Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 608 del 11/01/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 608 Anno 2013
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: PICCININNI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Equitalia

Umbria

s.p.a

in

persona

del

legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via
Cavalier D’Arpino 8, presso l’avv. Enrico Fronticelli
Baldelli, rappresentata e difesa dall’avv. Gian Franco
Puppola giusta delega in atti;

ricorrente

contro
Agenzia

delle

Entrate

in

persona

del

legale

rappresentante, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi
12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la
rappresenta e difende ex lege;
– resistente –

1

Data pubblicazione: 11/01/2013

Fallimento Linkweld s.r.l. in persona del curatore;

intimato

avverso il decreto del Tribunale di Terni emesso nel
procedimento n. 1412/09 in data 23.3.2011.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Piccininni;
Udito l’avv. Puppola per la ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Equitalia Umbria

s.p.a.

proponeva

opposizione

avverso il provvedimento con il quale il giudice
delegato del fallimento Linkweld s.r.l. aveva
ammesso parzialmente il credito dalla stessa
vantato, avendo in particolare escluso, per la
parte di interesse, il credito Irap poichè riferito
a data antecedente al D.L. 159/07, oltre che la
collocazione privilegiata agli importi

dovuti per

gli interessi relativi all’imposta sul valore
aggiunto

ed avendo inoltre riconosciuto, per i

crediti ammessi in privilegio, gli interessi legali
dalla data del fallimento al riparto.
Il Tribunale di Terni adito limitava l’accoglimento

2

udienza del 22.11.2012 dal Relatore Cons. Carlo

dell’opposizione al riconoscimento del privilegio
per il credito IRAP, ed il decreto veniva quindi
impugnato da Equitalia Umbria s.p.a. con ricorso
per cassazione affidato a tre motivi, in relazione
al quale l’Agenzia delle Entrate depositava atto di

all’udienza di discussione della causa.
La controversia veniva quindi decisa all’esito
dell’udienza pubblica del 22.11.2002.
Motivi della decisione
Con i tre motivi di impugnazione Equitalia Umbria
ha rispettivamente denunciato: 1 ) violazione
dell’art. 2752, terzo comma, c.c., con riferimento
(

alla negata estensione agli interessi del
privilegio riconosciuto al credito di imposta,
censura che appare infondata per quanto riguarda la
pretesa relativa alla collocazione privilegiata
dell’intero importo dovuto per interessi.
In proposito è infatti sufficiente rilevare che
questa Corte ha già affermato che il privilegio
riconosciuto ai crediti dello Stato per imposte,
pene pecuniarie e soprattasse dovute secondo le
norme sull’IVA si estende anche al credito per
interessi, ma ciò tuttavia solo nei limiti di
quelli dovuti per l’anno in corso alla data di

costituzione, ai fini dell’eventuale partecipazione

apertura della procedura concorsuale e per l’anno
anteriore, nonchè di quelli maturati
successivamente in misura legale fino alla data di
deposito del progetto di riparto nel quale il
credito è soddisfatto, sia pure parzialmente ( C.

2 )

violazione degli artt. 2752, comma 2, 2749

c.c.,

20

D.P.R.

602/73,

considerato

che

il

riconoscimento del privilegio per gli interessi sul
credito

IVA

sarebbe

comunque

conseguente

all’avvenuta consegna del ruolo prima della
dichiarazione di fallimento e comunque il detto
riconoscimento avrebbe dovuto trovare attuazione in
relazione

agli

interessi

maturati

fino

al

fallimento, ai sensi dell’art. 20 D.P.R. 602/73.
In particolare il tribunale aveva affermato che il
credito per interessi sul capitale IVA doveva
essere ammesso in chirografo per l’impossibilità di
imputare gli importi in questione alle due
annualità che legittimerebbero il riconoscimento
del privilegio richiesto.
Tuttavia la detta statuizione sarebbe errata e
viziata sul piano della contraddittorietà, poiché
il citato art. 20 consentirebbe di iscrivere a
ruolo, capitalizzandoli, gli interessi maturati nel

12/16084 );

periodo descritto dalla norma e ciò farebbe perdere
agli stessi la loro natura, trasformandoli in
capitale.
Anche tale censura, espressamente subordinata al
mancato accoglimento di quella prospettata con il

Ed infatti Equitalia ha sostenuto al riguardo che
comunque il privilegio sugli interessi per crediti
IVA avrebbe dovuto essere riconosciuto anche per
altro verso, vale a dire, per essere intervenuta la
notifica della cartella esattoriale prima della
dichiarazione di fallimento, requisito peraltro
questo neppure necessario, essendo viceversa
sufficiente a tal fine che il ruolo fosse divenuto
esecutivo prima della detta dichiarazione.
La collocazione privilegiata deriverebbe infatti
dalla circostanza che gli interessi perderebbero la
loro originaria natura, in quanto la prevista
capitalizzazione derivante dal disposto di cui
all’art. 20 DPR 602/73 ne determinerebbe
un’assimilazione al capitale.
La puntuale indicazione della consistenza del
credito azionato ne avrebbe poi dovuto comportare
il riconoscimento da parte degli organi
fallimentari, sicche la difforme determinazione

primo motivo, è priva di pregio.

adottata sarebbe viziata e pertanto meritevole di
modifica.
Quest’ultimo rilievo è tuttavia privo di pregio
atteso che il Tribunale, pur avendo verificato la
previa notifica della cartella esattoriale alla

fallimento, ha poi negato l’ammissione del credito
al passivo, avendo ritenuto impossibile procedere
ad un riscontro in ordine alla correttezza del
computo degli interessi.
A fronte dunque del rilievo di genericità della
richiesta sollevato dal Tribunale, l’Agenzia
avrebbe dovuto supportare la denuncia di erroneità
della decisione con l’allegazione dei dati
originariamente rappresentati in sede di
ammissione, che da una parte avrebbero consentito
l’espletamento del pur necessario accertamento e,
dall’altra avrebbero potuto dare ragione del
giudizio di erroneità della statuizione formulata
sul punto.
In mancanza anche tale denuncia risulta generica,
circostanza questa che ne determina
l’inammissibilità;
3 ) violazione degli artt. 2749, comma 2, c.c., 54
1.f., 30 D.P.R. 602/73, con riferimento al tasso

6

società in data antecedente alla dichiarazione di

riconosciuto

per

il

periodo

successivo

al

fallimento, quantificato nella misura legale in
ossequio al dettato di cui all’art. 1284 c.c.
La disposizione applicabile nel caso in esame
sarebbe invece quella speciale dettata dall’art. 30

dovrebbe quindi essere ugualmente considerato come
legale.
Pure tale doglianza è infondata.
La disposizione del citato art. 30 integra infatti
soltanto una previsione di anatocismo, che non
modifica la natura degli interessi dichiarati
produttivi di ulteriori interessi i quali, pur
condividendo la disciplina propria del capitale per
quanto concerne la produzione degli ulteriori
interessi, non si trasformano per questo solo
motivo in capitale a tutti gli effetti.
Ne consegue che, come già affermato da questa
Corte, sulla disciplina in tema di interessi
dettata da leggi speciali deve prevalere quella
prevista in via generale dall’art. 1284 c.c. C.
12/16084, C. 97/795, C. 96/6781 ).
Conclusivamente il ricorso deve dunque essere
rigettato, mentre nulla va stabilito in ordine alle
spese processuali poichè l’intimato non ha svolto

7

D.P.R. 602/73, ed il tasso dalla stessa previsto

attività difensiva.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Roma, 22.11.2012

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