Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6065 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. MELE Frances – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28210-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.M., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GIUSEPPE BONANNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 137/2011 COMM.TRIB.REG. di PALERMO, depositata

il 15/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Sicilia n. 137/24/2011 depositata il 15.11.2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 dicembre 2019 dal relatore, cons. Francesco Mele.

Fatto

RILEVATO

che

– La sentenza impugnata -dopo avere premesso il fatto storico consistente nell’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Agrigento di accoglimento del ricorso proposto da S.M. avverso avviso di accertamento IRAP per l’anno 1999- descrive i fatti di causa nei seguenti termini.

– “L’ufficio ricorrente deduce l’illegittimità e l’infondatezza della sentenza impugnata per essere inficiata da vizio di motivazione. L’ufficio ricava tale vizio dalla circostanza che nella sentenza impugnata non viene affermata la rilevanza del fatto penale in sè e per sè considerato bensì la mancanza di prova che lo Scaduto sia responsabile della condotta con risvolti sia penali che fiscali, non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità tra processo penale e tributario per cui la decisione definitiva del processo penale non aveva efficacia di giudicato nel processo penale”; ed ancora “sostiene l’ufficio che non essendo escluso che il giudice tributario possa trarre elementi di valutazione da accertamenti svolti in sede penale, e considerato che il giudice di primo grado non disponeva di elementi sufficienti per ammettere o escludere la responsabilità, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della sentenza penale. L’ufficio pertanto conclude per la riforma della sentenza impugnata disponendo la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia penale”.

– Per la cassazione della predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con i tre motivi di cui consta il ricorso, la ricorrente denuncia: 1) “Nullità della sentenza per mancanza del requisito previsto dal combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e art. 36, comma 2, n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”; 2) “Nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., per omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4”; 3) “Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4, in materia d’imponibilità di proventi derivanti da fatti o atti illeciti e D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20”.

– Premesso che la CTP ha accolto il ricorso sul rilievo della pendenza (fase delle indagini preliminari) del processo penale, per cui non risultava ancora accertata la responsabilità del contribuente, osserva il collegio che il primo motivo è infondato dal momento che nella sentenza impugnata il thema decidendum è identificabile: si tratta del rapporto tra giudizio penale e giudizio tributario e della necessità della sospensione, o meno, di questo in attesa della definizione di quello, sospensione, peraltro, invocata, dallo stesso ufficio nell’atto di appello.

– Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la carenza assoluta di motivazione laddove la CTR afferma che “non esiste un rapporto di pregiudizialità necessaria tra processo penale e processo tributario…..Fanno eccezione soltanto le ipotesi espressamente indicate nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, estranee alla fattispecie in esame. Il principio della indipendenza del processo tributario dal processo penale è stato definitivamente ed espressamente codificato dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20. D’altra parte, in linea di principio, l’efficacia vincolante del giudicato penale non potrebbe comunque operare nel processo tributario, “poichè in questo, da un lato, vigono limitazione della prova (quale il divieto della prova testimoniale) e, dall’altro, possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna” (cass. 10269/2005)”.

– Il motivo è fondato in considerazione del fatto che la CTR ha affermato che non v’è rapporto di pregiudizialità necessaria tra processo penale e processo tributario senza tuttavia operare alcuna valutazione dei fatti di causa ai fini della necessaria sussunzione nella fattispecie astratta della fattispecie concreta ricostruita all’esito della predetta valutazione; così decidendo la CTR non ha in alcun modo spiegato l’iter logico che l’ha condotta a rigettare l’appello ed è pertanto incorsa nel vizio di omessa motivazione.

– Il terzo motivo resta assorbito

– Per le ragioni esposte, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese, alla commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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