Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6076 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.09/03/2017),  n. 6076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21326/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO PELLEGRINI, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 974/30/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 25/05/2015, depositata il 09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il giudizio concerne il recupero della maggior Iva dovuta sull’acquisto di un immobile e dell’imposta sostitutiva sul relativo mutuo ipotecario, a seguito di revoca dell’agevolazione cd. “prima casa” prevista dall’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, per avere il contribuente alienato in data 29/06/2010 l’immobile acquistato con detta agevolazione in data 13/06/2006 senza però procedere ad un nuovo acquisto entro un anno dall’alienazione;

2. all’esito della Camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. il giudice d’appello ha condivisibilmente ravvisato l’esistenza di una “causa di forza maggiore”, poichè il contribuente si è reso aggiudicatario all’asta del nuovo immobile in data 18/01/2011 ed ha provveduto a versare il relativo prezzo in data 15/02/2011 – quindi ampiamente entro l’anno prescritto dalla legge – ottenendo però il decreto giudiziale di trasferimento ex art. 586 c.p.c., solo in data 6/07/2011, con un ritardo di sette giorni rispetto alla scadenza dell’anno, ritardo però a lui non imputabile, nè (data la sua estensione) prevedibile;

4. di recente si è data continuità al consolidato orientamento di questa Corte in base al quale l’analoga fattispecie di decadenza dall’agevolazione “prima casa – per mancato stabilimento della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile entro il termine di 18 mesi dall’acquisto – resta impedita dal sopravvenire di una causa di forza maggiore, da intendersi quale impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento (Cass. sez. 5, sent. n. 13148/16; cfr. Cass. sez. 5, sent. n. 14399/13; Cass. sez. 6-5, ord. n. 864/16 e n. 25/16).

5. non è nemmeno ipotizzabile una “sopravvenuta mancanza di causa del beneficio invocato all’atto della registrazione dell’acquisto”, per il “mancato reinvestimento del ricavato della vendita nell’acquisto di altra abitazione” (tale da rendere irrilevante ogni rilievo di forza maggiore, come nel precedente di Cass. sez. 5, sent. n. 2552/03), poichè nel caso di specie l’acquisto invece vi è stato, ed è stato anche tempestivo con riguardo agli adempimenti pretendibili dal contribuente, quanto ad aggiudicazione e pagamento del prezzo, mentre il (lieve) ritardo è dipeso solo dalla emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. – necessario per il realizzarsi dell’effetto traslativo della vendita forzata a distanza di circa cinque mesi dall’avvenuto pagamento del prezzo;

6. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. S.U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. ord. n. 1778/16 e 6-T, ord. n. 18893/16).

PQM

rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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