Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6072 del 24/02/2022
Cassazione civile sez. trib., 24/02/2022, (ud. 21/12/2021, dep. 24/02/2022), n.6072
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui riuniti ricorsi iscritti ai nn. 27642/2015 e 27643/2015 R.G.
proposti da:
Preqù Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Turci, Raffaella
Vianello e Alessandro Fruscione, con domicilio eletto presso lo
studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Giovanbattista Vico, 22;
– ricorrente –
CAD La Spezia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Turci, Raffaella
Vianello e Alessandro Fruscione, con domicilio eletto presso lo
studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Giovanbattista Vico, 22;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,
12;
– controricorrente –
avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale della
Liguria, nn. 402 e 404, depositate, entrambe, il 13 aprile 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre
2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
Fatto
RILEVATO
CHE:
– la Preqù Italia s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 13 aprile 2015, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento di due avvisi di rettifica di accertamenti emessi per il recupero di diritti doganali applicati per operazioni di importazione e degli atti di contestazione delle relative sanzioni;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che gli atti impositivi traggono origine da indagini condotte dall’OLAF, nell’ambito delle quali veniva accertata che la merce importata (lampade) era stata prodotta dalla Eton Asia ltd. e trasferite per il tramite della Sanex Electronics Co. ltd., cui era riconosciuto un dazio antidumping ridotto;
– il giudice di appello ha respinto il gravame della contribuente evidenziando, in particolare, la mancata dimostrazione della buona fede invocata dalla parte quale esimente del fatto e l’applicabilità delle sanzioni previste dal T.U. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303, anche al caso di infedele dichiarazione doganale sulla origine delle merci importate;
– il ricorso è affidato ad otto motivi;
– resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
– con distinto ricorso la CAD La Spezia s.r.l. propone ricorso avverso altra sentenza della Commissione regionale della Liguria, depositata in pari data, con la quale è stato respinto l’appello della società avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato legittimo l’atto impositivo a lei notificato, in relazione ad alcune delle predette operazioni di importazione, quale rappresentante indiretto in dogana della Preqù Italia s.r.l.;
– con distinte memorie del 31 marzo 2021 le ricorrenti chiedono disgiuntamente dichiararsi l’estinzione del giudizio in considerazione del perfezionamento della definizione della lite ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119;
– quindi, con nota del 10 dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate dichiara di aderire ad una siffatta richiesta, evidenziando che le contribuenti hanno provveduto al versamento di quanto dovuto.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
– sulla base del contenuto di tale nota e della documentazione ad essa allegata, attestante l’avvenuta definizione agevolata della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 1, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso;
– quanto al regime delle spese, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del comma 3 della richiamata disposizione;
– non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto il presupposto ostativo dell’esame del merito del ricorso risiede nella adesione allo strumento di definizione del carico pendente, sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (cfr., sia pure con riferimento alla fattispecie dell’adesione a definizione agevolata delle liti previste da altre disposizioni normative, Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782).
P.Q.M.
La Corte dichiara i giudizi estinti per cessazione della materia del contendere; pone le spese del giudizio di legittimità a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022