Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6063 del 12/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 12/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6063
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso rgn. 7629/2005 proposto da:
Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del Direttore
in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi
12;
– ricorrente –
contro
il signor S.A., di seguito anche “Contribuente”;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR)
dell’Aquila, Sezione staccata di Pescara, 9 dicembre 2004, n.
164/9/04, depositata il 19 gennaio 2005;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del
21 gennaio 2010 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;
vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dr. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il
rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato:
a) che il 23 marzo 2005 è notificato al Contribuente un ricorso dell’Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello dell’Ufficio di Chieti dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Chieti n. 390/04/2003, che aveva accolto il ricorso del Contribuente contro il diniego di rimborso dell’IRAP 1998;
b) che il Contribuente intimato non si costituisce in giudizio;
c) che la sentenza impugnata ha respinto l’appello dell’Ufficio, adottando la seguente motivazione: “nel caso di specie … l’onere della prova … trattandosi di istanza di rimborso … grava sul contribuente … . Dalle risultanze degli atti si rileva che il contribuente … ha dimostrato che svolge la propria attività professionale senza avvalersi di una autonoma struttura organizzativa in un locale, presso la propria abitazione, di mq 20, senza l’utilizzo di beni strumentali, disponendo soltanto di un’autovettura per gli spostamenti, come dimostrato con l’esibizione di copia del registro dei beni ammortizzabili, senza l’impiego di capitali, di dipendenti o collaboratori”;
d) che nessuno dei due motivi con i quali l’Agenzia sostiene il suo ricorso, merita di esser accolto.
di) non il primo, con il quale si denunciano la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3 perchè esso svolge considerazioni meramente astratte, senza alcuno specifico riferimento alla fattispecie concreta oggetto della controversia;
d) non il secondo, con il quale si denunciano vizi motivazionali della sentenza d’appello, perchè le argomentazioni addotte a suo sostegno sono prive di specificità, come sono quelle, cui si riduce la censura e con cui si afferma che “Non viene messo in dubbio che il contribuente svolga attività libero professionale, ma si esprime un immotivato giudizio sulla non indicatività dei beni strumentali destinati dal professionista allo svolgimento della propria attività professionale dell’intendimento del medesimo alla ricerca di una clientela”;
e) che, pertanto, il ricorso dev’essere rigettato;
f) che, data la mancata costituzione in giudizio dell’intimato, nulla deve disporsi sulle spese relative al giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010