Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6073 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. M. G. – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11929-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LOAS ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CAPOROSS,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIO NEVI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 629/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 04/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2019 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale del Lazio sezione staccata di Latina n. 629/39/2013

depositata il 4.11.2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 dicembre 2019 dal relatore, cons. Mele Francesco.

Fatto

RILEVATO

Che.

– Con la predetta sentenza la CTR confermava la sentenza con cui la CTP di Latina aveva accolto il ricorso proposto da LAOS ITALIA srl avverso avviso di accertamento recante rettifica del reddito d’impresa per l’anno 2006 ai fini IRPEG, IRAP ed IVA, avviso traente origine da un processo verbale della G. di F. con cui era stata contestata la indebita deduzione di costi per la produzione di servizi, ritenuti privi del requisito della certezza ed inerenza, derivanti da cinque fatture emesse dal Consorzio Produzione e servizi Centro Italia.

La CTR così motivava la pronuncia: “La CTP di Latina (….) aveva ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento in quanto in contrasto con la contabilità della società Loas con la quale si evidenziava la regolarità delle operazioni contestate (….), l’A.F. non fornisce alcun elemento probatorio che possa comportare una riforma anche parziale della sentenza impugnata. Al contrario, il contribuente con il deposito della sentenza penale porta a conoscenza di questo collegio che al contribuente non poteva essere attribuito alcun reato in quanto anche con accertamento peritale era emerso che le fatture emesse erano state regolarmente pagate e la relativa imposta IVA versata. Di conseguenza l’accertamento dell’ufficio poggia solo su deduzioni senza che sia stato fornito alcun elemento probatorio sulla falsità delle fatture. Tant’è che anche il giudice penale di secondo grado ha dovuto convenire che le fatture sono veritiere (….) Nella circostanza non possiamo esimerci dall’affermare che contrariamente ai fragili rilievi addotti dall’A. F. il contribuente, oltre alla sentenza penale di assoluzione dal reato, ha prodotto in senso opposto prove che hanno giustificato l’esistenza delle operazioni e la legittimità del loro operato …”.

– Per la cassazione della predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi.

– Resiste con controricorso – illustrato da memoria – la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Con i due motivi -di cui consta il ricorso- la ricorrente denuncia: 1) “Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero (considerando applicabile la riforma di cui al D.L. n. 83 del 2012 alla materia tributaria, come deciso da sentenza Cass. SS.UU. 8053/2014) omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”; 2) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 21, 23 e 54, nonchè degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”.

– Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che la CTR ha confermato la sentenza di primo grado senza indicare in maniera puntuale le ragioni per cui era da condividersi la posizione della contribuente a dispetto di quella dell’ufficio; la CTR, così decidendo, ha omesso di delineare il necessario percorso logico-giuridico che l’ha condotta a rigettare 1″appello dell’Agenzia.

– Il motivo non è fondato.

– La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (di recente, in materia tributaria, con la sentenza n. 7866 del 20.3.2019) che la norma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 va interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 13 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità; nella sentenza citata si legge, per quanto di interesse nella presente sede; “… è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante in quanto afferente, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”.

– Nel caso in esame non sembra rinvenirsi un vizio motivazionale avente le caratteristiche appena descritte.

– Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione delle norme che compaiono nel relativo titolo.

– Il motivo è fondato.

– La decisione impugnata, come sopra trascritta, nel porre integralmente a carico dell’A. F. l’onere probatorio relativamente al recupero fiscale per cui è causa, vertente sulla mancanza di certezza ed inerenza dei costi dedotti, si colloca in netto contrasto con la corretta ripartizione dell’onere della prova nella materia, nella quale rientra l’oggetto della presente controversia; ripartizione che contempla in capo all’A. F. l’onere di provare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata a mezzo di elementi e circostanze rivelatori di un maggior imponibile, mentre grava -come nella specie- sulla parte contribuente l’onere della prova circa l’esistenza dei fatti che danno luogo ad onere e/o costi deducibili, ed in ordine al requisito dell’inerenza degli stessi all’attività professionale o d’impresa svolta.

– Nella fattispecie in esame è risultato che le cinque fatture per cui è causa erano prive del requisito della certezza per essere le relative prestazioni descritte in maniera generica, non supportate da contratti, ordini, lettere d’incarico, documenti attestanti il tempo e il luogo di impiego del personale; a fronte, inoltre, delle suddette fatture non risultano effettuati pagamenti sebbene in esse sia indicata, come scadenza di pagamento, il termine di giorni 60 dalla data del documento: la CTR ha errato nel valutare riduttivamente i predetti elementi finendo con il gravare per intero l’A. F. dell’onere di provare il fatto negativo della insussistenza e/o non inerenza dei costi in parola, laddove avrebbe dovuto -in omaggio al principio di cui all’art. 2697 c.c. – ravvisare in capo alla contribuente l’onere di provare l’effettiva esistenza, consistenza ed inerenza dei costi in questione.

– A quanto esposto deve aggiungersi -per completezza- che non si ricava dalla sentenza impugnata la ratio dell’affermazione per cui “anche il giudice penale di secondo grado ha dovuto convenire che le fatture sono veritiere”, atteso che non risulta dedotto negli atti del presente giudizio (atto impositivo impugnato, atti defensionali di entrambe le parti in causa) alcun riferimento a fatti penali rilevanti a fini tributari nei riguardi della società contribuente nè, comunque, si ricava -dalla sentenza della CTR-una relazione tra la sentenza penale richiamata e la presente controversia. Per le ragioni esposte il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR Lazio in diversa composizione.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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