Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6079 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/03/2010, (ud. 13/10/2009, dep. 12/03/2010), n.6079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato IRACE ERNESTO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUBENS ESPOSITO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.T.P.M.;

– intimata –

e sul ricorso n. 28355/2006 proposto da:

C.P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato PETROCELLI MARCO

GUSTAVO, che la rappresenta e difende, giusta mandato in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato IRACE ERNESTO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUBENS ESPOSITO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3180/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/09/2005 r.g.n. 5153/01;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

13/10/2009 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;

udito l’Avvocato IRACE ERNESTO;

udito l’Avvocato PETROCELLI MARCO GUSTAVO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.T.P. convenne la RAI dinanzi al Pretore del Lavoro di Roma. La sua domanda fu accolta in buona parte. Il giudice dichiaro’ la illegittimita’ dei termini apposti ai contratti di lavoro stipulati tra le parti nel periodo aprile 1991 – giugno 1993, dichiaro’ esistente un rapporto di lavoro subordinato dal 1 aprile 1991 e il diritto della ricorrente a riprendere il lavoro come collaboratrice fissa ex art. 2 cnlg.

Condanno’ la RAI al pagamento di L. 38.982.307 a titolo di differenze retributive relative al periodo 91 – 93 e la condanno’ inoltre “al pagamento delle retribuzioni maturate e maturande a far data dal 18 maggio 2000 (data della lettura del dispositivo), sulla base di 2.000.000 lordi mensili, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo”.

Proposero appello entrambe le parti.

La Corte si e’ pronunciata prima con sentenza non definitiva con la quale ha respinto il motivo di appello della C.T. relativo alla negata applicazione dell’art. 18 St. lav..

Ha poi provveduto in via definitiva con la sentenza pubblicata il 13 settembre 2005.

Contro questa sentenza la RAI ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l’annullamento per quattro motivi.

La C.T. ha depositato controricorso e ricorso incidentale, articolato in un unico motivo.

La RAI ha depositato a sua volta controricorso avverso il ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato memorie.

I quattro motivi del ricorso principale sono i seguenti.

Il primo e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Si contesta alla Corte di aver basato il suo giudizio sulle deposizioni testimoniali, riportando pero’ solo in parte nella motivazione il contenuto di tali deposizioni. Il motivo si conclude con le seguenti affermazioni: “non si tratta di censure inammissibili” perche’ volte ad incidere in un’area riservata al merito; “si tratta di stigmatizzare l’uso strumentale degli omissis, di criticare la scelta (immotivata) di citare tra virgolette alcune parole, anziche’ una piu’ completa prospettazione delle circostanze, di folgorare la manipolazione delle risultanze istruttorie”. Il motivo e’ privo di fondamento. Il giudice non ha l’obbligo di riportare le deposizioni; se le riporta non ha l’obbligo di riportarle per intero. Ha l’obbligo di motivare la sua decisione in forza dei risultati dell’istruttoria, complessivamente considerati.

La sentenza puo’ essere censurata con riferimento a tale valutazione solo per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione che deve riguardare non genericamente la sentenza, ma uno o piu’ punti decisivi della controversia (dopo le modifiche del 2006 un fatto controverso e decisivo per il giudizio). La motivazione della Corte, che peraltro conferma e richiama la valutazione del giudice di primo grado, e’ adeguata e priva di contraddizioni. Si fonda sul complesso degli elementi istruttori e non solo sulle deposizioni testimoniali, che vengono valutate complessivamente, anche se riportate negli stralci ritenuti piu’ rilevanti. Come si e’ detto non vi e’ un obbligo di riportare le deposizioni in sentenza, ne’ tanto meno di riportarle per intero. Ogni altra considerazione attiene al merito ed e’ inammissibile in sede di legittimita’.

Il secondo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg., in relazione all’art. 2 cnlg, nonche’ insufficiente contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

L’art. 2 sancisce che le norme del contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, che non diano opera giornalistica quotidiana purche’ sussistano continuita’ della prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilita’ del servizio. La Corte avrebbe errato nel ritenere sussistenti questi requisiti.

Il motivo e’ infondato. La denunzia e’ generica, perche’ non si spiega quali canoni previsti dall’art. 1362 c.c. e segg. sarebbero stati violati e perche’ sarebbero stati violati. In ogni caso la censura concerne il merito della decisione.

Con il terzo motivo si censura la violazione degli artt. 1321, 1322, 1324, 1325 c.c., dell’art. 1362 c.c. e segg., degli artt. 1372, 2118, c.c., nonche’ insufficiente contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

La censura attiene al mutuo consenso che sarebbe stato prestato dalle parti alla estinzione del rapporto. A tal fine la RAI rileva che sono trascorsi “parecchi mesi” tra la cessazione del primo contratto a termine e la stipulazione del successivo e rileva che sono trascorsi quasi due anni prima che la C. introducesse il giudizio notificando il ricorso introduttivo alla RAI, con una condotta che “milita nel senso della volonta’ di entrambe le parti di ritenere definitivamente cessati i rapporti di lavoro a termine via via scaduti”.

Anche questo tema attiene al merito della decisione e puo’ assumere rilievo nel giudizio di legittimita’ solo se la Corte omette di motivare sul punto o formula una motivazione insufficiente o contraddittoria, cosa che non e’ avvenuta nel caso in esame. Gli elementi indicati dalla Rai (inerzia per parecchi mesi e “quasi due anni per introdurre il giudizio), oltre che generici ed imprecisi, non sono comunque idonei a testimoniare resistenza di una certa e comune volonta’ delle parti di sciogliere il contratto per muto consenso (i principi che regolano la materia sono stati reiteratamente puntualizzati da una lunga serie di sentenze, tra le ultime cfr., Sez. L, n. 26935 del 10/11/2008 (Rv. 605756).

Il quarto motivo e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 c.c., e dell’art. 1362 c.c. e segg., nonche’ insufficiente contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Si critica la Corte d’Appello per aver negato il valore transattivo della quietanza sottoscritta dalla C., cosi’ violando l’art. 2113 c.c. e le norme sulla ermeneutica contrattuale.

Anche questo motivo e’ infondato: la Corte spiega che la quietanza e’ del 7 settembre 1992 e concerne solo il primo contratto a termine scaduto il 30 giugno 1992; non puo’ pertanto riguardare il contratto successivo. Spiega inoltre che, data la genericita’ dei diritti inerenti a quel contratto, non puo’ avere portata transattiva.

Rispetto a queste valutazioni non e’ dato evincere quali canoni ermeneutici tra quelli indicati dall’art. 1362 c.c. e segg. sarebbero stati violati e perche’, ne’ perche’ la motivazione sarebbe insufficiente e contraddittoria. Il resto e’ merito.

Quanto al ricorso incidentale, deve sottolinearsi che e’ stata confermata la sentenza del Tribunale di condanna al pagamento delle retribuzioni (L. 2.000.000, mensili, lorde) dalla data della decisione di primo grado. Il ricorso incidentale censura la sentenza esclusivamente perche’ non ha ritenuto di far decorrere la condanna dalla impugnativa del licenziamento (cfr. la precisazione contenuta a pag. 24 del controricorso.

Non si ripropongono le tesi sostenute nei precedenti gradi del giudizio per cui vi sarebbero state precedenti offerte di disponibilita’ a riprendere il lavoro). Si chiede pertanto che la condanna sia fatta retroagire al 24 aprile 1995, data di notifica del ricorso, in luogo del 18 maggio 2000.

La Corte in effetti non ha esaminato il contenuto del ricorso per desumerne che non vi era una dichiarazione di disponibilita’ a riprendere il lavoro, ma ha escluso in radice che una domanda giudiziale di impugnazione del licenziamento possa valere come offerta di prestazione lavorativa.

In materia non sussistono automatismi, ne’ in un senso, ne’ nell’altro. Il ricorso va in concreto esaminato per verificare se’ l’atto di impugnazione e’ formulato in modo tale da implicare la messa a disposizione della prestazione lavorativa, cosa che sicuramente e’ stato fatto nel caso specifico, considerato il testo del ricorso. Il ricorso incidentale deve essere pertanto accolto e la decorrenza della condanna deve essere spostata al 20 aprile 1995.

PQM

LA CORTE Riunisce i ricorsi. Rigetta il principale. Accoglie l’incidentale.

Cassa decidendo nel merito. Condanna la RAI alle retribuzioni maturate dal 20 aprile 1995. Conferma nel resto, mantenendo ferma la statuizione sulle spese dei giudici di merito. Condanna la RAI alle spese di cassazione, che liquida in Euro 33,00, oltre 2.000,00 Euro per onorari di avvocato, oltre IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

 

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