Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6067 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. MELE Frances – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1174-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LAOS ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CUBONI 8,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO TORALDO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIULIO NEVI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 804/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 14/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2019 da, Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale del Lazio sezione staccata di Latina n. 804/39/2011

depositata il 29.9.2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 dicembre 2019 dal relatore, cons. Francesco Mele.

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con la predetta sentenza la CTR confermava la sentenza con cui la CTP di Latina aveva accolto il ricorso proposto da LAOS ITALIA srl avverso avviso di accertamento recante rettifica del reddito d’impresa per l’anno 2003 ai fini IRPEG, IRAP ed IVA, avviso traente origine da un processo verbale di constatazione redatto dalla G. di F.

– La CTR così motivava la pronuncia: “La CTP di Latina (….) aveva ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento in quanto in contrasto con la contabilità della società Laos con la quale si evidenziava la regolarità delle operazioni contestate (….) l’A.F. non fornisce alcun elemento probatorio che possa comportare una riforma anche parziale della sentenza impugnata. Al contrario, il contribuente con il deposito della sentenza penale porta a conoscenza di questo collegio che al contribuente non poteva essere attribuito alcun reato in quanto anche con accertamento peritale era emerso che le fatture emesse erano state regolarmente pagate e la relativa imposta IVA versata. Di conseguenza l’accertamento dell’ufficio poggia solo su deduzioni senza che sia stato fornito alcun elemento probatorio sulla falsità delle fatture. Tant’è che anche il giudice penale di secondo grado ha dovuto convenire che le fatture sono veritiere”.

– Per la cassazione della sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi.

– Resiste con controricorso -illustrato da memoria- la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Con i due motivi -di cui consta il ricorso- la ricorrente denuncia: 1) “Insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”; 2) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

– Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza laddove ha affermato -senza considerare e valutare la portata probatoria delle verifiche effettuate dalla G. di F.- che “l’accertamento dell’ufficio poggia solo su deduzioni senza che sia stato fornito alcun elemento probatorio sulla falsità delle fatture”.

– Per motivare la censura, la ricorrente -in ossequio al principio di autosufficienza- riporta ampi stralci del processo verbale di constatazione, atto sul quale si fonda la contestata deduzione di costi privi della certezza e della inerenza, concernenti fatture emesse dalla Cooperativa Europe Service coop. a r.l., afferenti -a dire dell’Agenzia- ad operazioni inesistenti.

– Il motivo è fondato. La ricorrente, nel ribadire che le operazioni de quibus sono relative ad operazioni inesistenti, evidenzia i seguenti elementi di fatto desunti fedelmente dal pvc: a) le prestazioni descritte in fattura in modo generico e prive del supporto di contratti, ordini, lettere d’incarico, documenti attestanti il tempo lavorativo occupato dal personale impiegato; b) la cooperativa -per come risulta dal sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria- non ha presentato, per l’anno 2003, dichiarazione ai fini IVA e delle imposte dirette; c) cinque fatture recano date successive alla data di messa in liquidazione (10.7.2003); d) una fattura reca data successiva alla cessazione e cancellazione dal Registro delle imprese (20.12.2003); e) successivamente a tale data la società resistente -per come risulta dalle scritture e dai documenti contabili- avrebbe effettuato pagamenti per complessivi Euro 159.453,72; f) tra i documenti indicati nella integrazione della denuncia di furto e nella ricevuta di restituzione documenti da parte del depositario delle scritture contabili del 26.9.2006 non figurano le fatture relative al 2003 ma quelle relative al 2002.

– In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, osserva il collegio che gli elementi esposti -gravi, precisi e concordanti- sorreggono la pretesa tributaria e smentiscono l’affermazione della CTR, secondo la quale “l’A.F. non fornisce alcun elemento probatorio che possa comportare una riforma della sentenza impugnata”; a fronte dunque di siffatti elementi -idonei a supportare, sul piano probatorio, la maggiore pretesa tributaria azionata- la contribuente non ha fornito la prova circa l’esistenza dei fatti che -a suo dire- giustificano oneri e/o costi deducibili ed in ordine al requisito dell’inerenza degli stessi all’attività d’impresa.

– Non è dato poi cogliere il significato preciso del riferimento che la CTR rivolge “alla sentenza penale” – che pare di capire essere stata pronunciata nei confronti del legale rappresentante della contribuente, assolto perchè il fatto non sussiste- laddove richiama l’accertamento peritale effettuato nella sede penale dal quale sarebbe “emerso che le fatture emesse erano state regolarmente pagate e la relativa imposta IVA versata”; invero non è indicato il nesso che lega quella vicenda all’odierno giudizio; non è noto quale sia l’imputazione contestata al legale rappresentante della società; non è dato conoscere quali siano le fatture oggetto del processo penale e in particolare se fossero ricomprese quelle emesse dalla Cooperativa Europe Service; non può per ultimo trascurarsi che, comunque, l’Amministrazione finanziaria non risulta che abbia partecipato al processo penale de quo.

– Il secondo motivo, con cui la ricorrente censura la sentenza per avere posto interamente a carico dell’ufficio l’onere di provare il fatto negativo della insussistenza e della non inerenza dei costi esposti, resta assorbito.

– Per le ragioni esposte il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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