Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6076 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. un., 04/03/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 04/03/2020), n.6076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8512/2019 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI, in persona del Rettore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente –

contro

R.R., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati VITTORE DAVINI, ANTONIO MARIA LEI e GIOVANNI CAMPUS;

– resistente –

e contro

UNAEP – UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

102/2019 del TRIBUNALE di SASSARI.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

ALESSANDRO CIMMINO, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a

Sezioni Unite, dichiari: la giurisdizione del giudice amministrativo

in ordine alla controversia avente ad oggetto la Delib. Consiglio di

Amministrazione dell’Ateneo in data 18 maggio 2018; la giurisdizione

del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, in ordine

alla controversia avente ad oggetto la revoca all’avv. R.R.

dell’incarico di Avvocato coordinatore dell’Area dirigenziale

Avvocatura di Ateneo dell’Università degli Studi di Sassari e il

conferimento alla stessa dell’incarico di coordinatore dell’Area

Centrale acquisti contratti e affari legali.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. L’Università degli studi di Sassari ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio di merito a seguito della pronuncia dell’ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 7/1/2019 con la quale il Tribunale di Sassari aveva ordinato all’Università di non applicare i provvedimenti illegittimi da questa emessi,che incidevano sul ruolo e sulle mansioni dell’avv.to R.R. (Delib. CdA 18 maggio 2018, Delib. DDG 4 luglio 2018 e successivo del 9/7/2018), e di reintegrare immediatamente la ricorrente nel suo ruolo di responsabile dell’Ufficio dell’Avvocatura dell’Ateneo, da lei ricoperta in precedenza.

L’Università ricorrente ha rilevato che oggetto del ricorso proposto dalla R. erano: la Delib. Consiglio di amministrazione 18 maggio 2018, con cui, nell’ambito di una radicale rivisitazione della struttura organizzativa, si affermava la necessità di rivedere la posizione dell’avvocatura dell’ateneo dovendo essere affidate all’Avvocatura dello Stato le attività legali relative a materie diverse da quelle del lavoro, e di costituire una nuova area dirigenziale comprensiva dell’attività legale, dei contratti e degli acquisti -; il decreto del direttore generale del 4/7/2018- con cui si disponeva la soppressione dell’area dirigenziale avvocatura di Ateneo -; il Decreto del direttore generale del 9/7/2018 di nomina della R. a coordinatore dell’area centrale acquisti contratti e affari legali.

Secondo l’Università tali provvedimenti si configuravano come atti amministrativi organizzativi di carattere generale e di radicale rivisitazione della struttura organizzativa con la conseguenza della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che tale riorganizzazione era stata attuata dall’Università nell’esercizio di propri poteri di macrorganizzazione, nè potendo essere disapplicati dal giudice ordinario in assenza di un diritto soggettivo in capo alla R., configurabile solo all’esito dell’eventuale rimozione da parte del giudice amministrativo dei provvedimenti di macro organizzazione.

2. La R. ha depositato note e la Procura generale ha concluso chiedendo dichiararsi la giurisdizione amministrativa con riferimento al primo capo della domanda e quella ordinaria con riferimento al demansionamento.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. La ricorrente R. ha formulato, davanti al Tribunale ordinario, un duplice ordine di censure. Da un lato ha denunciato l’illegittimità della Delib. Consiglio di amministrazione dell’Università di Sassari 18 maggio 2018 – con cui, nell’ambito di una radicale rivisitazione della struttura organizzativa, si affermava la necessità di rivedere la posizione dell’avvocatura dell’ateneo dovendo essere affidate all’Avvocatura dello Stato le attività legali relative a materie diverse da quelle del lavoro, e di costituire una nuova area dirigenziale comprensiva dell’attività legale, dei contratti e degli acquisti -; del decreto del direttore generale del 4/7/2018- con cui si disponeva la soppressione dell’area dirigenziale avvocatura di Ateneo nonchè di altre due dirigente -; del Decreto del direttore generale del 9/7/2018 di nomina della R. a coordinatore dell’area centrale acquisti contratti e affari legali.

