Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6075 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del Direttore

in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

la signora L.A.B., di seguito anche

“Contribuente”;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Milano 16 dicembre 2004, n. 53/10/04, depositata il 19 gennaio 2005;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del

21 gennaio 2010 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;

vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dr. MARTONE Antonio che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato:

a) che il 26 gennaio 4 febbraio 2006 è notificato alla Contribuente un ricorso dell’Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha accolto l’appello della Contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CIP) di Milano n. 87/31/2003, che aveva respinto il suo ricorso contro il diniego di rimborso dell’IRAP 1998-2000;

b) che la Contribuente non si costituisce in giudizio;

c) che la sentenza impugnata ha accolto l’appello della Contribuente, agente di commercio, perchè, “esaminati gli atti dei due gradi di giudizio e le relative allegazioni, pur condividendo in punto di diritto che l’onere probatorio incombe al contribuente per ciò stesso che agisce in ripetizione di indebito, ritiene nel merito che la prova della mancanza di organizzazione idonea a produrre autonomamente reddito sia stata raggiunta con la documentazione versata in atti in entrambi i gradi di giudizio”;

d) che dei due motivi d’impugnazione il secondo, con il quale si denunciano tutti e tre i vizi motivazionali della sentenza impugnata è fondato limitatamente all’insufficienza della motivazione;

infatti, la sentenza d’appello contrasta con il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “La sentenza deve contenere … la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto, cioè: 1) l’indicazione specifica sia dei fatti di causa sia dei fatti addotti per la loro prova; 2) la descrizione sia dei comportamenti intellettivi di valutazione delle prove sia dei comportamenti intellettivi di qualificazione dei fatti di causa; 3) gli atti di giudizio statico e finale per ciascuna serie di comportamenti intellettivi”;

e) che il primo motivo, con il quale si denunciano la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 1, 2 e 3 resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo, dovendosi attendere che il giudice di merito si conformi, in sede di rinvio, alla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di organizzazione autonoma, secondo la quale “il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui” (Corte di cassazione, Sezioni unite, 26 maggio 2009, n. 12108, e 26 maggio 2009, n. 12111; nello stesso senso già Corte di cassazione, Sezione civile 5, 16 febbraio 2007, n. 3673, n. 3676, n. 3677, n. 3678 e n. 3680); c) “non è …

necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, nè assume alcun rilievo, ai fini dell’esclusione di tale presupposto, la circostanza che l’apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perchè la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità” (Corte di cassazione 5 marzo 2007, n. 5011), cosicchè è irrilevante per l’IRAP che la prestazione professionale possa esser resa esclusivamente dal professionista, come accade per coloro che esercitano attività di lavoro autonomo in regime di professione protetta;

d) l’utilizzazione di personale dipendente, anche nella misura minima di una persona, configura il presupposto dell’autonoma organizzazione (Corte di cassazione 16 febbraio 2007, n. 3673, n. 3674, n. 3675, n. 3676, n. 3677, n. 3678 e n. 3680; 26 maggio 2009, n. 12108 e n. 12111);

f) che, conseguentemente, il ricorso dev’essere accolto per la fondatezza del suo secondo motivo e la sentenza impugnata dev’essere cassata, con rinvio della causa ad altra Sezione della CTR della Lombardia, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della CTR della Lombardia, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

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