Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6076 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 04/03/2021), n.6076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5311-2017 proposto da:

B.P., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio degli

avvocati PIER LUIGI PANICI, e OTTAVIO DI GIROLAMO, che li

rappresentano e difendono;

– ricorrenti –

contro

JACOBS DOUWE EGBERTS OPS IT S.R.L., (già MONDELEZ ITALIA PRODUCTION

S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 2, presso lo

studio dell’avvocato GIANFRANCO PARISI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5313/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/11/2016 R.G.N. 481/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato PIER LUIGI PANICI;

udito l’Avvocato GIANFRANCO PARISI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 5313/2016, depositata il 17 novembre 2016, la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame di Mondelez Italia Production S.r.l. (già Kraft Foods Italia Production S.r.l.) e in riforma della sentenza del Tribunale di Latina, ha respinto le domande di B.P. e di altri sei lavoratori volte a ottenere l’accertamento del diritto alla retribuzione in rapporto al tempo impiegato per la vestizione (all’inizio del turno lavorativo) e per la svestizione (al termine del turno) degli abiti di lavoro forniti dall’azienda, nonchè in relazione al tempo impiegato per compiere il tragitto dal varco di accesso allo stabilimento agli spogliatoi e al reparto e viceversa.

2. La Corte, ritenuta l’ammissibilità dell’impugnazione stante la conformità del ricorso in appello alle previsioni contenute negli artt. 342 e 434 c.p.c., ha osservato come con verbale del 15 luglio 2011, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dalla Direzione dell’azienda subito dopo la notifica dei ricorsi introduttivi, le parti si fossero date atto reciprocamente che l’organizzazione del lavoro in essere consentiva, e comunque non vietava, nè in alcun modo impediva, al personale dipendente di effettuare la timbratura di rilevazione dell’inizio del normale orario di lavoro dopo l’accesso ai locali aziendali e prima di avere indossato gli indumenti di lavoro, come consentiva la cessazione della prestazione in tempo utile e con l’anticipo necessario per permettere al personale di dismettere gli indumenti di lavoro e di indossare gli abiti civili prima di effettuare la timbratura di rilevazione della fine del normale orario di lavoro e di uscita dai locali aziendali.

3. La Corte di appello ha poi osservato come il verbale del 15 luglio 2011 non contenesse alcun nuovo accordo fra le parti ma solo una ricognizione della procedura, della prassi e della normativa aziendale già in atto da tempo nella materia oggetto dei ricorsi, così che era da ritenersi infondata l’eccezione di inapplicabilità dello stesso al periodo di cui alle domande dei ricorrenti in quanto antecedente la sua sottoscrizione.

4. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori con due motivi, cui ha resistito la Jacobs Douwe Egberts Ops IT S.r.l. (già Mondelez Italia Production S.r.l.) con controricorso.

5. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 342,434 e 348 bis c.p.c. per avere la Corte ritenuto che l’atto di appello contenesse censure sufficientemente specifiche alla sentenza di primo grado.

2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione del R.D. n. 1955 del 1923, art. 10; del R.D.L. n. 692 del 1923, art. 6; del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 1, comma 2, lett. a); dell’art. 12 preleggi; degli artt. 2094 e 2099 c.c.; degli artt. 30 e 31 CCNL; dell’art. 112 c.p.c. e ss.; dell’art. 115 c.p.c.; dell’art. 2697 c.c.; degli artt. 1362 c.c. e ss. e art. 1418 c.c. in relazione all’Accodo aziendale 15 luglio 2011; dell’art. 36 Cost.: si afferma, in particolare, che – diversamente da quanto ritenuto dalla Corte vi era un obbligo per i ricorrenti di indossare gli abiti di lavoro e i dispositivi di protezione presso lo spogliatoio aziendale o comunque in azienda, con la conseguenza che il tempo impiegato per tali operazioni doveva considerarsi lavoro effettivo e, pertanto, retribuibile; che la Corte di appello aveva poi errato a ritenere che i tempi e i modi di esse, nonchè le verifiche e i controlli da parte del datore di lavoro, non fossero stati allegati, risultando il contrario dai capitoli del ricorso introduttivo; che aveva inoltre errato nell’interpretazione dell’Accordo aziendale 15 luglio 2011, il quale non poteva riguardare situazioni anteriori alla sua stipula, non aveva il carattere ricognitivo che gli era stato attribuito e non poteva disporre dei diritti individuali dei lavoratori.

3. Il primo motivo è infondato.

3.1. La lettura che i ricorrenti propongono delle disposizioni richiamate, in tema di requisiti dell’atto di appello, risulta invero superata da Cass. n. 13535/2018, la quale ha precisato che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (conforme Sez. U n. 27199/2017).

4. Il secondo motivo è inammissibile, per diverse considerazioni.

4.1. In primo luogo, deve essere riaffermato che “Nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che” – come è dato rilevare nel caso di specie – “prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall’altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure” (Cass. n. 18021/2016).

4.2. Il motivo, in ogni caso, pur denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di legge, non indica specificamente le affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, che sarebbero in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della violazione denunciata (Cass. n. 16038/2013, fra le molte conformi).

4.3. Sotto altro profilo, con riferimento alla censura concernente la ritenuta insufficienza delle allegazioni dei lavoratori, si deve considerare che “Nel rito del lavoro la valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità delle circostanze indicate dal ricorrente ad assolvere, sotto il profilo della specificità, l’onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all’attore dall’art. 414 c.p.c., a pena di nullità dell’atto introduttivo, si sottrae al sindacato in sede di legittimità se sorretta da congrua motivazione” (in questo senso già Cass. n. 9328/1997): motivazione, nella fattispecie concreta, obiettivamente e ampiamente presente, come può desumersi dall’esame della sentenza impugnata (p. 6).

4.4. Con riferimento, poi, alle critiche di ordine interpretativo rivolte a quella parte della motivazione in cui la Corte di appello ha esaminato il verbale di Accordo del 15/7/2011, ponendone in evidenza la natura meramente ricognitiva di una situazione di fatto da tempo esistente nello stabilimento dei ricorrenti, si richiama Cass. n. 2625/2010, che ha ribadito il principio, secondo il quale “E’ riservata al giudice di merito l’interpretazione dell’accordo aziendale, in ragione della sua efficacia limitata (diversa da quella propria degli accordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006), ed essa non è censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione o per violazione di canoni ermeneutici” (conformi, fra le molte: Cass. n. 19367/2007; Cass. n. 15923/2004).

4.4.1. D’altra parte, è ugualmente consolidato il principio, per il quale il ricorrente, che intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di un contratto o di una sua clausola, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (Cass. n. 28319/2017; conforme Cass. n. 16987/2018).

5. In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA