Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6078 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.09/03/2017),  n. 6078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22775/2015 proposto da:

N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 35,

presso lo studio dell’avvocato GIANNI DI MATTEO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato SAMAN DADMAN giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 868/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 10/12/2014,

depositata il 16/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il giudizio riguarda un avviso di accertamento per Irpef, Iva ed Irap dell’anno di imposta 2005, emesso in base alle risultanze delle movimentazioni bancarie, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51;

2. alle censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata (omesso esame, omessa pronuncia ed omessa motivazione) parte controricorrente ha replicato di aver presentato istanza di correzione di errore materiale, in quanto il giudice d’appello aveva effettivamente invertito le risultanze della c.t.u. disposta in questo ed in altro giudizio relativo all’annualità successiva (2006).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. il ricorrente ha depositato e notificato atto di rinuncia al ricorso;

4. tale rinuncia, compatibile con la procedura camerale e tempestivamente formulata con riguardo alle sue scansioni procedimentali, esplica l’effetto estintivo del processo ex art. 391 c.p.c. (Cass. Sez. 6-3, n. 6418/15);

5. l’effettiva esistenza dell’errore censurato giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti;

6. non sussistono invece i presupposti per la condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. sez. 6-5, ord. n. 3688/16).

PQM

dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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