Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6070 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.09/03/2017),  n. 6070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26210/2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PAISIELLO

26/A7, presso lo studio dell’avvocato BEATRICE AURELI, rappresentato

e difeso dall’avvocato ENRICO EDOARDO ANGELO CANEPA, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore in carica,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 3300/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA del 22/01/2015, depositata il 19/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO

NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con ordinanza n. 3300/15, depositata il 19 febbraio 2015, questa Corte accolse il ricorso proposto dell’Agenzia delle Entrate nei confronti del notaio M.A. per la riforma della sentenza della CTR della Liguria n. 47/08/13, depositata il 10 maggio 2013, che aveva rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la pronuncia di primo grado, la quale aveva accolto il ricorso del M. volto a conseguire l’annullamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, con riferimento a scrittura privata, autenticata dal notaio, di cessione di quote di partecipazione in una s.n.c., per la quale a fronte dell’imposta corrisposta in misura fissa in Euro, 168,00, l’Ufficio aveva ritenuto che il relativo importo dovesse essere raddoppiato, contenendo l’atto due distinte cessioni di quote sociali.

Avverso la suddetta ordinanza di questa Corte il notaio M. ha proposto ricorso per revocazione, affidato formalmente a quattro motivi, completati da un paragrafo rubricato come “conclusioni”, al quale l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione d’inammissibilità per tardività sollevata dalla difesa erariale per decorso del termine di sei mesi dal deposito dell’ordinanza, non notificata, della Corte, avvenuto il 19 febbraio, essendo stato il ricorso per revocazione spedito per la notifica ai sensi della L. n. 53 del 1994 in data 23 ottobre 2015, pur tenendo conto della sospensione del periodo feriale dal 1 al 31 agosto 2015.

In realtà gli effetti della notifica del ricorso per revocazione debbono intendersi perfezionati, giusta il principio tempus regit actum, nel vigore del testo dell’art. 391 bis c.p.c., comma 1 – anteriormente alle modifiche ad esso apportate dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, che prevedeva il termine lungo di un anno dalla pubblicazione del provvedimento oggetto di revocazione: termine ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-2, ord. 31 marzo 2016, n. 6308), di carattere eccezionale ex art. 14 preleggi, ciò comportando che esso, prima dell’ultimo intervento normativo ad opera della L. n. 2016, non dovesse ritenersi inciso dalla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, alla norma generale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, che ha dimidiato il termine per proporre le impugnazioni ordinarie, nè potesse essere suscettibile di interpretazione analogica.

Ciò premesso, i motivi possono essere esaminati congiuntamente, convergendo tutti a sostegno della tesi che nella fattispecie ricorra un errore di fatto revocatorio, risultante dai documenti, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, suscettibile d’impugnazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4; errore che si sarebbe sostanziato nell’affermazione in virtù della quale la Corte, omettendo di considerare (art. 1 del contratto) i venditori come unica parte negoziale complessa, rilevava che “nè emerge, per quanto irrilevante, l’indissolubilità soggettivamente impressa, ad esempio mediante la pattuizione di un unico prezzo”, affermazione che il ricorrente censura come destituita di fondamento, perchè il contratto prevedeva al punto 2) un prezzo unico; ciò a corredo dell’argomentazione in diritto in precedenza svolta, tesa ad affermare nella fattispecie esaminata e decisa “l’ipotesi del collegamento negoziale tra più pattuizioni, ciascuna adeguatamente giustificata sotto il profilo causale”.

La tesi non può essere condivisa.

Per affermare la sussistenza di un errore di fatto revocatorio il ricorrente è costretto ad intervenire, in modo per così dire chirurgico, sulla parte della statuizione della ordinanza impugnata sopra trascritta, sostenendo che l’inciso “per quanto irrilevante” debba considerarsi tamquam non esset.

In realtà la disamina completa della succitata ordinanza chiarisce che l’intera decisione è esclusivamente motivata in diritto sull’affermazione che, benchè contenute in un unico atto, entrambe le cessioni abbiano una propria autonomia sotto il profilo causale, confutando, sempre in diritto, le avverse argomentazioni del notaio per concludere – ciò che resta sul piano di un mero obiter dictum – col menzionato rilievo che “nè emerge, per quanto irrilevante, l’indissolubilità soggettivamente impressa, ad esempio mediante la pattuizione di un unico prezzo”.

Donde, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la perfetta conformità al convincimento espresso dalla decisione impugnata dell’inciso “per quanto irrilevante” riguardo all’eventuale sussistenza di una “indissolubilità soggettivamente impressa” mediante la pattuizione di un unico prezzo.

A ciò consegue che la decisione non possa essere considerata frutto di una svista, per non avere la Corte rilevato che il prezzo pattuito per la cessione delle quote di due soci era in realtà unico, elemento a cui attribuire, secondo il ricorrente, rilevanza decisiva per risolvere la questione, finendo piuttosto il ricorrente col dolersi di pretesi errori di giudizio concernenti il ricorso per cassazione esaminato dall’ordinanza della quale è stata chiesta la revocazione.

In conformità alla giurisprudenza di questa Corte in materia (cfr., tra le altre, Cass. sez. unite 30 ottobre 2008, n. 26022; Cass. sez. lav. 9 dicembre 2012, n. 27451), il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 800,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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