Dall’altro lato,la ricorrente denuncia il demasionamento dalla stessa subito a causa dell’illegittima riorganizzazione delle aree dirigenziali con conseguente perdita della dirigenza dell’Avvocatura dell’Ateneo ed assegnazione ad altro ufficio.

4. In particolare le censure si appuntano, in primo luogo, alla Delib. 18 maggio 2018, con cui l’Università, richiamate le osservazioni del collegio dei revisori della Corte dei Conti circa il numero dei dirigenti e della necessità di una rivisitazione delle aree dirigenziali a suo tempo deliberate, ha disposto la riduzione delle aree dirigenziali (da otto a sei),la revisione dell’area dirigenziale Avvocatura dell’Ateneo, prevedendo che la rappresentanza e difesa dell’ateneo dovesse essere affidata alla competente Avvocatura dello stato,cui avrebbero dovuto essere trasmessi tutti gli atti concernenti le cause ancora pendenti, e la costituzione di una nuova area dirigenziale comprensiva dell’attività legale, dei contratti e degli acquisti – con il compito anche di collaborare con l’Avvocatura di Stato.

5. Con tali censure la ricorrente ha inteso investire direttamente il

corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge dell’atto di macro-organizzazione attraverso il quale l’amministrazione ha deliberato una diversa organizzazione degli uffici, sopprimendo quello a cui era preposta la ricorrente (ed altri due) e prevedendone un altro diverso. Non sussistono dubbi circa la natura di atto di macrorganizzazione della Delib. 18 maggio 2018, presupposto delle successive determinazioni del 4/7/2018 di soppressione dell’area dirigenziale Avvocatura dell’Ateneo (ed altre due aree dirigenziali) e del 9/7/18 di assegnazione della R. alla nuova area: la Delib. 18 maggio, ridisegna le aree dirigenziali, ne riduce il numero e ne crea una nuova avente diverse attribuzioni.

Sotto tale profilo la giurisdizione deve rimanere a carico dell’autorità amministrativa ravvisandosi una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all’esito della rimozione del provvedimento di macro-organizzazione, a fronte del quale la ricorrente può vantare un interesse legittimo, come,del resto, è ben consapevole la stessa R. che ha proposto ricorso davanti al TAR impugnando la legittimità del provvedimento, così come dichiarato nelle note.

Va affermato, infatti, che spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione di un provvedimento di revoca di un incarico dirigenziale, previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro organizzazione attraverso cui le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi; sicchè non può operare, in tal caso, il potere di disapplicazione del giudice ordinario (cfr. SU n. 4881/2017, n. 11387/2016, n. 6040/2019) in quanto assume un peso decisivo l’impugnazione dell’atto di macro organizzazione. Nella specie la ricorrente insiste, tra l’altro, proprio ad essere riassegnata a quell’ufficio e con i medesimi compiti, ribadendo l’illegittima soppressione dell’Avvocatura dell’Ateneo.

6. Diversamente deve affermarsi con riferimento alle doglianze della R. circa l’avvenuto demansionamento per la perdita della dirigenza.

Com’è noto, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1, ha devoluto al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4 (per il personale in regime di diritto pubblico), incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale. Con riferimento alle censure sul demansionamento la pubblica amministrazione opera con i poteri di un datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) e, dunque, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario in relazione a dette censure.

7. Per le considerazioni che precedono va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo circa la domanda concernente l’impugnazione dell’atto di macro organizzazione, e quella del giudice ordinario circa la domanda di demansionamento. Le spese del presente giudizio vanno compensate stante l’esito del giudizio e la sua complessità.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario circa la domanda di demansionamento e quella del giudice amministrativo concernente l’impugnazione dell’atto di macro organizzazione. Compensa spese relative al presente procedimento.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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