Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6064 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

signori W.K., S.L., D.A., N.

M. e G.W. e dalla Pro.Tec OHG des Hubert Inama e

co., in persona del legale rappresentante, signor H.I., di

seguito anche “Contribuenti”, rappresentati e difesi dagli avv.

Fantozzi Augusto, Roberto Tieghi e Francesco Giuliani, presso i quali

sono elettivamente domiciliati in Roma, Via Sicilia 66;

– ricorrenti –

contro

il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro

in carica, e dall’Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in

persona del Direttore in carica, rappresentati e difesi

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– intimati e controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria 2^ (CT 2^ di Bolzano

2 marzo 2004, n. 22/1/04, depositata il 3 dicembre 2004;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del

21 gennaio 2010 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;

vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dr. MARTONE Antonio, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato:

a) che il 25 marzo 2005 è notificato alle intimate autorità tributarie un ricorso dei Contribuenti per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha rigettato l’appello dei Contribuenti contro la sentenza della Commissione tributaria 1^ (CT 1^) di Bolzano n. 12/06/2003, che, dopo averli riuniti, aveva respinto i loro ricorsi contro il silenzio rifiuto formatosi sulla loro istanza di rimborso dell’IRAP 1988-2000;

b) che il 4 maggio 2005 il Ministero e l’Agenzia notificano ai Contribuenti il loro controricorso, concludendo per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso e per l’adozione di ogni conseguente provvedimento, anche in ordine alle spese;

c) che la sentenza impugnata ha respinto l’appello dei Contribuenti con questa motivazione: considerato “che la legge non pone alcun limite all’applicabilità dell’imposta per gli esercenti arti o professioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1 e che la Corte Costituzionale ha dichiarato la legge non in contrasto con i principi costituzionali, si ritiene che tutti coloro che svolgono attività di lavoro autonomi per professione abituale, ancorchè non esclusiva, siano soggetti all’imposta regionale sulle attività produttive. Nel caso in esame tutti i contribuenti esercitano abitualmente l’attività di agente di commercio e, in quanto tali, rientrano tra i soggetti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1 e conseguentemente sussiste il presupposto per l’assoggettamento all’imposta”;

d) che il gruppo dei ricorrenti comprende sia persone fisiche sia una società, la quale è sicuramente soggetto passivo di IRAP indipendentemente dalla questione relativa all’autonomia della sua organizzazione, cosicchè il suo ricorso dev’essere senz’altro rigettato;

e) che i due motivi d’impugnazione, con i quali i ricorrenti persone fisiche denunciano vizi di violazione di legge con riguardo alla normativa sull’IRAP, sono manifestamente fondati, perchè la sentenza di secondo grado è apertamente in contrasto con la giurisprudenza costituzionale con quella di legittimità, secondo la quale: 1 ) mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo, ancorchè svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui, cosicchè per il lavoratore autonomo si deve accertare in fatto, caso per caso, ossia, non categorialmente, ma per ciascun caso di specie ultima, se si realizzi il presupposto dell’autonoma organizzazione (Corte costituzionale sentenza 10 maggio 2001, n. 156); 2) stando, poi, alle decisioni della Corte di cassazione, “il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui” (Corte di cassazione, Sezioni unite, 26 maggio 2009, n. 12108, e 26 maggio 2009, n. 12111; nello stesso senso già Corte di cassazione, Sezione civile 5, 16 febbraio 2007, n. 3673, n. 3676, n. 3677, n. 3678 e n. 3680); c) “non è … necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, nè assume alcun rilievo, ai fini dell’esclusione di tale presupposto, la circostanza che l’apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perchè la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità” (Corte di cassazione 5 marzo 2007, n. 5011), cosicchè è irrilevante per l’IRAP che la prestazione professionale possa esser resa esclusivamente dal professionista, come accade per coloro che esercitano attività di lavoro autonomo in regime di professione protetta; d) l’utilizzazione di personale dipendente, anche nella misura minima di una persona, configura il presupposto dell’autonoma organizzazione;

f) che, pertanto, il ricorso dei Contribuenti persone fisiche dev’essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con rinvio della causa ad altra Sezione della CT 2^ di Bolzano, che, oltre a fare applicazione dei principi di diritto enunciati sub e), liquiderà le spese processuali relative al giudizio di cassazione delle persone fisiche, mentre sono compensate tra le partile spese processuali relative al giudizio di legittimità della società.

PQM

la Corte accoglie il ricorso delle persone fisiche, respinge quello della società, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accoglimento del ricorso delle persone fisiche e rinvia la causa ad altra Sezione della CT 2^ di Bolzano, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione delle persone fisiche.

Sono, invece, compensate le spese processuali relative al giudizio di legittimità della società.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

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