Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6077 del 09/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.09/03/2017), n. 6077
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22470/2015 proposto da:
N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 28,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO BOTTACCHIARI, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1014/37/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA del 19/01/2015, depositata il 19/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. il giudizio riguarda un avviso di accertamento Irpef, Irap, Iva anno 2004, per determinazione del maggior reddito d’impresa del contribuente, titolare di un’impresa individuale (commercio abbigliamento), con applicazione degli studi di settore (D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis, conv. con modifiche dalla L. n. 427 del 1993);
2. il Collegio ha disposto l’adozione di motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
3. il primo motivo di ricorso – con cui si censura la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – è fondato, in quanto la motivazione con cui il giudice d’appello si limita ad affermare genericamente che gli “elementi evidenziati dall’Ufficio dimostrano che le peculiarità esposte dal contribuente non sono idonee a vincere del tutto le presunzioni basate sugli studi di settore” è meramente “apparente” e non rispetta i canoni dell’art. 111 Cost., comma 6, nonchè art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.;
4. anche dal secondo motivo emerge chiaramente l’omesso esame dei fatti decisivi allegati dal contribuente, come riepilogati a pag. 6 del ricorso;
5. alla luce di quanto sopra restano assorbiti i motivi terzo e quarto.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017