Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6070 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 04/03/2021), n.6070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10818-2020 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MONICA CASTIGLIONI;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 15753/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositato il 14/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO

– che è proposto ricorso, per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 14 marzo 2020 con cui il Tribunale di Bologna ha respinto l’opposizione al diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della domanda di protezione internazionale o umanitaria;

– che non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO

– che i motivi deducono:

1) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, oltre a mancanza di motivazione, con riguardo al giudizio di inammissibilità, espresso dalla Commissione territoriale, della nuova domanda di protezione internazionale: infatti, anche se il tribunale si è limitato a reputarla infondata, la domanda reiterata non era inammissibile;

2) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione perplessa ed incomprensibile, per avere il tribunale ritenuto non credibile il richiedente;

3) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa valutazione dei documenti prodotti, sia pure in copia, dal richiedente;

4) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, non avendo il tribunale concesso la protezione sussidiaria, in quanto nel Senegal la situazione non è tranquilla, quanto a casi di violenza e repressione dei cristiani, per vicende nel motivo narrate;

5) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5, quanto alla mancata concessione della protezione umanitaria, versando il richiedente, contrariamente a quanto opinato dal tribunale, in situazione di vulnerabilità;

– che il tribunale ha ritenuto non credibile il richiedente, sia in quanto ha prodotto un documento non genuino, sia in quanto il suo racconto è comunque generico, infarcito di contraddizioni, incoerente, difettoso di qualsiasi elemento di dettaglio, come palesato anche dalle plurime versioni dei fatti dal medesimo narrate, in gran pare nuove in tribunale; che, quanto alla protezione sussidiaria, non ne sussistono i presupposti, sulla base delle stesse dichiarazioni del richiedente, nonchè di un ampissimo esame delle fonti sulla situazione del Senegal; che, quanto alla protezione umanitaria, il richiedente non ha allegato neppure situazioni di vulnerabilità, nè violazioni sistematiche dei diritti umani caratterizzanti il paese di origine;

– che il ricorso è inammissibile;

– che, invero, tali sono tutti i motivi, laddove essi sostengono che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la narrazione del richiedente e non avrebbe operato i necessari accertamenti in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria; infatti, tali motivi; i) non sono riconducibili ad una censura di violazione di legge, dal momento che non mettono in alcun modo in discussione il significato e la portata applicativa della disposizione richiamata in rubrica, ma si limitano a censurare la concreta applicazione che di esse il giudice di merito ha fatto, sulla base del materiale istruttorio giudicato rilevante, per i fini del rigetto della domanda proposta; ii) non sono neppure riconducibili ad una censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove invocata, giacchè si omette totalmente di individuare un qualche fatto storico che il giudice di merito non avrebbe considerato;

– che il giudice del merito – con argomentazione approfondita, la quale fa perno su profili cronologici e contraddittorietà del racconto -non ha ritenuto il racconto verosimile, confermando le valutazioni della Commissione: e, al riguardo, questa Corte ha chiarito come “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole Orzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503) e “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori ” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; e v. Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340, fra le molte): ed il giudice del merito – come già prima la commissione – ha esaminato le dichiarazioni del richiedente, con proprio accertamento insindacabile in fatto, ed ha motivato largamente le ragioni per cui esse sono inattendibili ed inaffidabili;

– che, inoltre, neppure viene in alcun modo dedotta una questione di giurisdizione, sebbene il primo motivo invochi l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1;

– che, in definitiva, sotto il velo della denuncia di violazione di legge e di vizio motivazionale, il ricorrente ha in realtà inteso rimettere inammissibilmente in discussione l’accertamento di merito svolto dal Tribunale;

– che non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ove dovuto il contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA