Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6074 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. un., 04/03/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 04/03/2020), n.6074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Primo Presidente f.f. –

Dott. DORONZO Adriana – Presidente di Sez. f.f. –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi iscritti al n. 8084/2018 R.G. proposti da:

M.G., da sè medesimo rappresentato e difeso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione, Sezioni

Unite civili, all’udienza del 16 settembre 2014, nel giudizio

iscritto al n. 10547/2014 R.G., la sentenza della Corte di

Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 20570/14 depositata il 30

settembre 2014, la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite

civili, n. 8771/16 depositata il 3 maggio 2016, e la sentenza della

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 6966/17 depositata il

17 marzo 2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5 novembre

2019 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Dott. M.G., già magistrato ordinario, ha proposto ricorso straordinario per cassazione e ricorso per revocazione avverso l’ordinanza emessa dalle Sezioni Unite all’udienza del 16 settembre 2014, con cui, nel giudizio d’impugnazione da lui promosso avverso sentenza emessa dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura il 27 febbraio 2014, fu esclusa la difesa personale del ricorrente in sede di discussione del ricorso; con i medesimi ricorsi, ha impugnato anche la sentenza emessa dalle Sezioni Unite il 30 settembre 2014, con cui fu dichiarata l’inammissibilità della predetta impugnazione, la sentenza emessa il 3 maggio 2016, con cui fu dichiarata l’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione proposto avverso l’ordinanza di esclusione della difesa personale, e la sentenza emessa il 17 marzo 2017, con cui fu dichiarata l’inammissibilità di un ulteriore ricorso straordinario proposto avverso la medesima ordinanza e la sentenza emessa il 3 maggio 2016.

2. Il Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, si rileva che, a seguito della formulazione della proposta di cui all’art. 380-bis c.p.c. e della fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, il ricorrente ha proposto istanza di iscrizione autonoma a ruolo del ricorso per revocazione e di riunione al ricorso straordinario, nonchè di trattazione dei ricorsi in pubblica udienza o di fissazione di una nuova adunanza, riassumendo ancora una volta la vicenda processuale ed evidenziando che le censure riguardanti l’ordinanza del 16 settembre 2014 rivestono carattere strumentale rispetto all’impugnazione della sentenza emessa il 17 marzo 2017, che costituisce l’oggetto principale di entrambi i ricorsi.

1.1. L’istanza d’iscrizione autonoma non merita accoglimento, trattandosi di un provvedimento che, in quanto preordinato ad una trattazione separata dei due ricorsi, si porrebbe in contrasto non solo con l’istanza di riunione contestualmente avanzata dallo stesso ricorrente, ma anche con l’identità dei provvedimenti impugnati, la quale giustifica la trattazione congiunta dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c. e con la connessione esistente tra le due impugnazioni, potendo risultare determinante, ai fini della pronuncia sul ricorso per cassazione, l’esito dell’impugnazione per revocazione.

1.2. Va parimenti disattesa l’istanza di trattazione dei ricorsi in pubblica udienza o di fissazione di una nuova adunanza in Camera di consiglio, avuto riguardo alla manifesta inammissibilità dei ricorsi, suscettibili di definizione sulla base di principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità.

2. Le impugnazioni, proposte dal ricorrente senza il patrocinio di un difensore, sono state infatti trasmesse alla Cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata, senza essere preventivamente notificate al Ministero della giustizia ed al Procuratore generale, e ciò in virtù del richiamo al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 24, che, ai fini del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti della Sezione Disciplinare del CSM, dichiara applicabili i termini e le forme previsti dal c.p.p..

