. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo e seguono la soccombenza.

47. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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