Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6073 del 12/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 12/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6073
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del Direttore
in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi
12;
– ricorrente –
contro
il signor N.E., di seguito anche “Contribuente”;
– intimato –
avversa la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di
Milano 29 settembre 2004, n. 34/9/04, depositata il 21 ottobre 2004;
vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dr. MARTONE Antonio che ha concluso per il
rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato:
a) che il 2-5 novembre 2005 è notificato al Contribuente un ricorso dell’Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello dell’Ufficio di Milano (OMISSIS) dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano n. 197/27/2003, che aveva accolto il ricorso del Contribuente contro il diniego di rimborso dell’IRAP 1998-2000;
b) che il Contribuente, rappresentante di commercio, non si costituisce in giudizio;
c) che la sentenza impugnata afferma che, “non risultando costi per il personale nè collaboratori di specie alcuna ed essendo i beni strumentali di modesta entità viene meno il presupposto … di una attività autonomamente organizzata”;
d) che nessuno dei due motivi, con i quali l’Agenzia sostiene il suo ricorso, merita di esser accolto:
d1^) non il primo, con il quale si denunciano la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3 e dell’art. 2697 c.c., perchè esso sostiene la tesi erronea, secondo la quale sarebbero soggetti passivi di IRAP tutti gli esercenti di arti e professioni indipendentemente dal fatto che siano dotati di un’organizzazione di fattori produttivi;
d2^) non il secondo, con il quale si denunciano vizi motivazionali della sentenza d’appello, perchè le argomentazioni addotte a suo sostegno sono prive di specificità;
e) che, pertanto, il ricorso dev’essere rigettato;
f) che la mancata costituzione in giudizio del Contribuente intimato esime dalla pronuncia sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010