Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6073 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.09/03/2017),  n. 6073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16438/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CASSA di RISPARMIO di FIRENZE SPA, in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato

AUGUSTO FANTOZZI, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati LEONARDO LAVIOLA, EDOARDO BELLI CONTARINI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 598/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA del 6/11/2013, depositata l’08/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il giudizio riguarda un avviso di accertamento Irpef, Irap, Iva anno 2002, per determinazione del maggior reddito d’impresa della contribuente, esercente attività di agente di commercio, con applicazione degli studi di settore (D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis, conv. con modifiche dalla L. n. 427 del 1993);

2. il Collegio ha disposto l’adozione di motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), dedotta con il primo motivo, non corrisponde all’effettivo contenuto della censura, diretta a contestare la ripartizione dell’onere probatorio tra le parti;

4. il giudice regionale al riguardo ha preso le mosse dai consolidati principi elaborati da questa Corte – per cui “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito” (Cass., Sez. U. 18/12/2009, n. 26635; Cass. sez. 5, nn. 6929/13, 17646/14, 20414/14, 3415/15, 6114/16, 14272/16, 12767/16, 24004/16, 25106/16) – e, valutando specificamente le difese ed allegazioni svolte dalla contribuente in sede di contraddittorio, ha concluso che costei non è stata in grado di fornire la prova contraria rispetto alla “prova dei fatti a sostegno della pretesa tributaria”;

5. il secondo motivo è inammissibile per mancata indicazione del fatto decisivo di cui si lamenta l’esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

6. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. S.U. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, n. 1778/16 e 6-T n. 18893/16).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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