Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6064 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 04/03/2021), n.6064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19509-2019 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 118, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO POLINARI, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FINMEK ACCESS SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del

Commissario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VITTORIA COLONNA 39, presso lo studio dell’avvocato MARCO

PASSALACQUA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MATTEO DE POLI, MARCO ARATO, ALESSANDRA CALOGERO, MARIO OLIVIERI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 129/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

 

Fatto

RILEVATO

– che con sentenza del 17 gennaio 2019, n. 129, la Corte d’appello di Venezia ha respinto l’impugnazione avverso la decisione di primo grado, con la quale è stata accolta la domanda revocatoria L. Fall., ex art. 67, comma 2, proposta dalla Finmek Access s.p.a. in a.s., con riguardo a distinti pagamenti per la somma complessiva di Euro 32.051,45, effettuati nel periodo sospetto;

– che la corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto -rispetto all’unico motivo di appello ivi proposto, concernente l’elemento soggettivo della fattispecie – che fosse condivisibile il convincimento del tribunale, sussistendo la prova, in capo alla destinataria dei pagamenti, della scientia decoctionis, come palesata da soprattutto dalle lunghe e reiterate trattative per il rientro del debito, mediante pagamenti rateali, infine sfociate in una richiesta di decreto ingiuntivo;

– che avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la soccombente, sulla base di un motivo;

– che resiste con controricorso l’intimata, depositando anche la memoria di cui all’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO

– che l’unico motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, perchè non esisteva la scientia decoctionis circa l’insolvenza, difettando gli indizi gravi, precisi e concordanti, tale non essendo, in particolare, le trattative prolungate per i c.d. piani di rientro con la debitrice;

– che il motivo è inammissibile, mirando nella sostanza a riproporre il giudizio sul fatto, pur sotto l’egida del vizio di motivazione;

– che la valutazione degli elementi di fatto, i quali hanno indotto la corte del merito ad concludere, come il primo giudice, per la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza della società di fatto tra i germani, è stata adeguatamente motivata dalla stessa, mediante l’esame e la ponderazione delle prove offerte dalla procedura; e correttamente la sentenza impugnata ha preteso una prova piena, non meramente dubitativa, della scientia decoctionis, motivando la ritenuta sussistenza di sufficienti elementi indiziari della conoscenza effettiva dell’altrui stato d’insolvenza (e multis, Cass. 19 febbraio 2015, n. 3336);

– che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto, che sfugge al controllo di legittimità (Cass. 8 febbraio 2019, n. 3854);

– che la corte del merito si è pienamente attenuta al principio, secondo cui la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività; all’uopo il giudice, prima è tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, successivamente a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva (Cass. 12 novembre 2019, n. 29257).

– che, in particolare, questa Corte ha anche chiarito (cfr. Cass. 20 novembre 2003, n. 17596, fra le altre) come l’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso alla presunzione, quale mezzo di prova e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto, sono incensurabili in sede di legittimità, e ciò in una situazione concreta in cui i fatti noti, dai quali il giudice di merito aveva desunto presuntivamente la conoscenza dello stato di insolvenza, erano rappresentati dalle lettere con cui il debitore proponeva un piano di rientro con versamenti rateali;

– che le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori, come per legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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