Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6074 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.09/03/2017),  n. 6074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16439/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore Centrale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 491/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 12/01/2015, depositata il 19/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. oggetto del giudizio è un avviso di accertamento per Irpef, Irap e Iva dell’anno di imposta 2007 a seguito di rideterminazione del reddito di impresa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d);

2. il Collegio, all’esito della Camera di consiglio, ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. Il motivo con il quale si deduce il vizio di nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), è fondato, in quanto la motivazione adottata dal giudice d’appello risulta apparente laddove – dopo aver “confermato l’impianto accertativo in presenza di irregolarità riscontrate nella tenuta della contabilità” – giustifica in termini di mera, opportunità la decisione di ridurre le percentuali di ricarico oltre la misura proposta dall’Ufficio (con tutt’altra finalità) in sede di accertamento con adesione, nel dichiarato intento di “adeguarle” ad una non meglio precisata “realtà del contesto operativo dell’azienda”;

4. un così evanescente apparato motivazionale non rispetta il canone dell’art. 111 Cost., comma 6, nonchè art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c..

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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