Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6071 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. M. G. – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12156-2013 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELINI ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI TORINO in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/2012 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 08/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2019 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale del Piemonte n. 79/28/2012 depositata l’8.11.2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 dicembre 2019 dal relatore, cons. Mele Francesco.

Fatto

RILEVATO

Che:

– L’Agenzia delle Entrate notificava a C.N. avviso di accertamento con cui venivano contestate operazioni imponibili relative alla vendita di unità immobiliari nell’esercizio di attività d’impresa, con addebito di maggiore IVA ed irrogazione di sanzioni relative. Dall’indagine svolta dall’ufficio emergeva che il contribuente (lavoratore dipendente di una S.p.a. e successivamente del Ministero dei trasporti in data 23.10.2001) aveva acquistato da un Istituto di Assistenza e Beneficenza un intero stabile in Torino, composto da 63 unità immobiliari – tra alloggi, box auto e negozi – al prezzo dichiarato di Euro 2.917.981,48; il C. era stato individuato, quale soggetto a cui trasferire la proprietà dello stabile, dalla ditta individuale “Maison e Chateaux” di P.P. che aveva formulato l’offerta più vantaggiosa per l’Istituto alienante; entro la fine dell’anno 2001 venivano rivendute 6 unità immobiliari, entro il 2002 ne venivano alienate 39, mentre le rimanenti venivano vendute nel 2003; considerato infine che il contribuente si adoperava per ottenere i mezzi finanziari per realizzare l’operazione e provvedeva a porre in essere tutte le attività di gestione ordinaria e straordinaria dello stabile, l’ufficio qualificava l’attività del C. come vera e propria attività imprenditoriale/commerciale.

– Avverso il descritto atto impositivo il contribuente proponevo ricorso che era accolto dalla commissione tributaria provinciale di Torino sul rilievo della insussistenza del requisito dell’abitualità dello svolgimento dell’attività da parte del contribuente.

– La sentenza era appellata dall’ufficio; la commissione tributaria regionale -nel contraddittorio tra le parti- riformava la sentenza di prime cure, osservando -in coerenza con alcuni precedenti della Corte di cassazione – che “la abitualità, la sistematicità e la continuità dell’attività economica, come indici della professionalità necessaria per l’acquisto della qualità di imprenditore, devono essere intese in senso non assoluto, ma relativo. Pertanto, nello svolgimento di operazioni aventi una durata protratta nel tempo, ancorchè finalizzata al compimento di un’unica operazione speculativa, non può escludersi la qualità di imprenditore. (….) Nel caso in esame di acquisto e successiva rivendita, la commissione ritiene che il contribuente abbia operato da imprenditore in quanto l’attività svolta, pur finalizzata al compimento di un’unica operazione speculativa, ma riguardante varie decine di unità immobiliari, aveva un congruo valore economico e si è protratta per alcuni anni. Pertanto, è del tutto irrilevante che l’esercizio dell’impresa si esaurisca in un singolo affare, poichè anche la realizzazione di un unico affare può costituire impresa quando implichi “il compimento di una serie coordinata di atti economici”. Infatti assume rilevanza la circostanza che il contribuente abbia svolto una certa attività prima della cessione (e finalizzata a quest’ultima), e quindi è lecito ritenere non trattarsi (anche in funzione della rilevanza oggettiva dell’investimento) di un episodico intervento speculativo.”.

– Per la cassazione della predetta sentenza il contribuente propone ricorso illustrato da memoria- affidato a due motivi.

– Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Con i motivi di cui consta il ricorso, il contribuente denuncia: 1) “Omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (D.L. 22 giugno 201, 2ex art. 54, comma 3-bis convertito in L. 7 agosto 2012 n. 134). In ogni caso (e per mero scrupolo di difesa) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”; 2) “Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 55 ed al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. B), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”

– Va dato preliminarmente conto della eccezione di inammissibilità di entrambi i motivi sollevata dalla resistente; l’eccezione non è fondata in quanto -per come meglio sarà illustrato in seguito- il primo motivo non mira ad ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e il secondo motivo lamenta l’erronea applicazione della norma di cui all’art. 55 TUIR.

– Il primo motivo non è fondato. La CTR ha rappresentato i diversi elementi su cui ha fondato il riconoscimento dello svolgimento di un’attività di tipo imprenditoriale e ha esposto in maniera congrua l’iter logico-giuridico seguito nel pervenire a detto riconoscimento.

– Altrettanto infondato è il secondo motivo. Lo stesso ricorrente trascrive per intero, nel ricorso, l’atto impositivo, nei quali si rinvengono i seguenti elementi, non smentiti da parte contribuente: acquisto (in data 23.10.2001) da parte del C. di uno stabile, composto di 63 unità immobiliari per un valore dichiarato di Euro 2.917.981,00, unità vendute totalmente tra la fine dell’anno 2001 e l’anno 2003 e amministrate dal medesimo nell’indicato lasso di tempo; conti correnti aperti presso la Banca di Credito Cooperativo di Vische e del Canavese, tutti indicati in modo specifico (tre ancora in essere al tempo della contestazione; tre, di cui cointestati con la moglie I.P., chiusi, rispettivamente il 10.5.2002, il 14.3.2003 e il 17.11.2003); aperture di credito – per un importo complessivi di oltre 1.800.000,00 Euro – a valere su due dei tre c/c ancora in vita; tre fideiussioni omnibus prestate da P.P. in favore del C., da questi a favore della I. e ancora dal C. in favore della ditta individuale “Maison e Chateaux”.

– Alla stregua degli elementi sopra indicati, risulta che il ricorrente ha svolto una attività che si è protratta nel tempo per una durata apprezzabile, sebbene fosse finalizzata al compimento di una unica operazione speculativa, avente peraltro una dimensione oggettivamente rilevante, con riguardo al numero delle unità immobiliari e al valore complessivo dello stabile, operazione che ha inoltre comportato l’instaurazione di plurimi importanti rapporti con istituti bancari.

– Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 7.800,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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