Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6077 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 12/03/2010), n.6077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3258-2005 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 14

presso lo studio dell’Avvocato D’OTTAVIO DONATELLA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato MAGGI GIOVANNI giusta procura a margine

dell’atto di appello;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2004 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di GENOVA, depositata il 25/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI ALESSIA, che si

riporta al ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato GIOVANNI MAGGI, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia Dogane de La Spezia notificò ad B.U. in data 19 ottobre 1981 un’ingiunzione per il pagamento di tributi evasi, contro cui il contribuente propose opposizione, respinta dal Tribunale di Genova con sentenza 14 gennaio 1992. La Dogana emise quindi il ruolo in data 18.1.1992 e un avviso di mora in data 23.11.1992, cui fece seguito il 17.8.2002 la notifica di cartella esattoriale, contro la quale cui B.U. ha proposto opposizione.

La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, accogliendo con sentenza 25 febbraio 2004, l’appello del B., ha dichiarato prescritto il credito doganale, in quanto decorrente dalla data dell’originale ingiunzione,non costituendo la sentenza che aveva respinto l’iniziale, opposizione titolo fondativo della pretesa.

L’Agenzia delle Dogane chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi.

B.U. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo,la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2946 e 2953 c.c. e del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84 da parte della Commissione Tributaria Regionale, rispetto 1) all’affermazione che la sentenza del Tribunale di Genova del 14/1/92 non costituisce titolo della pretesa della Dogana; 2) al regime della prescrizione, che in tema di tributi doganali, limita l’esercizio del diritto di credito a cinque anni; 3) al calcolo della decorrenza quinquennale, che secondo la CTR avrebbe avuto inizio il 23/11/92, data di notifica dell’avviso di mora. Secondo la ricorrente,pur non potendosi contestare che l’azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive in cinque anni, del D.P.R. n. 43 del 1973, ex art. 84 nella specie va applicato l’art. 2953 c.c. secondo il quale i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, si prescrivono in tale termine,quando riguardo ad essi è intervenuta una sentenza passata in giudicato,perchè il titolo giudiziale formatosi è autonomo e vive di vita propria,così trasformando le prescrizioni brevi in prescrizioni decennali. Nè potrebbe dubitarsi del contenuto autoritativo della sentenza del Tribunale genovese, che ha definitivamente accertato la legittimità dell’ingiunzione, ancorchè difetti dell’attitudine all’esecuzione forzata. Il termine decennale, decorrente dal 14/1/92,interrotto il 23/11/92 non era quindi ancora decorso nel momento della notifica della cartella esattoriale (17/8/2002).

Col secondo motivo, si censura il difetto di motivazione della sentenza impugnata che, nel dichiarare che la sentenza del Tribunale di Genova 14/1/92 aveva solo provveduto a “rigettare l’opposizione, non ha indicato da quali documenti e prospettazioni difensive dell’Ufficio” (cui si richiama) avrebbe tratto il proprio convincimento in ordine al contenuto della citata sentenza.

Il primo motivo di ricorso è fondato sotto il profilo che, costituendo la sentenza del Tribunale di Genova 18 gennaio 1992 titolo accertativo della pretesa tributaria, e quindi definitivo accertamento della legittimità di tale pretesa, dalla data di passaggio in giudicato di tale sentenza decorre il termine decennale di prescrizione del credito dell’Amministrazione (cfr. Cass. 5777/89), divenuto certo, sicuro ed esigibile, e non più il diverso termine – quinquennale ex L. n. 43 del 1973, ex art. 84 decorrente dall’accertamento dell’evasione. Infatti l’opposizione al decreto ingiuntivo non è un’impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma da luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ. attraverso cui il giudice dell’opposizione accerta la sussistenza o meno della pretesa portata dal decreto(Cass. 2573 del 22/02/2002).

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo motivo e la cassazione della sentenza impugnata.

Null’altro essendovi da accertare, la causa va decisa nel merito, con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

I profili processuali della vicenda comportano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

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