Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6069 del 13/03/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2018, (ud. 19/12/2017, dep.13/03/2018),  n. 6069

Fatto

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 686/1/2013, depositata il 12 novembre 2013, non notificata, la CTR del Lazio, rigettò l’appello, come ritenuto proposto dalla Immobiliare Vitruvio di B.M. & C. S.a.s. nei confronti del Comune di Marino, avverso la decisione della CTP di Roma che aveva rigettato, previa riunione, i ricorsi proposti dalla società avverso avvisi di accertamento ai fini ICI per gli anni 2003 e 2004.

Avverso la sentenza della CTR il B., dichiarando di agire quale ex socio (accomandatario), nonchè quale ex legale rappresentante della suddetta società, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il Comune di Marino resiste con controricorso.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione, proposta dall’ente locale controricorrente, d’inammissibilità del ricorso per tardività.

L’eccezione è infondata e va pertanto disattesa.

La sentenza impugnata è stata depositata il 12 novembre 2013.

Non essendo stata notificata, il termine lungo per la proposizione del ricorso per cassazione, ex art. 327 c.p.c., comma 1, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, trattandosi di giudizio introdotto anteriormente al 4 luglio 2009, era di un anno, cui va aggiunto il periodo di sospensione feriale di 46 giorni in relazione alla L. n. 742 del 1969, art. 1, nella sua originaria formulazione quale applicabile al giudizio in oggetto.

Esso veniva pertanto a scadere il 28 dicembre 2014, che cadeva però di domenica, con la conseguenza, ex art. 155 c.p.c., comma 3, della sua proroga al primo giorno utile non festivo, il lunedì 29 dicembre 2014, giorno in cui il ricorso per cassazione è stato consegnato all’Ufficiale giudiziario per la notifica a mezzo posta ex art. 149 c.p.c., ritenendosi quindi, per il notificante, compiuta la notifica alla data di spedizione in pari data, ultimo giorno utile.

Preliminarmente ancora all’esame dei motivi di ricorsi deve essere d’ufficio rilevato il difetto dell’integrità del contraddittorio nel giudizio d’appello svoltosi dinanzi alla CTR del Lazio.

Quest’ultima ha, in effetti, ritenuto costituito il contraddittorio tra l’Immobiliare Vitruvio di B.M. & C. S.a.s. ed il Comune di Marino, che aveva emesso gli avvisi di accertamento per ICI nei confronti della società per le annualità 2003 e 2004, atti impositivi impugnati dalla società, della quale era all’epoca legale rappresentante il sig. B.M..

Sennonchè, come incontroverso in fatto, la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 4 novembre 2009, pendente ancora il giudizio di primo grado, senza che l’evento fosse dichiarato.

Il ricorso in appello era quindi proposto espressamente dal sig. B. nella sua qualità di ex socio, già accomandatario, essendo stata dedotta l’intervenuta estinzione della società (ininfluente restando la spendita, anche, della sua qualità di ex legale rappresentante della società).

Alla stregua dei principi esposti da Cass. sez. unite 12 marzo 2013, n. 6070 (cfr. anche Cass. sez. 1, 19 dicembre 2016, n. 26196) il ricorso, correttamente proposto dal B., quale già socio della società, avrebbe tuttavia dovuto essere indirizzato anche nei confronti degli altri soci, anch’essi succeduti alla società medesima.

Ciò non essendo avvenuto, la sentenza d’appello risulta essere stata pronunciata in carenza d’integrità del contraddittorio, dovendosi ritenere subentrati, ex art. 110 c.p.c., quantunque nei termini peculiari propri di siffatta vicenda successoria, i soci alla società e, per quanto qui rileva, specificamente nel rapporto tributario oggetto del presente giudizio pendente con il Comune di Marino.

Essa deve essere pertanto cassata, in relazione al summenzionato rilievo officioso, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, affinchè pronunci sull’appello già proposto dal B. nei confronti del Comune di Marino, provvedendosi all’integrazione del contraddittorio anche nei confronti del socio, o dei soci, già accomandanti.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2018

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