Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6069 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso principale rgn. 22042/2005 proposto da:

Ministero dell’economia e delle finanze, di seguito “Ministero”, in

persona del Ministro in carica, e dall’Agenzia delle entrate, di

seguito “Agenzia”, in persona del Direttore in carica, rappresentati

e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

il signor C.A., di seguito anche “Contribuente”,

rappresentato e difeso dall’avv. Troiano Riccardo, presso il quale è

elettivamente domiciliato in Roma, Via Principessa Clotilde 7;

– intimato e controricorrente –

e sul ricorso incidentale rgn. 25812/2005 proposto da:

Contribuente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;

– ricorrente incidentale –

contro

il Ministero e l’Agenzia, come sopra rappresentati, difesi e

domiciliati;

– intimati e controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Milano 23 novembre 2004, n. 64/11/04, depositata il 1 marzo 2005;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del

21 gennaio 2010 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;

vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dr. MARTONE Antonio, che ha concluso per il

rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato:

a) che il 2, settembre 2005 è notificato al Contribuente un ricorso delle sopra indicate autorità tributarie per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello dell’Ufficio di Milano (OMISSIS) dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano n. 151/15/2003, che aveva accolto il ricorso del Contribuente contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio formatosi sulla sua domanda di rimborso dell’IRAP 1998-2001;

b) che il 17 ottobre 2005 è notificato ai ricorrenti principali un documento incorporante il controricorso al ricorso principale e un ricorso incidentale del Contribuente contro la medesima sentenza;

c) che i ricorsi devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c.;

d) che la sentenza impugnata ha respinto l’appello dell’Ufficio, adottando la seguente motivazione: “nel presente caso (medico dentista che svolge la propria attività presso terzi e senza dipendenti e beni strumentali personali) non può di certo parlarsi di attività professionale svolta con apprezzabile struttura organizzativa autonoma. Ciò che emerge dalla documentazione prodotta è il fatto che il contribuente svolge la propria attività professionale presso studi altrui. Le spese vanno compensate, stante la natura dibattuta della controversia”;

e) che con l’unico motivo d’impugnazione, con cui le autorità tributarie sostengono il loro ricorso principale e con cui denunciano la violazione e la falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144 e del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3 e l’omessa, l’illogica e l’incoerente motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia, si presentano considerazioni meramente astratte sul concetto di autonoma organizzazione, senza censurare specificamente l’accertamento in fatto operato dalla CTR;

f) che, pertanto, il motivo è inammissibile per irrilevanza e il ricorso principale dev’essere, quindi, rigettato;

g) che il ricorso incidentale del Contribuente, sostenuto con un solo motivo denunciante la violazione e la falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e l’omessa, l’insufficiente e la contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia, è manifestamente infondato, perchè la decisione del giudice d’appello sulla compensazione delle spese è motivata, onde l’ipotesi di omissione è palesemente fallace, ed è sufficientemente e coerentemente motivata, perchè la compensazione è giustificata con la natura controversa delle questioni esaminate;

h) che, infine, le spese processuali relative al giudizio di cassazione meritano di essere compensate tra le parti, sia per la reciproca soccombenza sia perchè la stabilizzazione dell’orientamento giurisprudenziale sulle questioni di diritto esaminata è successiva all’incoazione del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando tra le parti le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

 

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