Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6076 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del Direttore

in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi

12;

– ricorrente –

contro

il signor T.G., di seguito anche “Contribuente”,

rappresentato e difeso dagli avv. Piazza Massimo e Massimo Dotto,

presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Lazio n.

20/C;

– intimato e controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Bologna, Sezione staccata di Parma, 23 novembre 2004, n. 134/35/04,

depositata il 22 dicembre 2004;

vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dr. MARTONE Antonio che ha concluso per il

rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato:

a) che il 7 febbraio 2006 è notificato al Contribuente un ricorso dell’Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha accolto l’appello del Contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CIP) di Parma n. 4/04/2003, che aveva respinto il ricorso del Contribuente contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio formatosi sulla sua istanza di rimborso dell’IRAP 1998- 2001;

b) che il Contribuente, agente di commercio, resiste con controricorso;

c) che la sentenza impugnata afferma che “l’attività professionale di agente di commercio svolta dal T., per quanto abbia una sua minima consistenza, appare comunque modesta quanto alle sue dimensioni: essa infatti si caratterizza per l’utilizzo di beni strumentali per un valore, seppur non trascurabile, non certo imponente e per l’assenza di dipendenti. Per di più l’attività del T., stando così le cose, sembra poter essere esercitata esclusivamente con il lavoro personale. Così stando le cose appare chiara … l’impossibilità che, in vista di una organizzazione di quelle caratteristiche possa immaginarsi quel valore aggiunto che ne deriverebbe e la cui presenza costituisce il fondamento per la applicazione del tributo oggetto di rimborso”;

d) che nessuno dei due motivi, con i quali l’Agenzia sostiene il suo ricorso, merita di esser accolto:

d1^) non il primo, con il quale si denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1742 ss. e 2195 ss. c.c. e vizi motivazionali ella sentenza impugnata e si sostiene la tesi, erronea, dell’imprenditorialità dell’attività dell’agente di commercio, perchè è corretta la riconduzione, operata dalla CTR, della specie del lavoro dell’agente di commercio nel genere del lavoro autonomo (Corte di cassazione 26 maggio 2009, a 12108 e n. 12111);

d2^) non il secondo, con il quale si lamentano la violazione e la falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 degli artt. 2082 e 2195 c.c., sostenendo la tesi della sufficienza di elementi di organizzazione al fine di poter configurare l’autonoma organizzazione, cioè di profili meramente qualitativi, mentre la giurisprudenza di legittimità ritiene anche che siano rilevanti profili quantitativi degli elementi di organizzazione; infatti, si ha autonoma organizzazione, quando il lavoratore autonomo “impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui” (Corte di cassazione, Sezioni unite, 26 maggio 2009, n. 12108, e 26 maggio 2009, a 12111; nello stesso senso già Corte di cassazione, Sezione civile 5, 16 febbraio 2007, n. 3673, n. 3676, n. 3677, n. 3678 e n. 3680); l’accertamento, operato in questo senso dal giudice di merito, non è stato censurato sotto il profilo della motivazione;

e) che, pertanto, il ricorso dev’essere rigettato;

f) che la posteriorità dei tempi di consolidamento della giurisprudenza di legittimità rispetto alla proposizione del ricorso fanno propendere per la compensazione tra le parti delle spese processuali relative al giudizio di cassazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA