Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6070 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso rgn. 23350/2005 proposto da:

Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del Direttore

in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi

12;

– ricorrente –

contro

la signora C.P., di seguito anche “Contribuente”,

rappresentata e difesa dagli avv. Faletti Giancarlo, Roberta Viola e

Domenico Bonaccorsi di Patti, presso il quale è elettivamente

domiciliata in Roma, Via Vittoria Colonna 32;

– intimata e controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Torino 10 giugno 2004, n. 10/4/04, depositata il 17 settembre 2004;

udita la relazione: sulla causa svolta nella camera di consiglio del

21 gennaio 2010 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;

vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dr. MARTONE Antonio, che ha concluso per il

rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato:

a) che il 22 settembre 2005 è notificato alla Contribuente un ricorso dell’Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha accolto l’appello della Contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Torino n. 103/15/2002, che aveva respinto il suo ricorso contro il diniego di rimborso dell’IRAP 1998-2001.

b) che la Contribuente intimato resiste con controricorso, integrato con memoria;

c) che la sentenza impugnata ha accolto l’appello della Contribuente, adottando la seguente motivazione: “è pacifico nella fattispecie qui esaminata che il contribuente svolga attività di agente finanziario con lavoro esclusivamente proprio e con il mero ausilio di una autovettura, di un computer e di pochi mobili d’ufficio, mezzi che non possono essere considerati elementi di organizzazione del lavoro tali da costituire, per il solo fatto di coesistere, elemento idoneo a far si che si possa realizzare valore aggiunto, che, in quanto imprescindibile dalla attività del contribuente, non può rientrare nel presupposto di imposta”;

d) che nessuno dei due motivi, con i quali l’Agenzia sostiene il suo ricorso, merita di esser accolto:

d1^) non il primo, con il quale si denunciano la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3 perchè esso sostiene la tesi erronea, secondo la quale sarebbero soggetti passivi di IRAP tutti gli esercenti di arti e professioni indipendentemente dal fatto che siano dotati di un’organizzazione di fattori produttivi;

d2^) non il secondo, con il quale si denunciano vizi motivazionali della sentenza d’appello, perchè le argomentazioni addotte a suo sostegno sono prive di specificità;

e) che, pertanto, il ricorso dev’essere rigettato;

f) che, infine, le spese processuali relative al giudizio di cassazione meritano di essere compensate tra le parti, perchè la stabilizzazione dell’orientamento giurisprudenziale sulle questioni di diritto esaminate è successiva all’incoazione del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

 

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