Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6072 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. M. G. – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9709-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTESANTO

52, presso lo studio dell’avvocato BIFULCO GIOACCHINO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.G. DECEDUTO;

– intimato –

e contro

G.V., G.A., G.T., domiciliati in ROMA VIA

CATONE 15, presso lo studio dell’avvocato MAZZUCCHIELLO GIUSEPPE,

rappresentati e difesi dall’Avvocato PISANI ANGELO giusta delega a

margine;

– controricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 55/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 09/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2019 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Campania n. 55/29/13 depositata il 9.4.2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 dicembre 2019 dal relatore, cons. Mele Francesco.

Fatto

RILEVATO

Che.

– G.G. proponeva ricorso avverso iscrizione di ipoteca iscritta a garanzia dell’importo di Euro 18.649,48 portato in cartelle di pagamento ritenute insolute; il contribuente formulava una serie di eccezioni e concludeva per la declaratoria di illegittimità dell’atto impugnato e la condanna di Equitalia (già Gestline spa) al rimborso -in suo favore- della somma di Euro 19.069,55 pagata in via cautelativa “al fine di evitare l’espropriazione forzata dell’immobile già oggetto di iscrizione ipotecaria, con riserva di rivalsa”. L’Agente per la riscossione si costituiva per resistere al ricorso del quale chiedeva il rigetto.

– La commissione tributaria provinciale di Napoli pronunciava sentenza con cui -per come è dato leggere nella sentenza oggetto del presente giudizio-“accoglieva il ricorso in parte, ordinava la cancellazione dell’ipoteca per i tributi di competenza della commissione tributaria e compensava le spese del giudizio”.

– Avverso detta sentenza proponeva appello il contribuente, il quale si doleva dell’accoglimento solo parziale del ricorso e di essa chiedeva la riforma “per carenza di motivazione in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia: illegittima iscrizione ipotecaria in assenza dei titoli di legittimazione stante l’omessa/irrituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte, richiesta di rimborso della somma di Euro 19.069,55, pagata dal ricorrente cautelativamente”. Si costituiva il Concessionario per la riscossione per resistere al gravame siccome inammissibile ed improcedibile.

– La CTR accoglieva l’appello sul rilievo della “nullità/irregolarità della notifica della cartella di pagamento (.) in quanto non eseguita nel rispetto dell’art. 140 c.p.c.”, evidenziando che “Nel caso di specie non viene dato atto nè dell’affissione alla porta dell’abitazione del destinatario dell’avviso di deposito dell’atto presso la Casa comunale, nè dell’invio della raccomandata a/r, nè risulta documentato l’avvenuto deposito del plico presso la Casa comunale, come prescritto dalla legge, nè si evince dettagliatamente l’attività di ricerca effettuata dal messo notificatore nonchè i tentativi invano esperiti di procedere nelle modalità ordinarie” per poi aggiungere che “Il messo notificatore non poteva apoditticamente ritenere, senza avere effettuato la benchè minima ricerca e/o acquisita alcuna informazione che deponesse in tal senso, che il ricorrente si trovasse nello stato di “irreperibilità assoluta” e quindi non poteva procedere alla notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e.” e quindi concludere che “non essendo stata rispettata la procedura notificatoria dell’atto presupposto, il provvedimento d’iscrizione risulta affetto da nullità insanabile per illegittimità c.d. derivata”. La CTR -rilevata per ultimo l’assenza, ai fini della iscrizione ipotecaria, della prova della esistenza dei titoli, da darsi mediante produzione di copia autentica dei medesimi, e non fotocopie come avvenuto nella specie, in violazione dell’art. 2836 c.c.- accoglieva quindi l’appello e disponeva il rimborso a favore del contribuente “delle somme per le quali vi è riserva di ripetizione”.

Per la cassazione della predetta sentenza Equitalia Sud spa propone ricorso affidato a due motivi.

– Resiste con controricorso parte contribuente nella persona di G.G. e degli eredi di questi G.V., G.A. e G.T..

Considerato che

– I motivi di cui consta il ricorso recano: 1) “Violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 in relazione agli artt. 139 e 140 c.p.c. e all’art. 2702 c.c.”; 2) “Omessa e/o insufficiente motivazione in ordine al rimborso delle somme previste nel dispositivo”.

– Con il primo motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non corretta la notifica della cartella esattoriale, in quanto effettuata in difformità rispetto al di sposto dell’art. 140 c.p.c.

– Il motivo è inammissibile in quanto privo di autosufficienza.

– Con il secondo motivo, parte ricorrente censura la sentenza laddove è detto che “la sentenza impugnata è anche palesemente ingiusta, per omissione e insufficiente motivazione di norme di diritto nella parte in cui ha ritenuto di disporre il rimborso delle somme in favore del contribuente senza dare alcuna motivazione al riguardo”.

Il motivo è infondato in quanto il disposto rimborso, del quale si duole la ricorrente, è conseguenziale alla nullità della cartella, nullità che ha travolto tutti gli atti successivamente posti in essere, come rilevato dalla CTR nella impugnata sentenza.

– Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida

in Euro 2.300,00 oltre spese forfettarie al 15%, oltre accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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