Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6072 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 04/03/2021), n.6072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13617-2020 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROSARIA TASSINARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cron. 1431/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositato il 03/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO

– che è proposto ricorso avverso il decreto del 3 marzo 2020, con il quale il Tribunale di Bologna ha respinto l’opposizione al diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della domanda di protezione internazionale o umanitaria;

– che non spiega difese l’amministrazione intimata, la quale si è costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale discussione della causa, senza formulare deduzioni.

Diritto

CONSIDERATO

– che i motivi deducono:

1) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per l’erronea applicazione del principio dell’onere della prova attenuato, nonchè vizi della motivazione in relazione alla credibilità del richiedente;

2) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per il mancato riconoscimento dell’esistenza di una minaccia grave alla vita e all’incolumità e la mancata considerazione della situazione del paese di provenienza;

3) violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla protezione umanitaria, per la mancata considerazione sia della situazione del paese di provenienza, la Guinea, sia dell’integrazione del richiedente nel territorio italiano;

– che il tribunale ha ritenuto non credibile il richiedente, dopo avere accuratamente esaminato il suo racconto, definito generico, infarcito di contraddizioni, incoerente, difettoso di qualsiasi elemento di dettaglio; che, quanto alla protezione sussidiaria, non ne sussistono i presupposti, sulla base delle stesse dichiarazioni del richiedente, nonchè di un ampissimo esame delle fonti sulla situazione nel paese di provenienza; che, quanto Ala protezione umanitaria, il richiedente non ha allegato neppure situazioni di vulnerabilità, nè violazioni sistematiche dei diritti umani caratterizzanti il paese di origine;

– che il ricorso è inammissibile;

– che, invero, le doglianze del ricorrente consistono nella mera riproposizione di rilievi già sottoposti al Tribunale in relazione a una situazione di minaccia alla quale egli sarebbe sottoposto nel suo paese di origine; ed il richiedente sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la narrazione del richiedente e non avrebbe operato i necessari accertamenti in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria: tuttavia, tali motivi i) non sono riconducibili ad una censura di violazione di legge, dal momento che non mettono in alcun modo in discussione il significato e la portata applicativa della disposizione richiamata in rubrica, ma si limitano a censurare la concreta applicazione che di esse il giudice di merito ha fatto, sulla base del materiale istruttorio giudicato rilevante, per i fini del rigetto della domanda proposta; ii) non sono neppure riconducibili ad una censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giacchè omette totalmente di individuare un qualche fatto storico che il giudice di merito non avrebbe considerato;

– che il giudice del merito – con argomentazione approfondita, la quale fa perno su profili cronologici e contraddittorietà del racconto – non ha ritenuto il racconto verosimile, confermando le valutazioni della Commissione: e, al riguardo, questa Corte ha chiarito come “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503) e “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’eposizione a rischio grave alla vita o alla persona,- qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; e v. Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340, fra le molte): ed il giudice del merito – come già prima la commissione – ha esaminato le dichiarazioni del richiedente, con proprio accertamento insindacabile in fatto, ed ha motivato largamente le ragioni per cui esse sono inattendibili ed inaffidabili;

– che, inoltre, a fronte dei generici rilievi del richiedente, il Tribunale ha correttamente applicato il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di protezione internazionale, il disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1, nell’imporre al richiedente di presentare tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, costituisce un aspetto del più generale dovere di collaborazione istruttoria a cui lo stesso è tenuto, ma non fissa una regola di giudizio, sicchè la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi, ai sensi del successivo comma 3, lett. b), rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è obbligato a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie, nè a compiere l’analitica valutazione di ciascun documento prodotto, ma deve soltanto fornire, mediante un apprezzamento globale della congerie istruttoria raccolta, un’esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti (e plurimis, Cass. n. 21881 del 2019; Cass. n. 15794 del 2019);

– che, dunque, il ricorrente a null’altro mira che a riprodurre il giudizio sul fatto;

– che, in definitiva, sotto il velo della denuncia di violazione di legge e di vizio motivazionale, il ricorrente ha in realtà inteso rimettere inammissibilmente in discussione l’accertamento di merito svolto dal Tribunale;

– che non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ove dovuto il contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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