Il ricorso straordinario costituisce la reiterazione di quello già proposto avverso l’ordinanza del 16 settembre 2014 e la sentenza del 30 settembre 2014, anch’esse impugnate nelle forme previste dal c.p.p., in ordine al quale questa Corte ha già avuto modo di affermare che la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, si riferisce alla sola impugnazione delle decisioni adottate dalla Sezione Disciplinare, nell’ambito della quale l’applicabilità delle predette forme resta peraltro limitata alla fase antecedente alla decisione, e non può quindi essere estesa ai ricorsi proposti avverso le sentenze e le ordinanze emesse, in sede d’impugnazione, dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., 1/12/2010, n. 24305): queste ultime non possono quindi essere impugnate personalmente dall’incolpato e mediante deposito presso la segreteria della Sezione disciplinare, risultando invece necessarie sia la proposizione del ricorso nelle forme del rito civile, ovverosia con la rappresentanza di un difensore iscritto nell’albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, munito di procura speciale, sia la notificazione del ricorso al Ministero della giustizia e alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., 17/03/2017, n. 6966; v. anche Cass., Sez. Un., 21/12/2012, n. 23856).

2.1. In virtù di tale principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, il patrocinio del difensore e la notificazione del ricorso devono ritenersi necessari per la proposizione non solo del ricorso straordinario, ma anche della revocazione, che, pur se riguardante sentenze o ordinanze emesse dalle Sezioni Unite in materia disciplinare, resta assoggettata alle forme previste dal c.p.c., al pari degli altri mezzi d’impugnazione.

E’ manifestamente infondata, al riguardo, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24 e dell’art. 391-bis c.p.c., per contrasto con gli artt. 3,24 e 111 Cost., sollevata dal ricorrente in relazione alla mancata estensione alla revocazione delle forme prescritte per il ricorso per cassazione. Nell’ambito del sistema c.d. bifasico introdotto dall’art. 24 cit. per l’instaurazione e la decisione del giudizio di legittimità in materia disciplinare, l’assoggettamento del ricorso alle forme ed ai termini previsti dal c.p.p. trova infatti giustificazione nella duplice esigenza di accelerare la fase introduttiva, svincolandola dalle più complesse forme e dai termini meno ristretti previsti per i giudizi civili, e di assicurare la compatibilità dei motivi di gravame con la disciplina di un procedimento che, nella fase di merito, è regolato dalle norme del c.p.p., in quanto compatibili; l’applicabilità del rito civile nella fase decisoria, coerentemente con l’attribuzione della competenza alle Sezioni Unite civili, comporta peraltro il venir meno delle predette esigenze in sede d’impugnazione delle relative pronunce, il cui oggetto, costituito da sanzioni ritenute tradizionalmente estranee alla materia penale, consente di ritenere ragionevole l’esclusione dell’ulteriore applicabilità delle forme prescritte dell’art. 24, comma 1.

2.2. L’assoggettamento alle forme previste dal c.p.c. comporta inoltre che il deposito del ricorso non può aver luogo mediante trasmissione per posta elettronica certificata, ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: l’applicazione di tale disposizione al giudizio di legittimità risulta infatti preclusa dall’incompleta attuazione della disciplina del processo telematico, la cui operatività resta attualmente limitata, ai sensi del D.M. 19 gennaio 2016, alle sole comunicazioni ed alle notificazioni effettuate dalle cancellerie delle sezioni civili, non essendo stato ancora emanato il decreto ministeriale previsto dell’art. 16-bis, comma 6, che, accertando la funzionalità dei servizi di comunicazione, fa decorrere il termine per l’applicabilità agli uffici giudiziari diversi dai tribunali della disciplina dettata dai primi quattro commi della medesima disposizione; continuano dunque a trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 369 c.p.c. ed allo art. 134 disp. att. c.p.c., in virtù delle quali il deposito del ricorso per cassazione dev’essere effettuato, a pena d’improcedibilità, mediante consegna diretta dell’atto in cancelleria o mediante l’invio dello stesso per posta in plico raccomandato, in originale o, se predisposto in originale telematico e notificato a mezzo di posta elettronica certificata, in copia analogica munita di attestazione di conformità ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1-bis e 1 ter (cfr. Cass., Sez. Un., 27/04/2018, n. 10266; Cass., Sez. III, 26/06/2018, n. 16822; Cass., Sez. VI, 22/12/2017, n. 30918).

3. Non può essere infine accolta la richiesta di nomina di un difensore di ufficio, formulata dal ricorrente in entrambi i ricorsi in esame, trattandosi di un istituto del tutto estraneo all’ordinamento processuale civile.

4. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione del Ministero della giustizia.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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