Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6077 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 04/03/2021), n.6077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2787-2015 proposto da:

ENI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso

lo studio ROSARIO SALONIA, e FABIO MASSIMO COZZOLINO, che la

rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

L.P., C.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA LUDOVISI, 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

LAURO, rappresentati e difesi dall’avvocato PASQUALE LAMBIASE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/01/2014 R.G.N. 6236/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato CRISTINA PETRUCCI, per delega Avvocato ROSARIO

SALONIA.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Napoli, A.G., C.F. e L.P., già dipendenti dell’ENI s.p.a., chiedevano accertarsi l’illegittimità del loro trasferimento, ex art. 2112 c.c., alla CTQ s.r.l., chiedendo dichiararsi la persistenza di un rapporto di lavoro con l’ENI s.p.a.

Il Tribunale accoglieva le domande.

Proponeva appello l’ENI s.p.a.; resistevano i lavoratori.

Con sentenza depositata il 17.1.14, la Corte d’appello di Napoli respingeva l’eccezione di difetto di interesse ad agire ed escludeva che la cessione di quattro unità lavorative e nove autobotti fosse riconducibile ad una legittima cessione di ramo di azienda, sicchè rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso, notificato solo al C. ed al L., l’ENI s.p.a., affidato a tre motivi, cui resistono i detti lavoratori con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo la società denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 2112 c.c., lamentando che la sentenza impugnata non considerò che l’interesse ad agire presuppone un pregiudizio attuale e non solo potenziale dei diritti azionati, che nella specie non sussisteva mantenendo i lavoratori, con la cessionaria, oltre il rapporto di lavoro, il medesimo trattamento economico e normativo goduto in precedenza.

Il motivo è infondato, posto che il lavoratore creditore della retribuzione ha un preciso interesse alla persona dell’obbligato (sotto il profilo della solvibilità, affidabilità, etc.) al pagamento della stessa, come evincesi dall’art. 1268 c.c. secondo cui il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.

2.- Con secondo e terzo motivo la società denuncia la violazione dell’art. 2112 c.c., oltre che dell’art. 41 Cost. e della direttiva del consiglio dell’U.E. n. 23/2001, per aver ritenuto che la disposta cessione del ramo di azienda doveva ritenersi invalida, senza considerare che, ai fini dell’autonomia funzionale ed organizzativa del compendio ceduto, non era necessaria la completezza materiale ed autosufficienza di esso.

I motivi sono infondati come da consolidata giurisprudenza di questa Corte. Già con sentenza n. 21711/12 si affermò che, in linea con la prevalente dottrina formatasi sul punto, in materia di trasferimento di parte (c.d. ramo) di azienda, tanto la normativa comunitaria (direttive CE nn. 98/50 e 2001/23) quanto la legislazione nazionale (art. 2112 c.c., comma 5, sostituito dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 32) perseguono il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro (relativamente ad una pluralità di rapporti individuali) con altro sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell’attitudine a proseguire con continuità l’attività produttiva. La citata direttiva del 1998 richiede, pertanto, che il ramo d’azienda oggetto del trasferimento costituisca un’entità economica con propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per un’attività economica, essenziale o accessoria, e, analogamente, l’art. 2112 c.c., comma 5, si riferisce alla “parte d’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata”. Deve, quindi, trattarsi di un’entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all’esecuzione di una sola opera (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 24 gennaio 2002, C-51/00), ovvero di un’organizzazione quale legame funzionale che renda le attività dei lavoratori interagenti e capaci di tradursi in beni o servizi determinati (Cass. 8 giugno 2009 n. 13171).

La Corte ha dunque aderito alla tesi che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32 (emanato a seguito della Legge Delega n. 30 del 2003 che prevedeva innanzitutto il “completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunitaria”), vada innanzitutto interpretato alla luce di quest’ultima – che presuppone che l’oggetto del trasferimento costituisca un’entità economica con propria identità funzionalmente autonoma che resti conservata con il trasferimento (cfr. in particolare le direttive CE n. 98/50 e n. 23/2001; quest’ultima stabilisce, all’art. 1, lett. b: “è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria”).

Ne consegue che, nonostante talune difformi opinioni basate sul dato letterale dell’assenza, nelle Direttive comunitarie, del concetto di preesistenza (pur essendo previsto quello della conservazione dell’identità), l’entità economica trasferita deve in realtà ritenersi preesistente al trasferimento, non potendo conservarsi quel che non c’è (cfr. sul punto Cass. 13 ottobre 2009 n. 21697). Il concetto di preesistenza deve quindi ritenersi necessariamente riferito ad una articolazione funzionalmente autonoma dell’azienda, posto che qualunque lavorazione aziendale, per poter essere ceduta, non potrebbe che preesistere al negozio traslativo, essendone il necessario oggetto contrattuale.

Tale conclusione risulta obbligata anche alla luce della Legge Delega n. 30 del 2003, considerando che essa prevedeva la sussistenza del requisito dell’autonomia funzionale del ramo d’azienda al momento del suo trasferimento, dovendosi conseguentemente ritenere non consentito attribuire unicamente alle parti imprenditoriali di individuare a quali cessioni si applichi la fondamentale garanzia di cui all’art. 2112 c.c., risultando quindi erroneo sostenere che competa unicamente al datore di lavoro decidere sull’applicabilità di disposizioni inderogabili a garanzia dei lavoratori. Resta dunque che quando oggetto di cessione non sia un complesso di beni e contratti funzionalmente coordinati all’esercizio almeno potenziale ad una attività di impresa, ma solo contratti di lavoro (con l’aggiunta eventuale di taluni beni strumentali non legati da un nesso organizzativo-funzionale), si è fuori dall’ipotesi di cui all’art. 2112 c.c., essendo invece applicabile l’art. 1406 c.c., che condiziona l’efficacia della cessione al consenso del contraente ceduto. Ed invero, seppure può oggi ritenersi che l’autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto non coincida con la materialità dello stesso (quanto a strutture, beni strumentali ed attrezzature, etc.), ma possa consistere anche in un ramo “smaterializzato” o “leggero”, costituito in prevalenza da rapporti di lavoro organizzati in modo idoneo, anche potenzialmente (od al netto dei supporti generali sussistenti presso l’azienda cedente), allo svolgimento di un’attività economica, ciò non toglie che tale autonomia dell’entità ceduta debba essere obiettivamente apprezzabile, sia pur con possibili interventi integrativi imprenditoriali ad opera del cessionario, al fine di verificarne l’imprescindibile requisito comunitario della sua “conservazione”. Non può ammettersi invece – alla luce dei principi comunitari, cfr. C.G.U.E. 24 gennaio 2002, causa C-51/00 – che tale legame funzionale possa derivare (soggettivamente) solo dalla qualificazione fattane dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento, consentendo ai soggetti stipulanti il negozio traslativo (peraltro neppure portatori di superiori interessi pubblici o collettivi), la libera definizione della fattispecie cui la norma inderogabile si applica, e ciò in contrasto con la disciplina comunitaria in ordine all’inderogabilità dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda.

Ne consegue che il principio per cui per “ramo d’azienda”, ai sensi dell’art. 2112 c.c., come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità – come del resto previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, prima parte – pur potendosi individuare, nel contratto di cessione, una porzione o frazione produttiva che precedentemente era strettamente legata ai supporti logistici e materiali presenti nell’azienda cedente. Ciò presuppone comunque una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma (potendo conservarsi solo qualcosa che già esiste), e non anche una struttura produttiva creata “ad hoc” in occasione del trasferimento o come tale unicamente identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l’esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell’imprenditore (cfr. Cass. 9 ottobre 2009 n. 21481) e non dall’inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità. Ne consegue che può applicarsi la disciplina dettata dall’art. 2112 c.c. anche in caso di frazionamento e cessione di parte dello specifico settore aziendale destinato a fornire il supporto logistico, sia al ramo ceduto che all’attività della società cessionaria, purchè esso presenti, all’interno della più ampia struttura aziendale oggetto della cessione, la propria organizzazione di beni e persone al fine della fornitura di particolari servizi per il conseguimento di obiettive finalità produttive, sicchè i reciproci rapporti vengono trasferiti dai cedente al cessionario, ai sensi dell’art. 2112 c.c., senza necessità di un loro consenso (cfr. già Cass. 1 febbraio 2008 n. 2489; Cass. 17 marzo 2009 n. 6452; Cass. 13 ottobre 2009 n. 21697).

L’orientamento risulta ormai consolidato, cfr. da ultimo Cass. n. 28593/18, secondo cui ai fini dell’applicazione dell’art, 2112 c.c., anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32 applicabile “ratione temporis”, costituisce elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, autonomamente da parte del cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente.

3.- Essendosi la sentenza impugnata attenuta a tali principi, supportati dagli accertamenti di fatto compiuti e non sindacabili in questa sede, il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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