Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6067 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso rgn. 15134/2005 proposto da:

Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del Direttore

in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi

12;

– ricorrente –

contro

il signor R.T., di seguito anche “Contribuente”;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Milano, Sezione staccata di Brescia, 19 aprile 2004, n. 38/63/04,

depositata il 22 aprile 2004;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del

21 gennaio 2010 del Cons. Dr. Achille Meloncelli;

vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dr. MARTONE Antonio che ha concluso per il

rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato:

a) che il 6-10 giugno 2005 è notificato al Contribuente un ricorso dell’Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha accolto l’appello del Contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Mantova n. 66/02/2003, che aveva respinto il ricorso del Contribuente contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio formatosi sulla sua domanda di rimborso dell’IRAP 1998;

b) che il Contribuente, agente di commercio, non si costituisce in giudizio;

c) che la sentenza impugnata afferma che “il ricorrente ha comprovato con la documentazione prodotta (dichiarazione reddituale) – non contestata dall’Amministrazione – che egli svolge la propria attività professionale in locali ad uso promiscuo – abitazione, senza dipendenti, senza impiego di capitali e senza alcuna organizzazione. In assenza, quindi, di una apprezzabile struttura organizzativa deve ritenersi, nella fattispecie, non integrato il presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive”;

d) che il primo motivo d’impugnazione, proposto dall’Agenzia, con il quale si denuncia l’omessa motivazione circa su un punto decisivo della controversia, perchè la CTR avrebbe “totalmente omesso di evidenziare le ragioni per le quali i Giudici d’appello abbiano ritenuto … che il contribuente non fosse imprenditore commerciale”, è infondato, perchè è corretta la decisione implicita della CTR di ricondurre la specie del lavoro dell’agente di commercio nel genere del lavoro autonomo (Corte di cassazione 26 maggio 2009, n. 12108 e n. 12111);

e) che il secondo motivo d’impugnazione, con il quale s’ipotizzano la violazione e la falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144 e del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 e l’omessa, illogica ed incoerente motivazione su un punto decisivo della controversia, è inammissibile per irrilevanza, perchè formula una serie di considerazioni in diritto astratte rispetto alla fattispecie concreta, oggetto della controversia e oggetto di un accertamento in fatto da parte del giudice d’appello, che non viene in alcun modo contestato sotto il profilo della logicità della motivazione e che è conforme ai principi fissati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità in tema di autonoma organizzazione, secondo i quali: 1) mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo, ancorchè svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui, cosicchè per il lavoratore autonomo si deve accertare in fatto, caso per caso, ossia, non categorialmente, ma per ciascun caso di specie ultima, se si realizzi il presupposto dell’autonoma organizzazione (Corte costituzionale 10 maggio 2001, n. 156); 2) la Corte di cassazione ha, poi, precisato che “il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui” (Corte di cassazione, Sezioni unite, 26 maggio 2009, n. 12108, e 26 maggio 2009, n. 12111; nello stesso senso già Corte di cassazione. Sezione civile 5, 16 febbraio 2007, n. 3673, n. 3676, n. 3677, n. 3678 e n. 3680); c) “non è … necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, nè assume alcun rilievo, ai fini dell’esclusione di tale: presupposto, la circostanza che l’apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perchè la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità” (Corte di cassazione 5 marzo 2007, n. 5011), cosicchè è irrilevante per l’IRAP che la prestazione professionale possa esser resa esclusivamente dal professionista, come accade per coloro che esercitano attività di lavoro autonomo in regime di professione protetta; d) l’utilizzazione di personale dipendente, anche nella misura minima di una persona, configura il presupposto dell’autonoma organizzazione (Corte di cassazione 16 febbraio 2007, n. 3673, n. 3674, n. 3675, n. 3676, n. 3677, n. 3678 e n. 3680; 26 maggio 2009, n. 12108 e n. 12111);

f) che, pertanto, il ricorso dev’essere rigettato;

g) che la mancata costituzione in giudizio dell’intimato esime dalla pronuncia sulle spese relative al giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

 

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