Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6074 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del Direttore

in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi

12;

– ricorrente –

contro

il signor P.P., di seguito anche “Contribuente”;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Milano 23 novembre 2004, n. 61/35/04, depositata il 12 gennaio 2005;

vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dr. MARTONE Antonio che ha concluso per il

rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato:

a) che il 12-19 dicembre 2005 è notificato al Contribuente un ricorso dell’Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello dell’Ufficio di Milano (OMISSIS) dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CIP) di Milano n. 174/41/2003, che aveva accolto il ricorso del Contribuente contro il diniego di rimborso dell’IRAP 1998- 2000;

b) che il Contribuente, agente di commercio, non si costituisce in giudizio;

c) che la sentenza impugnata afferma che “nella fattispecie … dalla documentazione prodotta dal contribuente … non si rileva una struttura organizzativa significativa, sia per la modesta entità dei beni ammortizzabili e dei costi di gestione relativi ad un autoveicolo, sia per l’assenza di personale dipendente”;

d) che nessuno dei due motivi, con i quali l’Agenzia sostiene il suo ricorso, merita di esser accolto:

d1^) non il primo, con il quale si denunciano la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3 e dell’art. 2697 c.c., perchè esso sostiene la tesi erronea, secondo la quale sarebbero soggetti passivi di IRAP tutti gli esercenti di arti e professioni indipendentemente dal fatto che siano dotati di un’organizzazione di fattori produttivi;

d2^) non il secondo, con il quale si denunciano vizi motivazionali della sentenza d’appello, perchè le argomentazioni addotte a suo sostegno sono prive di specificità;

e) che, pertanto, il ricorso dev’essere rigettato;

f) che la mancata costituzione in giudizio del Contribuente intimato esime dalla pronuncia sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

 

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