Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6065 del 09/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.09/03/2017),  n. 6065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24905-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore Generale

in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P. COSTRUZIONI SRL, in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BORGOGNONA 47,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA BRANCADORO, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 166/03/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PERUGIA del 22/01/2015, depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO

NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che parte controricorrente ha depositato memoria e che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 166/03/2015, depositata il 10 marzo 2015, non notificata, la CTR dell’Umbria ha rigettato l’appello proposto nei confronti della P. Costruzioni S.r.l. dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Terni, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Terni, che aveva accolto il ricorso della contribuente, per l’annullamento per difetto di motivazione di avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale di 50 unità immobiliari, in difformità rispetto alla rendita proposta dalla contribuente con dichiarazione DOCFA, essendo stata attribuita la classe 5 rispetto alla classe 1 indicata dalla società.

Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia, con il primo motivo di ricorso, violazione o falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito, con L. n. 75 del 1993 e, specialmente, del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, richiamando a sostegno del ricorso l’indirizzo espresso nelle menzionate pronunce di questa Corte (più di recente Cass. sez. 5, 3 febbraio 2014, n. 2268) secondo cui in relazione a variazione del classamento avvenuta a seguito di procedura DOCFA, in ragione della struttura fortemente partecipativa del procedimento, l’obbligo di motivazione può intendersi adempiuto con la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuiti dall’Ufficio del Territorio.

Con il secondo motivo, posto formalmente come riproposizione dell’analoga censura svolta in appello, l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione di legge per falsa ed erronea applicazione del D.L. n. 853 del 1984, art. 4, comma 21, convertito con modificazioni in L. n. 17 del 1985 e del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 3, in relazione alla circolare n. 4/2006 della cessata Agenzia del Territorio e del D.M. 12 gennaio 1998, n. 28.

Con il terzo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce violazione di legge per erronea applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla statuizione della sentenza impugnata secondo cui “Alla relazione dell’appello segue l’onere della duplicazione del contributo unificato”.

I primi due motivi, tra loro connessi, possono essere trattati congiuntamente.

Essi sono da ritenere infondati alla stregua della più recente giurisprudenza di questa Corte, che, con specifico riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio (attribuzione di rendita catastale a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701/1994(c.d. procedura DOCFA), ha precisato che l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento può intendersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita “solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione deve specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercitino del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso” (nel solco di Cass. sez. 6-5, ord. 13 febbraio 2014, n. 3394, citata dai giudici di merito, cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 16 giugno 2016, n. 12497; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237).

Nel caso di specie, come si evince dallo stralcio dell’avviso di accertamento riportato dalla stessa Amministrazione ricorrente a pag. 2 del ricorso, la motivazione si risolve di fatto in un’elencazione di disposizioni normative e nel mero generico riferimento agli elementi in astratto idonei a giustificare il nuovo classamento, ma senza alcun riferimento nè alle caratteristiche tipologiche e costruttive proprie delle unità immobiliari in oggetto, nè all’indicazione delle unità concretamente assunte in comparazione, specificate, con indicazione delle relative stime, dall’Ufficio solo in corso di giudizio, ciò che non può valere ad integrare, come precisato dalla citata Cass. n. 23237/14, la rilevata carenza motivazionale.

Ritiene il collegio che il suddetto più recente indirizzo debba trovare ulteriore conferma, a ciò conseguendo la conferma del giudizio espresso dalla CTR in punto d’illegittimità dell’impugnato avviso di classamento per vizio di motivazione.

Il ricorso dell’Amministrazione finanziaria va accolto, infine, in relazione al terzo motivo, rispetto al quale la società controricorrente, come dalla stessa rilevato, è carente d’interesse a contraddire, essendo volto il motivo a rilevare l’erroneità in diritto della pronuncia impugnata nella parte in cui al rigetto del ricorso in appello ha fatto conseguire l’assoggettamento dell’Amministrazione ricorrente al raddoppio del contributo unificato.

In proposito va ricordato che questa Corte (cfr., per tutte, Cass. sez. unite 8 maggio 2014, n. 9338), ha affermato il principio che in caso di rigetto o d’inammissibilità del ricorso non segue l’obbligo del versamento di ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, allorchè, come nel caso di specie, ricorra il meccanismo di prenotazione a debito del contributo unificato, giusta l’art. 11 del citato decreto (testo unico spese di giustizia).

Avuto riguardo alle oscillazioni giurisprudenziali in tema di motivazione del classamento di unità immobiliari, possono essere compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al terzo motivo.

Cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rigetta nel resto il ricorso.

Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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