Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6066 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 04/03/2021), n.6066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21123-2019 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA

732/D, presso lo studio dell’avvocato ENRICO BRACCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO SANTINI;

– ricorrente –

contro

SORGENIA SPA, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 208, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMILIANO CARDARELLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

 

Fatto

RILEVATO

– che con sentenza del 12 febbraio 2019, n. 79, la Corte d’appello di Trieste, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda revocatoria L. Fall., ex art. 67, comma 2, proposta dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l. contro la Sorgenia s.p.a., con riguardo a distinti pagamenti eseguiti a corrispettivo dell’erogazione di energia elettrica, per la somma complessiva di Euro 148.833,08, compiuti dalla società nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento;

– che la corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto non vi sia prova degli specifici pagamenti dedotti, perchè il curatore non può avvalersi delle scritture contabili, ai sensi dell’art. 2710 c.c.;

– che avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la procedura, sulla base di due motivi;

– che resiste con controricorso l’intimata.

Diritto

RITENUTO

– che i motivi di ricorso vanno come di seguito riassunti:

1) violazione dell’art. 2697 c.c., e art. 115 c.p.c., per avere la corte del merito trascurato essere oggetto dell’appello solo la contestazione della conoscenza dello stato d’insolvenza, invece nemmeno trattata dalla decisione ora impugnata, e non l’esistenza dei pagamenti, che erano stati sempre ammessi in sè, laddove l’atto di appello aveva solo indirettamente negato l’assenza di detta prova, senza nessuno specifico motivo al riguardo;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., perchè, in tal modo, la corte del merito è andata oltre il domandato;

– che i due motivi sono inammissibili, in quanto non riportano in modo adeguatamente specifico ed autosufficiente il contenuto dei motivi di appello, che affermano essere stati decisi in violazione dell’art. 112 c.p.c., onde il ricorso per cassazione viola l’art. 366 c.p.c.: noto essendo il consolidato principio (e plurimis, Cass. 13 marzo 2018, n. 6014; Cass. 29 settembre 2017, Cass. n. 22880; Cass. 20 luglio 2012, n. 12664), secondo cui la deduzione con il ricorso per cassazione di error in procedendo, in relazione al quale la corte è anche giudice del fatto potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, esige che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo;

– che, invero, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un errore processuale, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare – a pena, appunto, di inammissibilità – il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso, onde dar modo alla Corte di controllare de visti la veridicità di tale asserzioni;

– che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori, come per legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA