Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6077 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, (ud. 26/03/2019, dep. 04/03/2020), n.6077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8772/2015 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO, 162 SC. C, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

SQUITIERI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLLEFERRO

N. 15, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA VETERE, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5399/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/03/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. B.M. ha avanzato al pretore di Roma ricorso, notificato l’11.4.1994, per denuncia di danno temuto nei confronti di M.D., deducendo che la costruzione da lui avviata lungo il muro di confine pregiudicasse il possesso in capo alla ricorrente del villino unifamiliare in (OMISSIS), anche di proprietà della ricorrente medesima. Il resistente in via riconvenzionale ha chiesto condannarsi la ricorrente a risarcire il danno.

2. Denegati provvedimenti in sede nunciatoria (con ordinanza del 9.2.1998) M.D. ha riassunto il giudizio innanzi al tribunale che con sentenza del 29.1.2008 ha rigettato la riconvenzionale e, in accoglimento della domanda di B.M., ha condannato lo stesso signor M. alla demolizione dei manufatti denunciati, siccome in violazione delle distanze legali, e al risarcimento del danno quantificato in Euro 1.000.

3. Adita da M.D., la corte d’appello di Roma con sentenza depositata il 5.9.2014 ha accolto parzialmente l’impugnazione, escludendo dall’oggetto della condanna alla demolizione il muro di cinta. A sostegno della decisione, la corte d’appello ha ritenuto che, dopo la “demolizione dei manufatti… realizzati in adiacenza al muro, quest’ultimo riacquist(asse) la sua naturale caratteristica di muro isolato la cui edificazione a ridosso del confine è legittima ex art. 878 c.c.”; pronuncia questa che, stante la modesta entità dell’opera legittima, la corte ha ritenuto non incidere sulla liquidazione del danno, che ha confermato.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.D. mediante cinque motivi, cui ha resistito con controricorso B.M..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 345 c.p.c., censurandosi la statuizione della corte d’appello che ha ritenuto inammissibile, in quanto nuova, l’istanza istruttoria dell’odierno ricorrente di emissione a carico della controparte di ordine di esibizione della documentazione afferente la proprietà dei beni in capo alla stessa; si deduce che sin dalla comparsa di costituzione in primo grado il signor M. avesse dedotto l’incertezza del confine, che avrebbe dovuto essere accertato in base agli atti in questione.

Si censura, altresì, l’altra ratio decidendi della corte d’appello, secondo cui “peraltro non si ravvisa la necessità di disporre l’acquisizione della documentazione richiesta” (p. 3 della sentenza impugnata), essendo invece essa necessaria, posto che la signora B. aveva prodotto il titolo di proprietà sul solo fondo inedificato e non anche i successivi documenti riguardanti l’edificazione.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Esso non specifica in nessun modo (se non riportando a p. 7 del ricorso una dizione, peraltro generica, contenuta nella comparsa conclusionale di primo grado, sede impropria per la rituale formulazione di istanze istruttorie) i dati necessari per l’esame della doglianza: ad es., in quale idoneo momento processuale la parte avesse avanzato l’istanza istruttoria in questione, quale fosse il tenore della stessa e, in particolare, quali fossero gli specifici documenti oggetto di essa e la prova della loro indispensabilità quale requisito per l’emanazione di ordine ex art. 210 c.p.c. (cfr. ad es. Cass. n. 13533 del 20/06/2011).

1.3. Derivando l’inammissibilità già da quanto innanzi, non è necessario esaminare l’altro profilo relativo alla deducibilità dell’istanza di esibizione per essere o no una nuova istanza ex art. 345 c.p.c., unitamente ai requisiti necessari al riguardo.

1.4. Solo per completezza può menzionarsi, dunque, che la stessa parte ricorrente ammette essere in atti l’atto di acquisto del 1965 ed essersi svolte plurime c.t.u., senza che risulti chiarito perchè documenti di accatastamento della costruzione (cui pare imprecisamente far riferimento l’istanza istruttoria) potrebbero mutare la situazione dei confini.

2. Con il secondo motivo si deduce altra violazione dell’art. 345 c.p.c., nella parte in cui erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto nuova la domanda di rimozione della rete metallica apposta dalla controparte sul confine (p. 3 della sentenza impugnata), domanda non accolta in primo grado, ciò su cui non sarebbe stato proposto idoneo motivo d’appello (pp. 6-7 della sentenza impugnata). Si sostiene che la domanda sarebbe stata ritualmente proposta in primo grado, richiamandosi all’uopo la citazione e la comparsa conclusionale del signor M. in primo grado, oltre note autorizzate.

2.1. Anche tale motivo è inammissibile.

2.2. Con esso, infatti, in nessun modo si affronta la ratio decidendi pur evidenziata nello stesso motivo, relativa alla non proposizione in appello di idonea censura; in particolare, non indicandosi con quale motivo d’appello la questione sarebbe stata sollevata in secondo grado.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, senza indicazione della norma violata, e/o omesso esame di fatto decisivo, per avere la corte d’appello ritenuto “costruzioni” soggette all’obbligo di distanze quelle che la parte stessa considera come “opere meramente manutentive”, preesistenti alle realizzazioni sulla proprietà B., avendo piuttosto la controparte violato la disciplina legale. Il ricorrente si duole di non aver potuto invocare l’usucapione per la mancata produzione di documenti dalla controparte, avendo egli comunque rispettato l’estetica e il decoro; si tratterebbe della superfetazione del locale lavanderia e dell’adibizione a doccia di un’area aperta e non tamponata, mentre il muro di sostegno si era reso necessario per l’obsolescenza del precedente; analoga argomentazione varrebbe per la zona d’ombra erroneamente qualificata veranda.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. Esso, sotto la veste di censure per violazione di legge (senza neppure indicare la norma sostanziale violata) e per omesso esame di fatto storico, ai sensi dei nn. 3 e 5 rispettivamente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, non propone critiche per l’applicazione in via astratta di un principio di diritto sostanziale non confacente o erroneo (ciò in cui si concreta la censura ex n. 3) o per la non considerazione di un fatto storico, oggetto di discussione, che risulti decisivo (ciò in cui si concreta la censura ex n. 5), ma sottopone un risultato valutativo concreto delle risultanze processuali (in assenza di alcuna deviazione astratta dell’ambito interpretativo di una norma sostanziale, nonchè di alcuna preterizione di fatti storici rilevanti) difforme da quello cui sono già pervenuti, motivatamente, i giudici di merito. Si tratta dunque di un’istanza di revisione nel merito della decisione, inesigibile in sede di legittimità.

3.3. Solo per completezza può richiamarsi come:

a) quanto alla censura per omesso esame, il fatto storico della realizzazione delle costruzioni risulti esaminato nella sentenza impugnata, contestandosi dunque da parte ricorrente elementi probatori esterni rispetto ai fatti decisivi;

b) in astratto, nulla si opponesse alla proposizione di eccezione di usucapione, che non dipende dalle produzioni documentali altrui.

4. Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 96 c.p.c. e omesso esame di fatto storico, per avere la controparte agito in giudizio con malafede o colpa grave, consapevole dell’infondatezza delle sue pretese, avendo invece la corte d’appello ritenuto insussistenti i presupposti per la condanna al risarcimento.

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. Invero, a fronte anche dell’esito sfavorevole delle precedenti censure proposte dal ricorrente, il motivo non si fa carico del dato dell’inapplicabilità della norma dell’art. 96 c.p.c., in caso di mancanza di soccombenza o di soccombenza reciproca.

4.3. Come affermato da giurisprudenza cui va data continuità (v. ad es. Cass. n. 24158 del 13/10/2017 e n. 7409 del 14/04/2016) la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente, sicchè non può farsi luogo all’applicazione della norma nel caso di esclusione della soccombenza totale, e quindi in caso di vittoria o di soccombenza reciproca. Nel caso di specie, la domanda della parte che si vorrebbe responsabile ex art. 96 c.p.c., è stata per la quasi totalità accolta, onde – come ritenuto dalla corte di merito – non sussistono i presupposti di applicabilità della norma.

5. Con il quinto motivo si impugna la statuizione di parziale compensazione delle spese per soccombenza reciproca con prevalente soccombenza del signor M., per presunta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

5.1. Il motivo è formulato come conseguenziale rispetto all’ipotesi di accoglimento degli altri motivi, onde – non verificatasi l’ipotesi – esso va con gli altri motivi dichiarato inammissibile.

6. Il ricorso va dunque rigettato nel suo complesso; va conseguentemente disposta condanna del ricorrente alle spese come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto del sussistere dei presupposti (processuali) per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

PQM

la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 3.500 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto del sussistere dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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