Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6075 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. un., 04/03/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 04/03/2020), n.6075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19191/2018 proposto da:

D.G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN

LORENZO IN LUCINA 26, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO STICCHI

DAMIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato UGO LUCA SAVIO DE

LUCA;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE – COVIP, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2339/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 18/04/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

primo motivo del ricorso con assorbimento del secondo e la

declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario;

uditi gli avvocati Renato Labriola per delega orale dell’avvocato Ugo

Luca Savio De Luca e Pio Marrone per l’Avvocatura Generale dello

Stato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Consiglio di Stato, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la decisione del TAR Lazio con cui il primo giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso proposto da D.G.C., ex dipendente del Banco di Sicilia, nei confronti della Commissione Vigilanza Fondi Pensioni (COVIP) con il quale il ricorrente aveva chiesto accertarsi la natura non complementare del Fondo Integrativo del Banco di Sicilia,con la relativa necessità di espungere lo stesso dalla Sezione Speciale III istituita da COVIP nell’ambito dei Fondi complementari preesistenti interni bancari e assicurativi, e con la conseguente condanna della COVIP alla liquidazione dei maggiori emolumenti pensionistici spettanti in virtù di un diverso calcolo attuariale nella fase di riscatto della quota pensionistica.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’interesse della parte alla riqualificazione della natura del Fondo pensionistico era di fatto meramente strumentale ed accessorio rispetto a quello principale, dato dal conseguimento di una migliore determinazione dell’importo degli emolumenti spettanti, negativamente influenzati – ad avviso del ricorrente – dall’iscrizione del Fondo tra quelli complementari.

Secondo il C.d.S. era, pertanto, sussistente la giurisdizione dell’AGO in relazione alla domanda principale relativa all’interesse fondamentale e prioritario del ricorrente, risultando, altresì, ammissibile davanti al giudice ordinario la cognizione della questione riguardante l’esatto inquadramento della natura del Fondo ben potendo il giudice ordinario, eventualmente, anche disapplicare provvedimenti amministrativi.

2. Avverso la sentenza ricorre D.G.C. con due motivi ribadendo la giurisdizione del giudice amministrativo. Resiste la COVIP.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 111 Cost., comma 8 e art. 133, comma 1, lett. L) cpa e art. 119, comma 1, lett. B) cpa, art. 32, comma 2, cpa.

Rileva che la causa rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in cui sono comprese le controversie relative ai provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti e da altre amministrazioni tra le quali rientra la COVIP e che in detta giurisdizione è proponibile l’azione di accertamento e di condanna a tutela di diritti soggettivi. Deduce che nè il TAR, nè il C.d.S., avevano valutato che erano state formulate due domande una di accertamento, ed una di condanna e che del tutto errato era l’individuazione del petitum sostanziale.

4. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 111 Cost., denegata giustizia, violazione dei limiti esterni della giurisdizione, violazione dei principi del giusto processo, violazione degli artt. 6 e 13 della CEDU.

Afferma che aver negato la giurisdizione costituiva diniego di giustizia, violazione dei limiti esterni della giurisdizione,ed aveva impedito il diritto ad un ricorso effettivo.

5. Il ricorso deve essere rigettato.

6. Con il primo motivo il ricorrente insiste per l’affermazione della giurisdizione amministrativa esclusiva. Richiama a tal fine l’art. 133, lett. L) cpa che elenca, nell’ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva, le controversie aventi ad oggetto “tutti i provvedimenti compresi, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d’Italia, dagli Organismi di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 112-bis, 113 e 128-duodecies dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della L. 14 novembre 1995, n. 481, dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione.

La tesi di parte ricorrente non può essere accolta atteso che l’inclusione nell’elenco di cui all’art. 133 c.p.c. della COVIP non determina automaticamente il riconoscimento della cognizione dei giudici amministrativi anche sui diritti.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (cfr. SU 14126/2010, 22428/2010), non rientra nella giurisdizione amministrativa ogni controversia su diritti ricadente nelle materie di competenza esclusiva, ma soltanto quelle che originano da atti e provvedimenti che siano manifestazione di potere pubblico.

Nella specie, premesso che non si è chiesto l’annullamento di un atto autoritativo della COVIP, ma solo l’accertamento della natura del Fondo al fine di accertare le differenze pensionistiche spettanti, non viene in rilievo l’esercizio, da parte della pubblica amministrazione, di poteri autoritativi e discrezionali atteso che l’iscrizione alla COVIP è prevista dalla legge ed è obbligatoria, è atto dovuto, con la conseguenza che non sarebbe neppure ammissibile, così come richiesto da parte ricorrente, un provvedimento di espunzione del Fondo dell’ex Banco di Sicilia dalla Sezione Speciale III istituita da COVIP nell’ambito dei Fondi preesistenti interni bancari e assicurativi in base alla L. n. 252 del 2005.

E’ noto che a seguito della privatizzazione degli enti pubblici creditizi, quale il Banco di Sicilia, la previdenza dei lavoratori è passata all’Inps restando l’ente creditizio tenuto ad assicurare per coloro che erano già pensionati al 31/12/1990 o ancora in servizio unicamente una prestazione integrativa attraverso un fondo pensioni interno, ora rientrante nell’ambito dei Fondi preesistenti interni bancari e assicurativi.

Sulla base di tali considerazioni la risposta data dal giudice amministrativo che ha avuto riguardo, ai fini della determinazione del giudice avente giurisdizione, al c.d. petitum sostanziale appare del tutto condivisibile.

E’ principio consolidato di questa Corte che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (tra le tante, Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350).

Nella specie il ricorrente propone una controversia volta al conseguimento di un miglior trattamento pensionistico, mentre l’interesse alla riqualificazione del Fondo pensionistico è di fatto meramente strumentale al conseguimento dell’interesse principale. La natura sostanzialmente previdenziale ravvisabile nella controversia in esame impone la giurisdizione del giudice ordinario, così come correttamente rilevato dal giudice amministrativo.

Le considerazioni che precedono consentono di escludere la fondatezza anche del secondo motivo essendo la pronuncia rispettosa delle norme denunciate.

7. Le spese processuali seguono la soccombenza.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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