Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6069 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 04/03/2021), n.6069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29750-2019 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE, 151, presso lo studio dell’avvocato MARCO MOCAVINI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

UNICREDIT SPA, in persona dei procuratori speciali, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO CARBONETTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FABRIZIO CARBONETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1623/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO

– che con sentenza del 6 marzo 2019 la Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione avverso la decisione di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Roma il 3 maggio 2017, la quale aveva a sua volta disatteso la domanda di pagamento di una ricompensa ex art. 930 c.c., a titolo di ritrovamento di denaro virtuale non contabilizzato nel bilancio consolidato di Unicredit s.p.a., approvato con deliberazione assunta dall’assemblea del 13 maggio 2014;

– che avverso la sentenza viene proposto ricorso per cassazione dal soccombente, sulla base di due motivi;

– che si difende con controricorso l’intimata, depositando anche la memoria.

Diritto

RITENUTO

– che i motivi vanno come di seguito riassunti:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 927 e 930 c.c., in quanto la corte territoriale non ha ben inteso le ragioni della domanda proposta, che non attengono alla falsità del bilancio in sè, ma alla rivendicazione di una ricompensa, ai sensi delle norme menzionate, per avere egli rinvenuto una cosa mobile, ossia la somma di denaro “creata” dalla banca; infatti, la nozione di bene giuridico attiene a qualsiasi entità materiale o immateriale che possa formare oggetto di diritti (come lo status di socio, i diritti di credito che abbiano una componente patrimoniale suscettibile di acquisire un valore di scambio, i diritti di proprietà intellettuale, le onde radiofoniche), anche individuata in modo solo contabile (come le somme accreditate nel contratto di mutuo): dunque, anche l’attività di cooperazione del ricorrente ha fatto emergere una maggiore ricchezza della banca, pari ad Euro 353 miliardi, di cui essa era prima inconsapevole, tanto che il bilancio consolidato del 2013 recava una perdita di Euro 15,2 miliardi, con evidente utilità del ritrovamento;

2) violazione o falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 346 c.p.c., per non avere la corte territoriale ammesso le istanze di prova orale e la c.t.u., ossia l’interrogatorio formale del legale rappresentante della banca, concernente le circostanze secondo cui questa avrebbe “creato denaro contabile dal nulla al momento della erogaione di prestiti alla clientela per complessive Euro 353 miliardi”, ed egli in assemblea “rappresentava, per il tramite di un suo delegato di aver ritrovato un’ingente somma di denaro di proprietà di Unicredit s.p.a., rappresentata dal denaro contabile creato dal nulla dalla banca nel corso dell’anno 2013 al momento della erogaRione di prestiti…”: la corte territoriale ha, dunque, errato nel ritenere violato l’art. 346 c.p.c., avendo egli riportato nell’atto di appello i capitoli specifici;

– che la corte del merito, per quanto ora rileva, ha affermato come: a) le istanze istruttorie formulate nell’atto di appello sono inammissibili, in quanto operate, in sede di precisazione di conclusioni nell’atto, mediante generico rinvio ai “meui istruttori articolati da questa difesa e disattesi dal Giudice di primo grado come richiesti sino alle memorie conclusive autorizzate”; b) non è integrata la fattispecie invocata dell’art. 930 c.c., perchè essa richiede lo smarrimento o la sottrazione di un bene mobile al proprietario di una res corporalis, e, poi, il ritrovamento di essa ad opera del terzo: elementi esclusi nella specie, dato che l’istante in sostanza lamenta violazione dei principi di chiarezza e veridicità del bilancio, che avrebbero condotto ad omettere l’indicazione di denari o crediti in esso, situazione che non è affatto riconducibile, sulla base della stessa causa petendi della domanda, alle nozioni di smarrimento e ritrovamento di una res, non essendo il “denaro virtuale” asseritamente scoperto mai uscito dalla disponibilità della banca;

