Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6072 del 09/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.09/03/2017),  n. 6072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14552/2015 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIORGIO MARIA SALVATORI, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Centrale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 836/27/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA del 24/03/2014,

depositata il 07/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il giudizio riguarda un avviso di accertamento Irpef, Irap, Iva anno 2002, per determinazione del maggior reddito d’impresa della contribuente, esercente attività di agente di commercio, con applicazione degli studi di settore (D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis, conv. con modifiche dalla L. n. 427 del 1993);

2. il Collegio ha disposto l’adozione di motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), dedotta con il primo motivo, non corrisponde all’effettivo contenuto della censura, diretta a contestare la ripartizione dell’onere probatorio tra le parti;

4. il giudice regionale al riguardo ha preso le mosse dai consolidati principi elaborati da questa Corte – per cui “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito” (Cass., Sez. U. 18/12/2009, n. 26635; Cass. sez. 5, nn. 6929/13, 17646/14, 20414/14, 3415/15, 6114/16, 14272/16, 12767/16, 24004/16, 25106/16) – e, valutando specificamente le difese ed allegazioni svolte dalla contribuente in sede di contraddittorio, ha concluso che costei non è stata in grado di fornire la prova contraria rispetto alla “prova dei fatti a sostegno della pretesa tributaria”;

5. il secondo motivo è inammissibile per mancata indicazione del fatto decisivo di cui si lamenta l’esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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