Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6065 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 04/03/2021), n.6065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19951-2019 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato ANNA FERRARIS;

– ricorrente –

contro

R.F., FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 786/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 17/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

 

Fatto

RILEVATO

– che il ricorrente propone, sulla base di un motivo, ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Brescia del 17 maggio 2019, la quale ha respinto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Cremona in data 18 dicembre 2018, dichiarativa del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;

– che non svolge difese la curatela.

Diritto

RITENUTO

– che la corte territoriale ha ritenuto, per quanto ora rileva, come risulti la prova dello stato di insolvenza della società, sebbene non – come opinato dal giudice di primo grado – sulla base del bilancio 2016, ma di quello del 2017, ed ha statuito come, essendo la società in liquidazione, occorra accertare se l’attivo patrimoniale sia in grado di soddisfare i creditori sociali: dunque, ciò premesso, ha ritenuto che dal bilancio 2017 risultasse in effetti l’insolvenza della società, considerando come alcune poste non siano attendibili (perchè il bilancio è stato redatto secondo i criteri – errati – della continuità aziendale), altre siano da disattendere, in ragione delle ipoteche e della procedura esecutiva in corso, nonchè dello scarso valore di mercato, assai inferiore a quello riportato in bilancio, come risulta dalla perizia redatta in sede di espropriazione immobiliare (quanto alle immobilizzazioni materiali); ha osservato la corte del merito che il reclamante non ha neppure prodotto documenti o perizie di stima dei beni, per suffragare il proprio assunto;

– che il motivo si duole di tale ultima affermazione, deducendo la violazione dell’art. 2697 c.c., L. Fall., artt. 1 e 5, perchè la corte del merito – in particolare, in forza dell’affermazione ora riportata – avrebbe invertito l’onere probatorio, essendo quello dell’insolvenza a carico del creditore istante;

– che il motivo è manifestamente infondato;

– che questa Corte ha già chiarito (Cass. 7 dicembre 2016, n. 25167) come, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione della L. Fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte;

– che la corte del merito ha fatto corretta applicazione proprio di tale principio, espressamente richiamato;

– che, quindi, essa ha esaminato il bilancio in atti, approfonditamente esponendo le ragioni per cui ha ritenuto il medesimo idoneo a dimostrare lo stato di insolvenza;

– che, di conseguenza, nessuna inversione dell’onere probatorio è avvenuta; nè a diversa conclusione può giungersi in ragione della mera affermazione, di cui si duole il ricorrente nel motivo, secondo cui la corte del merito osserva che il medesimo neppure abbia offerto prove in contrario: invero, trattasi di mera argomentazione ad abundantiam e di contorno, che in nulla inficia il precedente ragionamento svolto, tutto in chiave si addossare l’onere probatorio in capo a chi abbia proposto istanza di fallimento:

– che, pertanto, il motivo va disatteso;

– che non occorre disporre sulle spese, non svolgendo difese la procedura.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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