– che, ciò posto, il primo motivo è manifestamente infondato, pretendendo il ricorrente, ancora in questa sede, di sussumere nella fattispecie della invenzione di cose, ai sensi degli artt. 927 c.c. e ss., una vicenda ad essa del tutto estranea, come condivisibilmente deciso dalla corte del merito;

– che, invero, è appena il caso di ricordare che l’art. 927 c.c., rubricato “Cose ritrovate”, contempla due diverse situazioni, in quanto obbliga colui che le rinviene a restituirle al proprietario, o, ove ignoto, al sindaco del luogo in cui l’ha trovata, iniziandosi in tale secondo caso un procedimento ad hoc, previsto dagli articoli successivi, il quale si conclude con l’acquisto a titolo originario della proprietà della cosa ritrovata in capo al ritrovatore; quando, invece, il proprietario sussista e sia individuato, allora, a norma dell’art. 930 c.c., “il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. / Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. / Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento”;

– che il chiaro riferimento al concetto di “cosa”, di cui alla intera disciplina ricordata, vale a chiarire come si tratti della nozione, ampiamente studiata nel diritto privato, riferita a “porzione del mondo esterno materiale”; laddove, invece, è il “bene” – nozione distinta – a rappresentare il risultato della qualificazione formale operata dall’ordinamento, che tramuta dunque un’entità nell’oggetto di un diritto soggettivo, conferente un potere (art. 810 c.c.);

– che, invero, il bene giuridico non è la cosa, ma l’insieme di utilità che gli oggetti, materiali e immateriali, possono offrire, garantito dall’ordinamento mediante un sistema di disposizioni che tutelano le utilitates in sè, riconoscendo l’interesse che ad esse si rivolge come attuale e tipico;

– che, dunque, la possibilità per l’ordinamento, a fronte dell’emergere di nuovi interessi ritenuti degni di tutela giuridica, di costruire nuovi diritti soggettivi (spesso, sul modello proprietario: si pensi a titoli di credito, proprietà industriale ed intellettuale, dati personali) aventi per oggetto le più diverse entità non conduce – in nessun caso – a confondere le nozioni di cosa e di bene in senso giuridico; come è confermato, ad esempio, dal fatto stesso che la medesima “cosa” può esprimere più “beni” in senso giuridico (si pensi all’ambiente ed a quanto lo compone);

– che, invece, il ricorrente mostra di confondere le nozioni di “cosa” e di “bene” in senso giuridico, ben chiare nell’ordinamento positivo ed al legislatore del 1942;

– che neppure il ricorrente attacca validamente la sentenza impugnata, laddove essa ha escluso altresì la ravvisabilità delle nozioni, nella specie, di “smarrimento” e “ritrovamento” della cosa;

– che il secondo motivo è assorbito;

– che le spese di lite seguono la soccombenza;

– che al giudizio concluso dalla presente sentenza si applica l’art. 96 c.p.c., comma 3, nel testo aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 12: al riguardo, agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave vuol dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione, ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione: e, nel caso di specie, il ricorrente ha proposto un ricorso sostenendo una tesi ardita, cui già si era in diritto risposto da due distinte decisioni di merito, contraria ai principi giuridici diffusi e risalenti, tanto che esso costituisce almeno un’ipotesi di colpa grave, consistente nel non intelligere quod omnes intelligunt;

– che ne deriva la condanna del ricorrente d’ufficio, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, al pagamento in favore della parte intimate, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno; somma stabilita assumendo a parametro di riferimento l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio e liquidata, in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell’importo pari alle spese del presente giudizio;

– che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

1) rigetta il ricorso;

2) condanna S.C. al rimborso delle spese di lite del giudizio di legittimità in favore di UNICREDIT S.P.A., liquidate in Euro 30.100,00, di cui 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie sui compensi nella misura del 15% ed agli accessori di legge;

3) condanna S.C. al pagamento, in favore di UNICREDIT S.P.A., della somma di Euro 30.000,00 per lite temeraria.

Dà atto che sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ove dovuto il contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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