Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6078 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 04/03/2021), n.6078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 195-2019 proposto da:

GRUPPO COIN S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 31, presso

lo studio degli avvocati FABIO PULSONI, SILVIA MARESCA, GIANLUCA

GEMMA, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente principale –

V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. MORDINI 14,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE SALVAGO, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

GRUPPO COIN S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 31, presso

lo studio degli avvocati FABIO PULSONI, SILVIA MARESCA, GIANLUCA

GEMMA, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente – ricorrente principale –

avverso la sentenza n. 1462/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/06/2018 R.G.N. 3513/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi;

udito l’Avvocato RAFFAELLA RAPONE, per delega verbale Avvocato FABIO

PULSONI;

udito l’Avvocato GABRIELE SALVAGO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.A. esponeva al Tribunale del lavoro di Roma di aver lavorato alle dipendenza della Standa s.p.a. (poi Euroinvest s.r.l.) con diversi contratti a termine sino al 10.12.1996; che la Corte di appello di Roma con sentenza del 18.9.2002 aveva accolto la sua domanda di nullità del termine finale; che nel corso del giudizio di opposizione all’esecuzione (la V. aveva ottenuto un titolo esecutivo nei confronti della Standa poi Euroinvest per il pagamento delle retribuzioni dovute) era venuta a conoscenza dell’intervenuta cessione del ramo di azienda al gruppo Coin s.p.a. e che pertanto era applicabile l’art. 2112 c.c. Chiedeva quindi l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro con il gruppo Coin per il periodo successivo al 1.1.1999 e l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna di quest’ultima società alla retribuzioni spettanti.

Si costituiva la Coin s.p.a. contestando la fondatezza del ricorso.

Il Tribunale del lavoro di Roma con sentenza del 6.1.06, in accoglimento della domanda, ordinava alla Coin la reintegrazione della V. nel posto di lavoro e condannava la società al pagamento delle retribuzioni dal 10.12.1996.

Avverso tale sentenza proponeva appello la s.p.a. Coin; resisteva la lavoratrice.

Con sentenza depositata il 14.6.18, la Corte di appello di Roma accoglieva il gravame, rigettando la domanda attorea.

La Corte territoriale rilevava che la V., a seguito della sentenza di appello di Roma del 2002 poi confermata dalla Corte di cassazione, aveva azionato un titolo esecutivo nei confronti della Standa e poi dell’Euroinvest per ottenere le retribuzioni dovute; che la Standa aveva proposto opposizione sostenendo che era intervenuta cessione del ramo d’azienda per cui soggetto passivo era la Coin. L’opposizione era stata rigettata infine dalla Corte di appello di Roma con sentenza n. 7433/2006 in quanto – come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità – i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dovevano essere fatti valere nel giudizio di cognizione e non con l’opposizione, per cui si era ormai formato giudicato sul punto per cui la legittimazione passiva in ordine al rapporto lavorativo di cui è causa spettava in capo alla Euroinvest (della quale la V. doveva considerarsi dipendente con sentenza passata in cosa giudicata), soggetto che aveva peraltro corrisposto le retribuzioni anche dal 1.1.1999.

Contestate tali affermazioni con ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza n. 8689/12, affermava che non vi era stata alcuna statuizione di merito che precludesse l’accertamento richiesto dalla lavoratrice e cioè che il suo rapporto di lavoro con la società (STANDA s.p.a.) cedente ex art. 2112 c.c. fosse continuato ope legis con la società cessionaria (COIN) chiamata in giudizio in questo procedimento. L’eccezione di giudicato fatta valere dalla Coin in appello veniva pertanto ritenuta infondata, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Roma per l’esame nel merito della domanda.

Con sentenza depositata il 14.6.18, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la V. ed il Gruppo Coin s.p.a., tuttora in atto, in forza di trasferimento di ramo di azienda in data 29 dicembre 1998 tra la Standa ed il Gruppo Coin, con decorrenza dal 1gennaio 1999 e il diritto della ricorrente alla riammissione in servizio nelle mansioni in precedenza occupate e con inquadramento nel 5 livello di cui al c.c.n.l. per le aziende del terziario, distribuzione e servizi in regime di part time con regime orario di 24 ore alla settimana; condannava il Gruppo Coin al pagamento in favore della ricorrente della somma commisurata all’ultima retribuzione di fatto globale (pari ad Euro 704,51 mensili) dal 1.2.05 sino al ripristino della funzionalità del rapporto, oltre accessori di legge.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Gruppo COIN s.p.a., affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste la V. con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad unico motivo, cui resiste il Gruppo Coin con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la nullità la sentenza impugnata per motivazione solo apparente e contraddittoria, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). oltre all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (n. 5).

Quanto al primo aspetto (per cui la ricorrente si limita a produrre taluni brani della sentenza impugnata) deve evidenziarsi che la Corte di merito ha ampiamente motivato sul punto della compatibilità delle formali richieste formulate dalla ricorrente nei confronti della Euridea (subentrata a Standa) con la richiesta di prosecuzione del rapporto ex art. 2112 c.c. col Gruppo COIN, tenendo anche conto quindi anche delle richieste della ricorrente nei confronti della Euridea (Standa) alle quali non poteva riconoscersi alcuna volontà abdicativi nei confronti dei diritti vantati nei confronti della COIN, come del resto implicitamente riconosciuto dalla sentenza rescindente di questa Corte n. 8689/12.

Anche la censura di omesso esame di tali fatti decisivi risulta dunque infondata.

2.- Con secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115,116 e 188 c.p.c., art. 2697 c.c. per la esclusione dei mezzi di prova ritualmente dedotti, diretti a dimostrare l’inapplicabilità dell’art. 2112 c.c. al caso di specie. Lamenta in particolare che la fattispecie successoria tra Standa e Coin riguardò solo i rami d’azienda tradizionale (ceduto al gruppo Coin) e alimentare (ceduto alla Standa commerciale s.p.a.) con i dipendenti ivi adibiti ed indicati in appositi elenchi; che la V. non aveva dimostrato di essere adibita prima del 1.1.99 al settore tradizionale ed anzi doveva desumersi che essa fosse adibita al settore alimentare stante la sua pregressa attività lavorativa presso la SMA Supermercati.

Il motivo è in larga parte inammissibile censurando apprezzamenti e valutazioni di merito della sentenza impugnata, opponendovi semplicemente opposte valutazioni.

La dedotta volontà della V., in tesi emergente dalla corrispondenza con Euridea, di mantenere il proprio rapporto di lavoro con tale ultima società, è poi smentita dalla circostanza che la V., dopo aver appreso della cessione (di ramo) di azienda alla COIN, chiese l’accertamento della prosecuzione del suo rapporto con quest’ultima. Le eventuali somme erogate da Euridea alla V. nel periodo sino al 2003, non elidono tale situazione processuale e riguardano il merito delle posizioni di dare ed avere tra le parti (su cui cfr. da ultimo Cass. n. 29092/19).

Per il resto il motivo è infondato poggiando sulla considerazione che avrebbe dovuto la V. dimostrare che ella era tra i lavoratori ceduti al Gruppo Coin, posto che la cessione di (ramo di) azienda, comporta automaticamente, ex art. 2112 c.c., la prosecuzione del rapporto col cessionario, essendo invece onere della cedente dimostrare che la lavoratrice in questione non era ricompresa tra i lavoratori ceduti (all’interno del ramo di azienda trasferito), non essendo possibile la cessione di singoli lavoratori se non alle (neppure dedotte) condizioni previste dall’art. 1406 c.c.; cfr. invece sul punto il ricorso, pag. 24: La cessione aveva riguardato espressamente specifici contratti di lavoro e non, genericamente, tutti quelli afferenti un punto vendita.

La sentenza impugnata ha peraltro accertato che la cessione riguardò tutti i punti vendita relativi al ramo tradizionale e la prova della non appartenenza della V. ad essi gravava semmai sulla Coin.

3.- Con terzo motivo il Gruppo Coin denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c. non avendo valutato che dalle buste paga prodotte la retribuzione full time della V. risultava pari ad Euro 603,88 mensili, sicchè il pacifico orario part time (24 h settimanali) riconosciuto non poteva comportare la condanna del Gruppo Coin al pagamento di una somma pari ad Euro 704,51 mensili.

Il motivo è infondato.

Ed invero dalle stesse copie delle due buste paga inserite in ricorso, risulta che la retribuzione complessiva mensile era pari a Lire 1.948.954, il cui 60% è di Lire 1.169.372 che, moltiplicata per 14 mensilità e divise per 12, danno Lire 1.364.261 e dunque Euro 704,58, superiore a quanto liquidato dal giudice di merito.

4.- Con ricorso incidentale la V. censura la sentenza impugnata per averle riconosciuto il risarcimento del danno solo dal 3.2.05 (data della messa a disposizione della COIN delle proprie energie lavorative) e non dal 2003.

Il motivo è infondato. Ed invero la Corte capitolina ha accertato che la liquidazione del danno era già stata operata dal Tribunale con pronuncia divenuta sul punto definitiva (sia pur con riferimento alla conversione dei vari contratti a tempo determinato stipulati tra le parti) con diritto della V. alle retribuzioni solo dal primo atto di costituzione in mora (o messa a disposizione delle energie lavorative) del 3.2.05 e tale ratio decidendi non risulta censurata dalla V..

5. Entrambi i ricorsi debbono essere pertanto rigettati, con conseguente compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principale ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA